Tar 2025- la sentenza analizza i motivi alla base della decisione amministrativa impugnata, evidenziando le ragioni per cui l’istanza non può essere accolta e sottolineando la legittimità del procedimento e delle valutazioni tecniche svolte.
Motivi dedotti e loro stretta connessione:
1. Erroneità della decisione finale dell’amministrazione: l’istante contesta la legittimità della statuizione adottata dall’amministrazione datrice di lavoro, ritenendo che non fossero presenti i presupposti per il riconoscimento della prestazione richiesta.
2. Carenza di motivazione: si sostiene che il provvedimento impugnato non sia sufficientemente motivato, in quanto si è limitato a recepire il parere negativo del Comitato di Verifica senza articolare adeguate argomentazioni proprie.
3. Violazione delle regole procedimentali e del principio di legittimo affidamento: si lamenta una possibile irregolarità nel procedimento e che si sia violato il principio di legittimo affidamento, che impone all’amministrazione di adottare decisioni motivate e basate su fonti certe.
Analisi dettagliata:
- Riguardo al primo aspetto, si riconosce che il provvedimento impugnato, ovvero il decreto n.--OMISSIS- emesso dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, si è limitato a recepire il parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (C.V.C.S). Questo è conforme alla prassi amministrativa e non costituisce di per sé errore.
- Sul ruolo del C.V.C.S, si evidenzia che il suo giudizio rappresenta un’attività di discrezionalità tecnica, basata su nozioni scientifiche e dati di esperienza, e che può essere sindacato in sede giurisdizionale solo per motivazioni carenti o irragionevoli, non sul merito del contenuto tecnico.
- La funzione del giudizio del Comitato è quella di fornire una valutazione conclusiva e definitiva circa la riconducibilità delle patologie a causa di servizio, e tale giudizio rappresenta anche una sintesi dei pareri di altri organi tecnici coinvolti nel procedimento.
- È stato affermato che la riproduzione di espressioni linguistiche adottate in altri atti consultivi non priva di valore motivazionale l’atto finale, purché il parere venga formulato sulla base degli elementi conoscitivi posseduti dall’organo tecnico e secondo la scienza medico-legale del momento. La ripetizione di frasi non riduce la validità motivazionale dell’atto, se questa si fonda sull’analogia delle situazioni e su un’attenta analisi del caso concreto.
In conclusione, la motivazione adottata dal C.V.C.S e dall’amministrazione si fonda su valutazioni tecniche e scientifiche, che sono legittime e non sindacabili nel merito, e il procedimento risulta rispettoso delle regole procedimentali e del principio di legittimo affidamento. Pertanto, la contestazione dell’istante si basa su una interpretazione erronea o su una mancata considerazione di tali principi e delle modalità di svolgimento del procedimento amministrativo.
Pubblicato il 16/06/2025
N. 01056/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00451/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 451 del 2021, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l’annullamento:
del decreto n.-OMISSIS-, emesso dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Direzione Amministrazione in data -OMISSIS-, nella parte in cui si dichiara che l'infermità sofferta dal -OMISSIS-non sia dipendente da causa di servizio, venendo lo stesso collocato in quiescenza; nonché del provvedimento del Comando Legione Carabinieri “Calabria” n. -OMISSIS-, con cui è stata disposta la revoca della determinazione di aspettativa, nonché di ogni altro atto presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 la dott.ssa Valeria Palmisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 15.2.2021, il ricorrente – premesso di rivestire il grado di -OMISSIS- con ultima sede di servizio presso la Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-, autorizzato al momento del fatto dannoso ad alloggiare presso il Comune di -OMISSIS- e di aver subito il -OMISSIS- un sinistro stradale mentre si recava sul posto di lavoro a seguito del quale riportava “xxxxx con giudizio di permanente inidoneità al servizio militare incondizionato, ma idoneo al transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, a cui il ricorrente dichiarava di rinunciare in data -OMISSIS-- ha impugnato il decreto n.-OMISSIS- emesso in data -OMISSIS- dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Direzione Amministrazione, nella parte in cui si dichiara che l’infermità sofferta dal sottufficiale non sia dipendente da causa di servizio, nonché il provvedimento del Comando Legione Carabinieri “Calabria” con cui è stata disposta la revoca della determinazione di aspettativa.
2. A fondamento del ricorso ha posto i seguenti motivi:
1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME TECNICHE PER IL RICONOSCIMENTO DELL’INFORTUNIO, attesa la sussistenza di tutti i presupposti e le condizioni per il riconoscimento dell’infortunio in itinere;
2) VIOLAZIONE DI LEGGE PER CONTRADDITTORIETÀ E DIFETTO DI MOTIVAZIONE (ART. 3 L. N. 241/1990), NONCHÉ ECCESSO DI POTERE PER CARENZA E/O MANCANZA DI MOTIVAZIONE, posto che - a proprio dire - il Comitato di Verifica non ha fornito una motivazione sufficiente e ha omesso di considerare la precedente decisione della Commissione Medica Ospedaliera;
3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 10 BIS DELLA L. N. 241/1990;
4) ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, CONTRADDITTORIETÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA per insufficienza della motivazione;
5) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E DELL’EFFICACIA IRRETROATTIVA DELLA REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DI ASPETTATIVA.
3. In data 23 marzo 2021 si è costituita in giudizio l’amministrazione datrice di lavoro insistendo per il rigetto del ricorso, e depositando memoria in data 17 febbraio 2025.
4. All’udienza del 9 aprile 2025 il ricorso è stato trattenuto dal Collegio per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va respinto.
2. I motivi dedotti a fondamento, tenuto conto della loro stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente.
Parte istante, in sintesi, si duole dell’erroneità della decisione finale assunta dall’amministrazione datrice di lavoro, tenuto conto – a proprio dire - della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della prestazione anelata, per la carenza di motivazione, per la violazione delle regole procedimentali e del principio di legittimo affidamento.
Quanto ai primi due aspetti va dato atto che il provvedimento impugnato, decreto n.--OMISSIS-emesso dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, si è limitato, come di prassi, a fare proprio il precedente parere negativo del -OMISSIS- emesso dal Comitato di Verifica competente.
Sul punto va dato atto che:
- nell'ambito del riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio il giudizio del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (d’ora in poi C.V.C.S) è espressione di discrezionalità tecnica, fondato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnica, ed è sindacabile in sede giurisdizionale solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e violazione delle regole procedurali (Consiglio di Stato, Sez. II, 21.4.2021, n. 3222); dunque non è sindacabile nel merito, essendo censurabile per eccesso di potere, come appena accennato, solo in caso di assenza di motivazione o manifesta irragionevolezza nella valutazione dei fatti (Consiglio di Stato, Sez. IV, 26.2.2021, n. 1671);
- la manifestazione di giudizio espressa dal Comitato di verifica per le cause di servizio, all'interno della sequenza procedimentale, rappresenta un giudizio conclusivo di sintesi e di composizione anche dei pareri resi dagli organi intervenuti nel procedimento (CMO), nonché una fase di accertamento definitivo sulla riconducibilità più in generale ad attività lavorativa delle cause produttive delle patologie (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 10.2.2021, n. 1617);
- la circostanza che il C.V.C.S. abbia formulato il parere di competenza riproducendo espressioni linguistiche adoperate nel contesto di altri pronunciamenti non priva l'atto consultivo dell'indispensabile nucleo motivazionale, né lo riduce a mera formula di stile, essendo necessario solo che il parere venga reso sulla base degli elementi di conoscenza che l'organo tecnico possiede e alla stregua della miglior scienza medico-legale del momento; una volta effettuata questa operazione logica è ininfluente che la motivazione riproduca alcune frasi rintracciabili anche all'interno di altri apporti consultivi, se la reiterazione dipende dall'analogia delle situazioni sottoposte a disamina, ma pur sempre con un'attenzione specifica al caso concreto (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 20.9.2019, n. 2218).
Tanto chiarito il parere reso, fatto poi proprio dal provvedimento finale, risulta non illogico, congruo e sufficientemente motivato, atteso che lo stesso espone chiaramente l’iter logico seguito dall’amministrazione consistente nella doverosa considerazione dell’esistenza di un titolo giudiziale attestante, per la percentuale assolutamente prevalente, della responsabilità del ricorrente medesimo nella causazione del sinistro.
Il Collegio rileva inoltre che l'accertamento del nesso sussistente tra infortunio e percorso seguito, pur essendo decisivo ai fini della configurabilità del cd. infortunio in itinere, non esaurisce tutte le verifiche necessarie a stabilire il nesso causale tra attività lavorativa -sia pure in senso ampio- e l'evento dannoso. La giurisprudenza, infatti, ha in linea generale osservato che debba riconoscersi come dipendente da causa di servizio l'infortunio di cui rimane vittima il dipendente che si sia recato alla sua abitazione al termine del servizio ovvero dalla sua abitazione al luogo di servizio (in tal senso, da ultimo, Tar Brescia, Sez. I, 17 gennaio 2017, n. 49; in termini, TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 24 giugno 2016, n. 324 e TAR Napoli, sez. VI, 16 giugno 2016, n. 3033).
Più specificamente, ha chiarito che l'indennizzabilità dell'infortunio subìto dal lavoratore nel percorrere "con mezzo privato" la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro, postula:
a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso deve costituire per l'infortunato quello "normale per recarsi al lavoro" e per tornare alla propria abitazione;
b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda;
c) la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, da accertarsi in considerazione della (in)compatibilità degli orari dei pubblici servizi di trasporto rispetto all'orario di lavoro dell'assicurato, ovvero della sicura non fruibilità dei pubblici servizi di trasporto qualora risulti impossibile, tenuto conto delle peculiarità dell'attività svolta, la previa determinazione della durata della prestazione lavorativa (cfr. Cassazione civile, Sez. lav., 23 maggio 2008, n. 13376).
Si ritiene, tuttavia, che il nesso di causalità venga interrotto dal dolo o dalla colpa grave (in tal senso Tar Napoli, Sez.VI, 8 maggio 2018, n. 3078; in termini Tar Brescia, Sez. I, n. 49/2017 già citata; Tar Sardegna, sez. II, 15 giugno 2015, n. 869; Cons. Stato, Sez. VI, 20 marzo 2007, n. 1309).
Orbene nel caso di specie, la documentazione in atti, peraltro oggetto di scrutinio in sede procedimentale, attesta che l’Autorità Giudiziaria, con sentenza n. -OMISSIS-, ha accertato, come accennato, la responsabilità del ricorrente, nella misura dell’80%, nella causazione del danno lamentato atteso che, nella dinamica dell’incidente stradale, il richiedente ha invaso, mentre percorreva una curva, la corsia contraria a causa della violazione dei limiti di velocità.
È quindi evidente nel caso di specie che, essendo la responsabilità del fatto da ascriversi prevalentemente alla condotta del ricorrente, peraltro violativa delle regole della circolazione stradale (eccesso di velocità che determinava l’invasione della corsia contraria), la valutazione della Commissione circa l’insussistenza del nesso causale necessario al riconoscimento della causa di servizio risulta corretta.
3. È altresì destituito di fondamento l’ulteriore motivo concernente la violazione dell’art. 10-bis L.241/90 atteso che, come a più riprese affermato dalla giurisprudenza, anche di questo Tribunale, la previsione di cui all' art. 10-bis l. 7 agosto 1990 n. 241 non trova applicazione nel procedimento per il riconoscimento dell'equo indennizzo per infermità dipendenti da causa di servizio, essendo detto peculiare procedimento normato dal D.P.R. n. 461 del 2001, con prevalenza della disciplina speciale su quella generale contenuta nella legge sul procedimento amministrativo (si veda T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 23/10/2023, n.1317 e 27/04/2020, n.712; T.A.R. Toscana, sez. I , 20/04/2023, n. 419; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 16/11/2022, n.3253; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 25/09/2020, n. 2301).
4. È infine destituita di fondamento anche la doglianza relativa alla violazione del principio del legittimo affidamento non sussistendone i presupposti. Il ricorrente si duole, in sostanza, della revoca – con effetto retroattivo – del collocamento in aspettativa per infermità, disposta nel periodo dal -OMISSIS- al -OMISSIS- per il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia a cagione della quale ne aveva fruito.
Sul punto va rilevato che l’art. 19 comma 3 DPR 29.10.2001 n. 461 prescrive che “il personale militare e delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile, giudicato permanentemente non idoneo al servizio nella forma parziale, resta in posizione di aspettativa, ai sensi delle vigenti disposizioni, fino all'adozione del provvedimento di riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio”.
Inoltre la legge 5 maggio 1976 n. 187 disciplina le conseguenze economiche derivanti dall’aspettativa riconducibili ad infermità per causa di servizio.
La peculiarità del sistema è data tuttavia dal fatto che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è soggetta, come noto, ad un procedimento che, seppure legato a scansioni temporali ben precise, si protrae nel tempo e può risolversi con esito negativo. Sicché l’aspettativa di cui il lavoratore ha già iniziato a fruire, assume una diversa coloritura giuridica ex post, dovendo retroattivamente essere ricondotta nel più rigoroso alveo come sopra delineato. Da qui l’esigenza del legislatore di individuare anche un meccanismo di recupero delle somme che, seppure correttamente erogate ab origine, finiscono per rivelarsi “eccessive” rispetto alla (ri)qualificazione dell’assenza dal servizio di cui all’art. 30, comma 3, del D.P.R. 11 settembre 2008, n. 170 che appunto poi limita sotto il profilo temporale l’azione di ripetizione degli importi erogati.
Per quel che rileva ai fini del decidere, quindi, la regola generale dell’irretroattività del provvedimento di revoca, nel caso di specie, subisce un’eccezione prevista per legge, nel senso quindi che il particolare regime di aspettativa cui è ammesso il lavoratore è provvisorio e legato, irrimediabilmente, alla positiva conclusione dell’iter di riconoscimento della causa di servizio. Con la conseguenza che, in caso negativo, non solo il provvedimento di revoca con effetti ex tunc è legittimo, ma non sussiste inoltre alcuna legittima aspettativa tutelabile.
Il motivo va quindi respinto.
5. Il ricorso, in definitiva, va quindi rigettato.
6. Le spese di lite possono essere compensate tenuto conto della peculiarità della vicenda e dello svolgersi del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della medesima.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Nicola Ciconte, Referendario
Valeria Palmisano, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Valeria Palmisano Gerardo Mastrandrea
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Nessun commento:
Posta un commento