La sentenza della Cassazione n. 24039 del 2025 si occupa di approfondire il tema delle circostanze attenuanti generiche e del loro ruolo nel giudizio di determinazione della pena, in particolare quando vengono negate o non riconosciute nella loro massima estensione.
**Contesto generale delle circostanze attenuanti generiche**
Le circostanze attenuanti generiche sono disposizioni previste dall’art. 133 c.p., che consentono al giudice di ridurre la pena applicata all’imputato, considerando elementi che possano attenuare la gravità del fatto o il comportamento dell’imputato stesso. Queste circostanze sono definite “generiche” perché non sono specificamente legate alla natura del reato, ma sono valutate nel quadro complessivo del caso concreto.
**Punto centrale della pronuncia**
La Cassazione, in questa pronuncia, chiarisce che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione non obbliga automaticamente il giudice a considerare favorevolmente tutti gli elementi dedotti dall’imputato a favore della propria posizione. In altre parole, anche se l’imputato presenta elementi favorevoli, il giudice può decidere di non riconoscerli integralmente o di disattenderli, purché abbia comunque considerato gli elementi sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenendoli ostativi.
**Significato della decisione**
Il principio fondamentale enunciato dalla Cassazione è che nel giudizio di individualizzazione della pena, il giudice può adottare un approccio complessivo, considerando tutti gli elementi di rilievo, sia favorevoli sia sfavorevoli. La decisione di non riconoscere le attenuanti generiche nella loro piena estensione non viola il diritto dell’imputato, poiché l’obiettivo primario è assicurare che la pena sia congrua rispetto alle caratteristiche del reato e alle circostanze del caso.
**Implicazioni pratiche**
- Il giudice non è obbligato a concedere tutte le attenuanti generiche invocate dall’imputato, anche se le ha dedotte.
- È sufficiente che abbia valutato gli elementi sfavorevoli di preponderante rilevanza e che abbia ritenuto il trattamento sanzionatorio complessivo congruo.
- La verifica della proporzionalità e dell’individualizzazione della pena avviene nel quadro di un’attenta ponderazione di tutti gli aspetti, senza un obbligo di totale accoglimento di tutte le richieste dell’imputato.
**Rilevanza costituzionale**
La pronuncia si richiama all’art. 27 della Costituzione, che tutela il diritto dell’imputato a un trattamento individualizzato della pena, e sottolinea che la valutazione complessiva effettuata dal giudice deve rispettare i principi di proporzionalità e di ragionevolezza, senza che ci siano vincoli rigidi circa il riconoscimento delle attenuanti.
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**In sintesi**:
La Cassazione n. 24039/2025 chiarisce che il rifiuto di riconoscere le circostanze attenuanti generiche, anche nella loro massima estensione, non comporta un obbligo per il giudice di considerare favorevolmente tutti gli elementi dedotti dall’imputato. È sufficiente che il giudice abbia preso in considerazione gli elementi sfavorevoli di maggiore rilevanza e abbia valutato che, nel complesso, la pena applicata sia adeguata e rispettosa dei principi di individualizzazione e proporzionalità sanciti dalla Costituzione.
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