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07 luglio 2025

Il commento dettagliato sulla sentenza della Cassazione n. 24132 del 2025 riguarda un caso di potenziale illecito penale riconducibile alla condotta di una ditta italiana che importa lenti a contatto e che, mediante modalità specifiche di presentazione del prodotto, potrebbe aver violato norme sulla pubblicità ingannevole e sulla corretta informazione al consumatore.

 

Il commento dettagliato sulla sentenza della Cassazione n. 24132 del 2025 riguarda un caso di potenziale illecito penale riconducibile alla condotta di una ditta italiana che importa lenti a contatto e che, mediante modalità specifiche di presentazione del prodotto, potrebbe aver violato norme sulla pubblicità ingannevole e sulla corretta informazione al consumatore.

**Fatti principali:**  
La ditta italiana importa lenti a contatto dall’estero e, sulla confezione, evidenzia la bandiera italiana, il marchio e una dicitura “prodotto importato”. La rappresentazione della bandiera e il marchio sono poco leggibili e posizionati in modo tale da attirare l’attenzione e dare l’illusione che il prodotto sia interamente “Made in Italy”. La dicitura “prodotto importato” si trova sul lato della scatola e, sebbene chiarisca la provenienza, potrebbe essere percepita come secondaria rispetto all’immagine e alle indicazioni principali.

**Questioni giuridiche affrontate dalla Cassazione:**  
- **Rilevanza penale del comportamento:** La Corte esamina se l’uso della bandiera italiana e del marchio, unitamente alla presentazione del prodotto, possa configurare un comportamento penalmente rilevante, cioè una frode ai sensi dell’art. 515 c.p. (frode in commercio) o altra norma penale.  
- **Ingannevolezza e potenziale inganno:** La Corte valuta se l’uso di elementi grafici e testuali possa indurre il consumatore medio in errore sulla reale provenienza del prodotto, creando un falso aspetto di italianità del bene.  
- **Condotta e intenzionalità:** Si analizza se la ditta abbia adottato consapevolmente modalità di presentazione ingannevoli, con l’intento di veicolare un’immagine di prodotto “made in Italy” che non corrisponde alla realtà.

**Decisione e motivazioni della Cassazione:**  
La Cassazione conferma che la condotta della ditta può essere qualificata come penalmente rilevante. In particolare, si sottolinea come la rappresentazione grafica, seppur in parte corretta, possa essere suscettibile di ingannare il consumatore, inducendolo a credere che il prodotto sia interamente italiano, quando in realtà si tratta di un prodotto importato. La presenza della bandiera e del marchio, se poco leggibile o mal posizionata, può essere interpretata come una strategia di marketing che sfrutta l’immagine dell’Italia per valorizzare il prodotto, ma che in realtà induce in errore circa la sua provenienza.

**Aspetti penalmente rilevanti:**  
- La condotta può integrare il reato di frode in commercio, ai sensi dell’art. 515 c.p., se si dimostra che l’impresa abbia adottato modalità di presentazione del prodotto idonee a ingannare il consumatore.  
- La presenza di elementi grafici e testuali, anche se non esplicitamente falsi, può assumere rilevanza penale se tali elementi sono utilizzati in modo a ingannare il pubblico circa l’origine del prodotto.  
- La deliberate scelta di mettere in evidenza la bandiera e il marchio, unita alla scarsa leggibilità del resto delle indicazioni, rafforza il giudizio di inganno.

**Conclusioni:**  
La sentenza della Cassazione n. 24132/2025 evidenzia come la presentazione commerciale di un prodotto, anche attraverso elementi grafici e testuali, possa avere rilievo penale qualora sia funzionale a ingannare il consumatore circa la reale provenienza del bene. In questo caso, la condotta della ditta italiana, che ha evidenziato la bandiera italiana e il marchio in modo poco leggibile e ha inserito la dicitura “prodotto importato” in modo tale da rafforzare l’illusione di italianità, si configura come penalmente rilevante, in quanto può integrare il reato di frode in commercio.

**Nota importante:**  
La sentenza sottolinea l’importanza di un corretto bilanciamento tra diritto di pubblicità e tutela del consumatore, ricordando che l’uso di simboli nazionali e marchi deve rispettare le norme sulla veridicità e trasparenza delle informazioni fornite al pubblico, per evitare di ingannare o trarre in inganno l’acquirente.


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