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04 luglio 2025

Tar 2025- decisione della Motorizzazione Civile di Verona del 12-12-2024 in relazione alla revisione della patente “AB” della ricorrente si articola come segue:

 

Tar 2025- decisione della Motorizzazione Civile di Verona del 12-12-2024 in relazione alla revisione della patente “AB” della ricorrente si articola come segue:

1. **Contesto e Provvedimento Impugnato**:  
La Motorizzazione ha disposto, con un provvedimento motivato, la revisione della patente “AB” della ricorrente attraverso un nuovo esame di idoneità tecnica, in conseguenza di un incidente stradale occorso il 22-7-2024. La motivazione principale risiede nel fatto che la ricorrente, alla guida di un motociclo, non avrebbe mantenuto il controllo del veicolo in prossimità di un’intersezione, non riuscendo ad arrestarlo entro gli spazi osservati, e causando un incidente con gravi lesioni.  

2. **Motivazioni del Provvedimento**:  
Il provvedimento si basa su:
- Il verbale della Polizia che contestava alla ricorrente la violazione degli artt. 140 e 141 del C.d.S., relativi alla sicurezza e al controllo del veicolo;
- Le precedenti infrazioni del 2015 e 2020, che attestano un comportamento di guida non conforme alle norme di sicurezza stradale.

3. **Motivi di Impugnazione della Ricorrente**:  
La ricorrente ha contestato il provvedimento con motivazioni articolate in tre motivi principali:

**I – Violazione di norme procedurali e di legittimità nell’istruttoria**:  
- Si lamenta di non aver potuto partecipare adeguatamente al procedimento, poiché il fascicolo le sarebbe stato reso disponibile solo dopo il termine utile per presentare memorie (18-1-2025).  
- Ritiene che questa tardiva disponibilità avrebbe violato i principi di collaborazione e buona fede, non consentendole di difendersi adeguatamente.

**II – Errata valutazione dei fatti e violazione dei presupposti di legge**:  
- Contestazione sulla ricostruzione del sinistro: la ricorrente sostiene che i mezzi coinvolti non erano uno dietro l’altro, ma lateralmente, e che le manovre sarebbero state ostacolate anche dalla presenza del veicolo del suo compagno.  
- Sostiene che il sinistro non dimostrerebbe una sua condotta pericolosa o gravemente colpevole, e che un incidente da solo, senza ulteriori elementi, non sarebbe sufficiente per giustificare la revisione della patente.  
- Inoltre, contesta anche le altre violazioni contestate, ritenendole irrilevanti ai fini della revisione.

**III – Violazione delle norme sulla trasparenza e il contraddittorio**:  
- Reclama che il procedimento avrebbe violato gli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, in particolare riguardo al rispetto del contraddittorio e alla corretta istruttoria, e che la decisione sarebbe viziata da un difetto assoluto di istruttoria e di motivazione.

4. **Valutazione complessiva**:  
Il ricorso evidenzia una serie di profili procedurali e sostanziali di illegittimità:
- La tardiva disponibilità del fascicolo e la conseguente impossibilità di partecipare pienamente al procedimento;
- La contestazione di una ricostruzione dei fatti non condivisa e l’insufficiente valutazione di altri elementi probatori;
- La presunta mancanza di adeguata motivazione e di istruttoria completa, che compromettono la legittimità dell’atto impugnato.

5. **Aspetti di diritto e di diritto sostanziale**:  
L’impugnazione si fonda sulle violazioni di norme procedurali (artt. 1, 2, 3 e 10 della legge n. 241/1990) e di norme sostanziali del Codice della strada (art. 128), nonché sulla tutela del contraddittorio e del diritto di difesa.

**In conclusione**, la ricorrente sostiene che il provvedimento di revisione della patente sia stato adottato senza una corretta istruttoria, sulla base di ricostruzioni contestabili e in violazione delle norme procedurali e di tutela del contraddittorio, e che pertanto dovrebbe essere annullato o rimesso in termine per una nuova istruttoria corretta.



Pubblicato il 01/04/2025
N. 00457/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00420/2025 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 420 del 2025, proposto da
-OMISSIS- rappresentata e difesa dall'avvocato  , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento prot. n. 33/24 RG – rif.M81 emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione – Direzione Generale Territoriale del Nord Est - Ufficio 2 Motorizzazione di Verona, Sezione Coordinata di Vicenza, avente ad oggetto “revisione tecnica della patente di guida di cat. ‘AB’ n.-OMISSIS- – Sig.ra -OMISSIS-– Incidente stradale verificatori il 22/07/2024 in -OMISSIS-(Vi)/S.P.500”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, correlato e consequenziale al predetto provvedimento.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO
1. La Motorizzazione Civile di Verona (in seguito, la Motorizzazione), con provvedimento del 12-12-2024, ha disposto la revisione della patente “AB” della ricorrente mediante nuovo esame di idoneità tecnica ai sensi dell’art. 128, comma 1, del Codice della strada (C.d.s.), a seguito del sinistro occorso in data 22-7-2024, evidenziando che “alla guida di un motociclo, giunta in prossimità di un’intersezione stradale non era in grado di conservarne il controllo e di compiere con sicurezza le manovre previste dalla circolazione, in particolare non era in grado di arrestare il proprio veicolo entro gli spazi liberamente osservati, collideva un motociclo ed un ciclomotore che la precedevano, causava così un incidente stradale con gravissime lesioni personali”.
Nel provvedimento la Motorizzazione ha altresì richiamato:
- il verbale dell’Organo di Polizia in cui viene contestata alla ricorrente, in relazione al sinistro del 22-7-2024, la violazione dell’art. 140, comma 1, C.d.s. (“Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”) e dell’art. 141, comma 2, C.d.s. (“Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”);
- due precedenti violazioni del C.d.s. in data 28-6-2015 (eccesso di velocità) e in data 22-8-2020 (mancato rispetto della segnaletica stradale).
2. Con il ricorso in esame la ricorrente ha impugnato tale provvedimento sulla base dei seguenti motivi.
I – Violazione ed errata applicazione degli artt. 1, commi 2 e 2-bis, 3 e 10 d ella legge n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione doveri collaborazione e buona fede.
La ricorrente non avrebbe potuto partecipare al procedimento poiché il fascicolo del sinistro le sarebbe stato reso disponibile solo in data 18-1-2025, oltre il termine previsto per la presentazione di memorie.
II - Violazione ed errata applicazione dell’art. 128, comma 1, C.d.s.; eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e dei presupposti; difetto di motivazione; irragionevolezza.
Il provvedimento sarebbe stato adottato in assenza di un’adeguata istruttoria e motivazione, sulla base del solo rapporto dei Carabinieri. La ricorrente contesta la ricostruzione del sinistro contenuta nel verbale (i mezzi dei signori -OMISSIS-non sarebbero stati uno dietro l’altro, bensì uno accanto all’altro). Inoltre l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto che le manovre della ricorrente sarebbero state ostacolate anche dalla presenza del motociclo guidato dal suo compagno. In sintesi il sinistro non sarebbe stato causato dalla sua condotta. Sotto altro profilo il mero sinistro non sarebbe idoneo a giustificare l’adozione del provvedimento impugnato e le ulteriori due violazioni contestate sarebbero irrilevanti.
III - Violazione ed errata applicazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per vizio di procedimento; difetto assoluto di istruttoria; violazione del contraddittorio nella parte in cui dispone la revisione di guida della patente n.-OMISSIS- relativamente alla categoria “B”.
Nella comunicazione di avvio del procedimento l’Amministrazione avrebbe fatto riferimento alla sola patente A3. In relazione alla revisione della patente B non sarebbe stato quindi garantito il necessario contraddittorio procedimentale.
IV - Violazione ed errata applicazione dell’artt. 128 C.d.s.; eccesso di potere, difetto di motivazione; irrazionalità ed illogicità nella parte in cui dispone la revisione di guida della patente n.-OMISSIS- relativamente alla categoria “B”.
Il provvedimento che dispone la revisione della patente “AB” anziché della sola patente “A” sarebbe irrazionale e illogico, poiché l'incidente è avvenuto alla guida di un motociclo per cui è richiesta la patente di categoria “A”. La revisione anche della patente “B” sarebbe del tutto priva di motivazione.
3. Nonostante la notifica del ricorso l’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
4. Alla camera di consiglio del 26 marzo 2025 la ricorrente ha chiesto che il giudizio venga definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata stante l’integrità del contraddittorio e la completezza dell’istruttoria.
6. Nel merito è infondato il primo motivo di ricorso.
Il provvedimento di revisione della patente ha una funzione preventiva-cautelare.
L’Amministrazione è quindi chiamata ad adottare tale tipologia di provvedimenti in via d’urgenza, senza necessariamente attendere l’esame del fascicolo del sinistro da parte dell’interessato.
7. E’ infondato anche il secondo motivo di ricorso.
7.1. Per giurisprudenza costante, il provvedimento con il quale è disposta la revisione della patente è espressione di discrezionalità tecnica e, dunque sindacabile solo in presenza di un travisamento dei fatti o di macroscopiche incongruenze (Cons. Stato, Sez. III, 16-10-2009, n. 1883).
E nella fattispecie, da un lato, emerge dagli atti e in particolare dalla “Relazione incidente stradale”, che l’Amministrazione ha posto in essere una compiuta istruttoria, acquisendo le dichiarazioni dei soggetti coinvolti. Non è stato invece possibile eseguire misurazioni in quanto i veicoli erano già stati spostati.
Dall’altro lato, l’Amministrazione nella motivazione non si è limitata al mero richiamo dell’accadimento del sinistro, ma ha evidenziato sia gli specifici elementi del sinistro da cui sono emersi i dubbi circa l’idoneità tecnica della ricorrente, sia le ulteriori violazioni del codice della strada poste in essere dalla stessa.
In tali condizioni la valutazione compiuta dall’Amministrazione non presenta profili di manifesta irragionevolezza.
8. Sono invece fondati il terzo e il quarto motivo.
8.1. La comunicazione di avvio del procedimento di revisione si riferiva infatti alla sola patente “A3”. Il contraddittorio procedimentale non è stato quindi attivato in relazione alla patente “B” e la ricorrente non è stata quindi posta nelle condizioni di evidenziare all’Amministrazione le ragioni per le quali non doveva disporre la revisione di tale patente.
8.2. Sotto altro profilo dalla motivazione del provvedimento impugnato emerge che i dubbi circa l’idoneità tecnica della ricorrente derivano dal fatto di non essere stata in grado di controllare adeguatamente il proprio motociclo – una Ducati Monster – in una situazione imprevista dovuta alla presenza di due ciclomotori fermi in mezzo alla strada in attesa di svoltare a sinistra.
Tali fatti riguardano esclusivamente l’idoneità alla guida dei motocicli che richiede abilità specifiche e differenti rispetto alla guida delle automobili.
D’altra parte la guida dei motocicli e delle autovetture richiede titoli differenti (la patente A e la patente B) che sono rilasciati a seguito di specifiche e diverse prove di esame.
8.2. Le due precedenti violazioni del C.d.s. del 2015 e 2020, citate nel provvedimento, non risultano in alcun modo idonee a giustificare di per sé la revisione della patente “B” della ricorrente, la quale ha ancora trenta punti.
8.3. Per completezza va peraltro evidenziato che nella fattispecie i soggetti che hanno subito le gravi lesioni sono la ricorrente stessa e il suo compagno il quale, in base al verbale di incidente stradale, l’avrebbe investita con il suo motociclo (Honda CBR 600) dopo che la ricorrente era caduta a terra a seguito dell’urto con il ciclomotore di uno dei due ragazzi fermi in mezzo alla strada.
8.4. Il provvedimento impugnato è pertanto illegittimo nella parte in cui ha disposto la revisione della patente “B” della ricorrente.
9. Il ricorso deve pertanto essere accolto nei sensi e nei limiti sopra evidenziati e, per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento impugnato nella parte in cui dispone la revisione anche della patente “B” della ricorrente.
10. In ragione delle peculiarità della fattispecie sussistono le condizioni per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nella parte in cui dispone la revisione anche della patente “B” della ricorrente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
Filippo Dallari, Primo Referendario, Estensore
         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Filippo Dallari        Leonardo Pasanisi
         
         
         
         
         
IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

 

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