Nel 2025, il Consiglio di Stato si è pronunciato in modo dettagliato su un caso di revisione del giudizio di idoneità alla guida, focalizzandosi sulla corretta interpretazione dell’art. 128 del Codice della Strada e sulla validità delle prove raccolte.
Il primo motivo di ricorso si basava sulla presunta violazione e falsa applicazione dell’art. 128 Codice della Strada, sostenendo che il semplice fatto di aver causato un sinistro senza coinvolgimento di altre persone o veicoli, né con feriti o gravi violazioni al codice (come eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza o violazione della segnaletica), non sarebbe di per sé sufficiente a generare il “ragionevole dubbio” sulla permanenza dei requisiti di idoneità alla guida. Pertanto, si contestava che tale evento, di per sé, potesse giustificare la revisione automatica della patente.
Il Collegio ha invece evidenziato che, nel caso specifico, sussisteva un elemento che induceva a dubitare della permanenza di tali requisiti: la dichiarazione resa dalla stessa ricorrente, nella quale essa affermava di aver avuto “probabilmente un colpo di sonno” che avrebbe causato la perdita di controllo dell’auto. Questa dichiarazione, formalmente raccolta dalla Polizia Stradale e inserita nel “prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti relativi agli incidenti stradali”, rappresenta un elemento di fatto che può giustificare il “ragionevole dubbio” richiesto dall’art. 128, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992.
Il Consiglio di Stato ha inoltre respinto la tesi secondo cui tale dichiarazione sarebbe viziata da un’omessa sottoscrizione, sostenendo che essa è stata resa spontaneamente dalla ricorrente, e che nel prontuario è presente la dicitura “firma” accompagnata dalla sottoscrizione, che fa fede fino a querela di falso. La mancata proposizione di querela di falso, quindi, non può essere motivo di esclusione della validità di tale prova.
In conclusione, la sentenza sottolinea come le prove raccolte e le dichiarazioni rese siano sufficienti a giustificare il provvedimento di revisione dell’idoneità alla guida, in quanto integrano un elemento concreto che può legittimare il dubbio sulla permanenza dei requisiti
necessari, e che la valutazione complessiva del caso ha correttamente considerato tali elementi ai fini della tutela della sicurezza stradale.
Numero 00311/2025 e data 08/04/2025 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 12 febbraio 2025
NUMERO AFFARE 00161/2023
OGGETTO:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con presentazione diretta ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora -OMISSIS- contro il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’annullamento del provvedimento n. -OMISSIS- del 28 aprile 2022 dell’Ufficio della Motorizzazione civile di -OMISSIS-, concernente la revisione della patente di guida, e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di rigetto del ricorso gerarchico avverso lo stesso provvedimento prot. n. M INF. DGTSU.REG.DECRETI n. 636 del 6 dicembre 2022;
LA SEZIONE
Visto il ricorso straordinario notificato l’8 febbraio 2023 e depositato direttamente al Consiglio di Stato il 13 febbraio 2023;
vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 9529 in data 22 marzo 2023 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
visto il parere interlocutorio n.-OMISSIS- del 7 agosto 2023;
vista nota prot. 31564 in data 11 novembre 2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Carla Ciuffetti.
Premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue.
1. L’oggetto e le circostanze di fatto della controversia nonché i motivi del ricorso sono esposti nel parere interlocutorio n. -OMISSIS- del 7 agosto 2023, cui si rinvia per la relativa illustrazione.
Con esso la Sezione ha ritenuto “necessario acquisire la relazione dell’amministrazione recante una puntuale analisi dei motivi di censura presentati dalla ricorrente e complete informazioni relative alle ragioni che hanno indotto l’amministrazione a ritenere sussistenti le condizioni di applicabilità dell’articolo 128 c.d.s.. In particolare, l’amministrazione preciserà le ragioni che hanno indotto a ritenere l’incidente e le sue cause elementi rilevanti ai fini della valutazione circa la persistenza dei requisiti di idoneità alla guida e all’adozione dunque dei provvedimenti conseguenti in materia di revisione della patente. In secondo luogo, chiarirà se, come sostenuto dalla ricorrente, il verbale con le dichiarazioni rilasciate dalla ricorrente medesima sia privo di sottoscrizione e se l’amministrazione ritenga comunque di potersene avvalere ai fini della valutazione riguardante le cause e concause dell’incidente.”
2. In data 12 novembre 2024 l’Amministrazione ha depositato la relazione sul merito del gravame con relativa documentazione, tra cui la replica della ricorrente.
3. Nell’adunanza del 12 febbraio 2025 l’affare è stato deciso.
4. Sebbene la relazione prodotta dall’Amministrazione il 12 novembre 2024 non sia completamente esaustiva ed in particolare non risponda esattamente a quanto era stato richiesto con il citato parere interlocutorio, la Sezione è dell’avviso che il gravame possa essere esaminato sulla base della documentazione in atti.
5. L’esame di quest’ultima induce a ritenere che non sussistano i denunciati difetti di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato, censurati con il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso.
5.1. La tesi su cui si fonda il primo motivo (“1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 128 Codice della Strada”) - secondo la quale il mero accadimento di un sinistro stradale, nella fattispecie “senza il coinvolgimento di altre persone e/o veicoli e senza feriti, senza gravi violazioni al codice della strada (eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza, violazione della segnaletica ecc...)” non potrebbe di per sé costituire la motivazione del “ragionevole dubbio” sulla permanenza dei requisiti di idoneità alla guida, che, ai sensi dell’art. 128, comma 1, primo periodo, d.lgs. n. 285/1992, costituisce il presupposto del provvedimento di revisione - trascura invero la circostanza che, nel caso in esame, sussiste un elemento atto a far dubitare di tale permanenza, consistente in una dichiarazione fatta dalla stessa ricorrente di aver avuto un colpo di sonno.
Detta dichiarazione è riportata nella segnalazione del 5 novembre 2021 della Sezione Polizia stradale di -OMISSIS- al Dipartimento dei trasporti terrestri dell’Ufficio provinciale di -OMISSIS-, puntualmente richiamata nel provvedimento di revisione; la dichiarazione de qua è contenuta nel “prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti relativi agli incidenti stradali”, n. 121, recante il timbro della “Sezione di Polizia stradale -OMISSIS-” in data 16 settembre 2021, prot. n. 6892, ed è del seguente tenore: “probabilmente a causa di un colpo di sonno sentivo che perdevo il controllo dell’auto. Azionavo così il freno a mano e andavo ad urtare con la parte anteriore del veicolo una rete metallica e un cartellone pubblicitario (…)”.
Non merita condivisione la tesi della ricorrente secondo cui detta dichiarazione integrerebbe un “atto gravemente viziato per omessa sottoscrizione della parte, e categoricamente smentita dalla stessa dichiarante”, che avrebbe invece affermato “no, non è stato un colpo di sonno’; quella dichiarazione infatti risulta resa dall’interessata spontaneamente e, nel prontuario che la contiene, è seguita dalla dicitura “firma” e da una sottoscrizione. Quanto verbalizzato dal pubblico ufficiale nel suddetto prontuario fa pertanto fede fino a querela di falso di quanto avvenuto in sua presenza (nel caso di specie proprio la dichiarazione e la sottoscrizione), querela di falso che non risulta essere stata proposta nemmeno per contestare l’autenticità della sottoscrizione.
Né degne di favorevole considerazione sono le ulteriori deduzioni della ricorrente di non essere stata sottoposta ad alcun accertamento nell’immediatezza dell’incidente e alla coerenza logica della mancanza di un colpo di sonno con l’attivazione del freno a mano: in sostanza, secondo la ricorrente,
la Polizia stradale non aveva rilevato alcuno degli elementi di consueto utilizzati per valutare l’insorgenza di colpo di sonno, quali “la mancanza di tracce di frenata sulla strada, la velocità (proprio per dimostrare che il conducente in quel momento non era vigile e presente a sé stesso), la reazione e le manovre messe in atto dal conducente prima del sinistro”.
Sennonché deve per contro rilevarsi che nel citato prontuario non risultano verbalizzati:
a) l’asserito azionamento del freno a mano, che avrebbe dovuto smentire il colpo di sonno;
b) il preteso scoppio dello pneumatico anteriore sinistro che avrebbe costituito la causa dell’incidente;
c) il preteso stato viscido dell’asfalto.
Le circostanze dedotte dalla ricorrente si risolvono in mere apodittiche affermazioni, prive di qualsiasi supporto probatorio anche solo indiziario, a cui si oppongono i non contestati accertamenti degli agenti della Sezione della Polizia stradale di -OMISSIS-, recatisi sul posto circa 20 minuti dopo l’incidente su segnalazione della centrale operativa del 3 novembre 2021 n. 1006509, i quali hanno riscontrato l’introflessione del cofano motore e il danneggiamento dello pneumatico anteriore sinistro, rilevando che “al momento non vi era possibilità di rinvenire tracce di frenate” e che la conducente in “condizioni di asfalto bagnato perdeva il controllo del veicolo andando ad impattare contro la recinzione di un terreno privato posto sul lato sinistro della carreggiata”, senza alcuna menzione circa un’eventuale stato viscido dell’asfalto, e specificando che “non vi erano depositati sul manto stradale detriti dovuti all’urto e/olii”.
La constatazione della Polizia stradale secondo cui “al momento non vi era possibilità di rinvenire tracce di frenate” non è inficiata nella sua oggettività dalle deduzioni contenute nel terzo motivo di ricorso (“Violazione della disposizione generale di cui all’art. 3 della Legge 7 agosto1990, n.241 e contestuale eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione con travisamento del fatto”), né da quanto esposto nelle controdeduzioni della ricorrente alla relazione ministeriale al fine di censurare la difesa contenuta nella memoria dell’Ufficio della Motorizzazione provinciale, secondo la quale lo scoppio dello pneumatico avrebbe lasciato “cause evidenti di abrasione con profondi solchi dell’acciaio sull’asfalto dovuti al contatto con il cerchione anche se l’asfalto era bagnato”.
In ogni caso, l’azionamento del freno a mano non sarebbe di per sé incompatibile con l’insorgenza di un colpo di sonno poiché, se un comportamento vigile alla guida consente il fisiologico uso del pedale del freno da parte del conducente, è plausibile che questi, riprendendosi dal colpo di sonno, azioni il freno a mano per evitare l’impatto dell’auto contro un ostacolo. Per di più, nella fattispecie, l’asserita azione sul freno a mano non ha evitato tale impatto perché l’automobile ha urtato con la parte anteriore contro gli ostacoli posti sul senso opposto di marcia (rete metallica e cartellone pubblicitario), impatto che depone non irragionevolmente per l’infondatezza della deduzione contenuta nel ricorso gerarchico secondo la quale “è del tutto evidente che, se si fosse trattato di un colpo di sonno, il conducente non avrebbe avuto alcuna possibilità di intervento tempestivo ed efficace sul freno a mano”: infatti, l’asserito azionamento del freno a mano non si è rivelato né tempestivo, né efficace, non avendo impedito il citato impatto.
5.2. Rispetto alle circostanze che emergono dal prontuario della polizia stradale non appaiono conferenti le deduzioni della ricorrente contenute nel terzo e nel quarto motivo di ricorso (“Eccesso di potere per palese erroneità, irragionevolezza, contraddittorietà e illogicità del provvedimento impugnato”), concernenti le proprie condizioni di salute, risultanti da certificato medico allegato al ricorso gerarchico e il fatto di non essere mai incorsa in decurtazione di punti della patente, trattandosi di elementi che non attengono alle modalità di fatto dell’incidente stradale di cui si tratta.
5.3. Devono essere considerate infondate le ulteriori censure contenute nel primo, nel quarto e nel quinto motivo di ricorso (“eccesso di potere”) concernenti l’asserita inidoneità del provvedimento di revisione della patente ad assolvere la funzione cautelare che gli è propria a causa dell’emanazione dopo 12 mesi dalla data dell’incidente, durante i quali la ricorrente avrebbe continuato a guidare percorrendo quotidianamente circa 40 km per motivi di lavoro.
Il decorso di un tale intervallo temporale non fa venir meno l’esigenza di garanzia della sicurezza stradale alla quale è preordinato l’istituto della revisione della patente di guida. Infatti, esso non integra una sanzione amministrativa, ma assolve ad una funzione cautelare (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. II, 17 novembre 2020 n.1842; sez. IV, 3 ottobre 2018, n. 5682). Quest’ultima non può ritenersi compromessa dal decorso di circa un anno tra la data dell’incidente e quella della notifica del provvedimento di revisione poiché l’esigenza di tutela della sicurezza stradale permane nel tempo.
5.4. Le deduzioni contenute nel ricorso gerarchico circa il difetto di indicazione nel provvedimento di revisione della Commissione medica locale cui presentare istanza di visita medica e la circostanza che “considerando le tre scelte offerte dal prestampato modello ministeriale non risulta barrata la casella che specifica il tipo di verbale redatto (Spontanee dichiarazioni rilasciate ex art. 350 c. 7 c.p.p., sommarie informazioni ex art. 351 c.1 c.p.p., assunzione informazioni ex art. 13 L. 689/81)” - da intendersi riproposte con il ricorso straordinario - devono essere considerate infondate.
Quanto al difetto di indicazione della Commissione medica locale, la stessa ricorrente considera meramente formale tale mancanza; in ogni caso, il provvedimento impugnato consente l’individuazione dell’organo in questione attraverso l’indicazione del riferimento normativo costituito dall’art. 330 del d.P.R. n. 495/1992.
Circa il difetto di spunta va considerato che nella fattispecie il modello in questione (cioè la seconda pagina del già citato “prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti relativi agli incidenti stradali”) non è destinato ad avere rilievo in un procedimento penale o di irrogazione di sanzione amministrativa, ma costituisce il presupposto di un provvedimento la cui natura cautelare è pacifica in giurisprudenza.
5.5. Le censure di cui al secondo motivo di ricorso (“Violazione degli artt. 4,8,10 Legge 241/901 violazione del giusto procedimento e del principio di ragionevolezza. Violazione del principio di buon andamento nella pubblica amministrazione, previsto dall’art. 97 Cost.”) - incentrate sull’asserita violazione degli istituti di partecipazione procedimentale - devono essere ritenute inammissibili in quanto non previamente proposte con il ricorso gerarchico (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 19 novembre 2018, n.6491).
6. In conclusione il ricorso deve essere respinto, in quanto in parte infondato ed in parte inammissibile, con assorbimento della domanda cautelare.
P.Q.M.
La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere respinto in quanto in parte infondato, in parte inammissibile.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carla Ciuffetti Carlo Saltelli
IL SEGRETARIO
Maria Grazia Salamone
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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