Tar 2025- Il ricorso presentato impugna il provvedimento della Motorizzazione Civile di Savona, che ha disposto la revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica, ai sensi dell’art. 128 del Codice della Strada.
**Analisi dettagliata del caso:**
1. **Fatti e contestazioni:**
Il ricorrente riferisce di essere stato coinvolto in un incidente stradale il 12/11/2023 nel Comune di Laigueglia (SV). Dalla descrizione emerge che egli è stato ritenuto corresponsabile per aver violato l’art. 145, commi 4 e 10, del Dlgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), per non aver rispettato un segnale di precedenza.
Contemporaneamente, all’altro conducente è stata contestata la violazione dell’art. 141, commi 3 e 8, per eccesso di velocità.
2. **Motivazione del provvedimento:**
La Motorizzazione ha motivato la propria decisione facendo riferimento alla relazione della Polizia Locale intervenuta sul luogo dell’incidente. Ha inoltre sottolineato che il comportamento di guida del ricorrente solleverebbe “dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità tecnica” necessari per il possesso della patente.
3. **Disposizioni adottate:**
Il provvedimento dispone la revisione della patente attraverso un nuovo esame di idoneità tecnica. Viene anche previsto che, qualora il ricorrente non si sottoponga agli accertamenti entro 30 giorni, la patente verrà sospesa di diritto, senza ulteriore provvedimento formale, ai sensi del comma 2 dell’art. 128 del Codice della Strada.
**Aspetti legali e motivi di impugnazione:**
- **Validità del procedimento:**
Il ricorso potrebbe contestare la legittimità del provvedimento, sostenendo che la semplice contestazione di una violazione del Codice della Strada, anche grave, non costituisce di per sé elemento sufficiente per mettere in discussione l’idoneità tecnica del conducente, a meno che non emergano elementi specifici che dimostrino una condizione di inidoneità fisica o psichica.
- **Procedimento e motivazione:**
Si potrebbe argomentare che la motivazione sulla “persionanza dei requisiti di idoneità tecnica” dovrebbe essere adeguatamente supportata da elementi oggettivi e non basarsi esclusivamente su un incidente o sulla condotta di guida contestata.
- **Sanzioni automatiche e diritto di difesa:**
L’obbligo di sottoporsi a revisione entro 30 giorni e la sospensione automatica sono misure che, in alcuni casi, possono essere impugnate se non rispettano i principi di proporzionalità e di diritto di difesa.
**Conclusioni:**
Il ricorrente dovrebbe sostenere che il provvedimento di revisione della patente, pur avendo un fondamento normativo, potrebbe essere viziato se non adeguatamente motivato o se si basa su elementi insufficienti a comprovare un inadempimento o un’inosservanza delle norme di idoneità tecnica.
Inoltre, potrebbe essere utile evidenziare che il coinvolgimento in un incidente, pur grave, non costituisce di per sé motivo automatico per la revisione della patente, a meno che non si dimostri una condizione che comprometta la capacità di guidare in modo sicuro.
**In sintesi:**
Il ricorso mira a ottenere l’annullamento o l’annullamento parziale del provvedimento, chiedendo eventualmente un accertamento più approfondito sulla reale motivazione della revisione e sulla correttezza procedurale adottata dalla Motorizzazione Civile.
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00651/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00682/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 682 del 2024, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Provinciale Motorizzazione Savona, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
del provvedimento della Motorizzazione Civile di Savona prot. n. -OMISSIS- del 6/06/2024, notificato a mezzo posta in data 26/6/2024, con cui veniva disposta la revisione della patente di guida del ricorrente mediante nuovo esame di idoneità tecnica, ai sensi dell’art. 128 del codice della strada.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Provinciale Motorizzazione di Savona e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I) Il ricorrente, con il presente ricorso, tempestivamente e ritualmente notificato e depositato, impugna il provvedimento con cui la Motorizzazione Civile di Savona ha disposto la revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica, ai sensi dell’art. 128 del codice della strada.
Espone di essere stato coinvolto il 12/11/2023, in un incidente stradale nel territorio del Comune di Laigueglia (SV), e di essere stato ritenuto corresponsabile, per violazione dell’art 145, commi 4 e 10, Dlgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), non avendo rispetto il segnale di precedenza, mentre all’altro conducente veniva contestata la violazione dell’art. 141, commi 3 e 8, per eccesso di velocità.
Il provvedimento è stato motivato con il richiamo alla relazione della Polizia Locale, intervenuta nel luogo del sinistro e con la considerazione che il comportamento di guida farebbe sorgere “dubbi sulla
persistenza dei requisiti di idoneità tecnica prescritti per il possesso del titolo abilitativo alla conduzione di autoveicoli”, con avvertimento che qualora non si fosse sottoposto nei successivi 30 giorni agli accertamenti prodromici al procedimento di revisione della patente di guida, quest’ultima gli sarebbe stata “sospesa senza necessità di emissione di ulteriore provvedimento”, ai sensi del comma 2 dell’art. 128 del codice della strada
Avverso il provvedimento in epigrafe il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 128 Dlgs. n. 285/1992.Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della L. n. 241/1990. Violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti, di istruttoria, nonché per illogicità ed irrazionalità manifesta ed erronea valutazione dei fatti.
Il provvedimento non contiene una precisa ricostruzione del sinistro, limitandosi a richiamare il verbale della Polizia Municipale, per cui non è possibile ricostruire l’iter logico-giuridico seguito
dall’Amministrazione nella formazione del proprio convincimento sulla necessità di revisione della patente di guida del ricorrente.
Si sono costituite le Amministrazioni intimate, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n.-OMISSIS- la domanda cautelare veniva accolta, ritenendo il ricorso “non sfornito del requisito del fumus boni iuris avuto riguardo al difetto di motivazione del provvedimento impugnato”.
All’udienza pubblica del 7 maggio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.
II) Il ricorso è fondato.
2.1 Occorre premettere che l’art. 128 del Codice della Strada contempla due distinte ipotesi di revisione della patente di guida. La prima è prevista al comma 1, in forza del quale “Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all’art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica”. In tal caso, secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, il provvedimento di revisione della patente assume natura discrezionale ed è funzionale a sottoporre il destinatario a una rinnovata verifica della persistente idoneità psicofisica o tecnica alla guida, in presenza di dubbi al riguardo, ingenerati dalla dinamica del sinistro oppure dalla complessiva condotta di guida tenuta dal titolare della patente (cfr., ex multis, T.A.R. Brescia, Sez. I, 29 gennaio 2018, n. 121; T.A.R. Cagliari, 24 luglio 2023, n. 573).
Nella seconda ipotesi, contemplata al comma 1-ter del medesimo art. 128, invece, il provvedimento assume natura vincolata, essendo ivi previsto che la revisione vada “sempre disposta” qualora il titolare della patente sia stato coinvolto in un incidente stradale che abbia “determinato lesioni gravi alle persone” e qualora “a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida”. Pertanto, al verificarsi di ambedue le condizioni indicate dalla norma (lesioni gravi alle persone; violazione di una disposizione del Codice della Strada da cui consegua la sospensione della patente di guida a titolo di sanzione amministrativa accessoria) l’Amministrazione deve disporre la revisione della patente, senza essere chiamata ad alcuna valutazione discrezionale.
2.2 Nel caso in esame nel provvedimento viene richiamato genericamente l’art. 128 e la richiesta di revisione viene motivata considerando che “il suddetto comportamento di guida fa sorgere dubbi sulla persistenza nella s.v. dei requisiti psico-fisici e di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida”.
La difesa erariale sostiene che il provvedimento avrebbe fatto riferimento al comma 1-ter dell’art. 128, in quanto si sarebbero “verificati tutti e tre i requisiti enunciati dalla norma (incidente stradale, lesioni gravi alle persone, sospensione della patente di guida). Infatti, come riportato nel decreto con il quale la Prefettura di Savona ha disposto la sospensione della patente del-OMISSIS-, a seguito dell’incidente uno dei soggetti feriti riportava lesioni gravi (con prognosi di 60 giorni)”.
2.3 Ritiene il Collegio che la violazione commessa dal ricorrente non rientri nell’ipotesi di sospensione automatica della patente.
Infatti al ricorrente è stata contestata la violazione dell’art. 145 comma 10 del codice della strada, che prevede “10. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 167 a Euro 665.
Non ricorre una ipotesi di sospensione automatica, prevista invece nel comma successivo (11. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 10 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI), che nel caso de quo non sussiste.
La sospensione poteva essere disposta solo in virtù dell’art. 128, comma 1, Codice della Strada e quindi l’Amministrazione avrebbe dovuto rappresentare le ragioni che hanno ingenerato il dubbio sulla persistenza dei requisiti psico-fisici ovvero dell'idoneità tecnica, motivazione che è mancata nel caso in esame (ex multis, T.A.R. Marche, 25 settembre 2017, n. 736; T.A.R. Calabria Reggio Calabria, Sez. I, 13 settembre 2016, n. 917).
Né può sopperire alla carenza di motivazione, quanto dedotto nelle memorie dell’Avvocatura, costituendo le affermazioni circa la natura obbligatoria della sospensione una integrazione postuma della motivazione del provvedimento, operata attraverso scritti difensivi, da ritenersi inammissibile, conformemente a costante giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. III, 22 dicembre 2022, n. 11260; T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 20 novembre 2012, n. 852).
III) Il ricorso va quindi accolto, con conseguente annullamento del provvedimento della Motorizzazione Civile di Savona prot. n. -OMISSIS- del 6/06/2024, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione vorrà adottare.
Le spese di giudizio possono essere compensate, in considerazione della natura della controversia, fatto salvo il rimborso del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate, fatto salvo il rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
Silvana Bini, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Silvana Bini Luca Morbelli
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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