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13 luglio 2025

Consiglio di Stato 2025- decisione del Consiglio di Stato in questa controversia riguarda principalmente la valutazione dei titoli presentati dal ricorrente nel contesto di un concorso interno per l’accesso alla qualifica di Vice Commissario nella Polizia di Stato. La questione centrale si inquadra nella corretta attribuzione di punteggi ai titoli, in particolare riguardo a due incarichi specifici e al titolo di formazione “Aviation English”.

 

Consiglio di Stato 2025- decisione del Consiglio di Stato in questa controversia riguarda principalmente la valutazione dei titoli presentati dal ricorrente nel contesto di un concorso interno per l’accesso alla qualifica di Vice Commissario nella Polizia di Stato. La questione centrale si inquadra nella corretta attribuzione di punteggi ai titoli, in particolare riguardo a due incarichi specifici e al titolo di formazione “Aviation English”.

**1. Contesto della controversia:**
- Il ricorrente partecipava al concorso per 436 posti, risultando in graduatoria al posto n. 494, cioè come idoneo non vincitore.
- La sua contestazione riguarda il mancato punteggio attribuito a due incarichi professionali e a un titolo di formazione.
- In primo grado, egli aveva anche contestato la mancata valutazione del titolo “Aviation English” assimilabile a livello B2 del CEFR, sostenendo che la Commissione avrebbe dovuto considerarlo sulla base delle informazioni in suo possesso e delle regole del bando.

**2. Decisione del Consiglio di Stato:**
- L’appello viene respinto perché infondato.
- Viene richiamata la giurisprudenza consolidata (es. nn. 2988 e 2990 del 2025) secondo cui l’annotazione nel foglio matricolare è un obbligo dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 55, comma 3, del D.P.R. n. 3/1957.
- Tale norma impone che nel foglio matricolare siano indicati tutti i provvedimenti relativi alla carriera, compresi i titoli e gli atti valutabili per promozioni.
- La mancata annotazione di un titolo, purché effettivamente posseduto e dichiarato dal dipendente, non è di per sé sufficiente a giustificare la mancata valutazione da parte dell’amministrazione.

**3. Ruolo dell’adempimento amministrativo e della trascrizione dei titoli:**
- La Corte evidenzia che l’amministrazione ha l’obbligo di trascrivere correttamente i titoli nel fascicolo personale del dipendente.
- La mancata attivazione, da parte del dipendente, di una procedura di sollecito ai sensi dell’art. 29 del D.P.R. n. 686/1957, per aggiornare il foglio matricolare, costituisce un elemento di inadempimento dell’amministrazione, ma non pregiudica di per sé il diritto del dipendente alla valutazione del titolo posseduto.
- Pertanto, la mancata annotazione di un titolo dichiarato e posseduto non può essere considerata condizione sufficiente per escluderne la valutazione.

**4. Implicazioni sulla censura di appello:**
- La censura principale dell’appellante, relativa alla mancata valutazione di titoli posseduti e dichiarati, viene respinta sulla base di queste considerazioni.
- La decisione ribadisce che l’assenza di annotazione nel foglio matricolare non implica automaticamente l’esclusione del titolo dalla valutazione, se il titolo è stato effettivamente posseduto e dichiarato.

**5. Conclusioni:**
- La sentenza sottolinea l’importanza dell’obbligo di corretta trascrizione dei titoli da parte dell’amministrazione, ma anche la necessità di distinguere tra omissioni formali e fatti sostanziali.
- La corretta valutazione dei titoli non può essere esclusa semplicemente perché non trascritti nel fascicolo, purché siano stati posseduti e dichiarati dal dipendente.
- Pertanto, l’appello viene respinto, mantenendo la decisione di primo grado.

**In sintesi:** La decisione del Consiglio di Stato si fonda sulla giurisprudenza secondo cui l’annotazione nel fascicolo personale è un adempimento amministrativo, ma la sua inadempienza, se il titolo è noto e dichiarato, non può pregiudicare la valutazione del titolo stesso. La mancata trascrizione, in assenza di altre irregolarità, non giustifica la mancata attribuzione del punteggio, e pertanto l’appello viene rigettato.




Pubblicato il 07/07/2025
N. 05825/2025REG.PROV.COLL.
N. 05326/2022 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5326 del 2022, proposto da
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato ..
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 4907/2022, resa tra le parti,


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 luglio 2025 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati De Fusco Tommaso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO
Il sostituto commissario della Polizia di Stato -OMISSIS- -OMISSIS- ha proposto ricorso al T.A.R. per il Lazio, con istanza incidentale di sospensione, per l’annullamento: del d.m. del 31 ottobre 2019, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso interno, per titoli di servizio, a 436 posti per la nomina alla qualifica di vicecommissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 12 aprile 2019. Unitamente alla graduatoria erano impugnati: la scheda valutazione titoli del ricorrente; e il verbale n. 36 del 24 ottobre 2019 della Commissione esaminatrice, da cui risultano i titoli valutati; della scheda titoli validata dall’Ente matricolare – Questura di Roma - nella parte in cui gli incarichi ivi annotati, risultavano iscritti con decorrenza errata e segnatamente: 1) responsabile coordinatore ufficio e sala operativa di reparto, dal 28 aprile 2017 anziché dall’11 novembre 2015; 2) responsabile coordinatore equipaggiamenti di volo speciale, ufficio aggiornamenti aeronautici e manuale Jeppsen per il volo strumentale, dal 28 aprile 2017 e non da 4 gennaio 2016; del foglio matricolare, nella parte in cui gli incarichi 1) Responsabile Coordinatore Ufficio e Sala operativa di reparto, dal 28.4.2017 anziché dall’11.11.2015 e 2) Responsabile Coordinatore equipaggiamenti di Volo speciale, Ufficio aggiornamenti aeronautici e manuale Jeppsen per il volo strumentale, risultano annotati prima come unico incarico con decorrenza dal 28 aprile 2017, poi corretti con l’indicazione della duplicità degli incarichi ma con decorrenze errata, fino alla definitiva correzione della decorrenza degli incarichi con nota del 3 dicembre 2019. Era inoltre chiesto l’accertamento del diritto del ricorrente a vedersi attribuiti gli ulteriori punteggi: punti 3 (subordinatamente punti 1) per il titolo di Responsabile Coordinatore Ufficio e Sala Operativa di reparto; punti 0.3 per il corso di conoscenza inglese equiparato CEFR B2.
Con i successivi 6 atti di motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato: la rettifica della graduatoria di merito del concorso del 27 ottobre 2020; il verbale n. 59 del 30 gennaio 2020 della Commissione esaminatrice; la rettifica della graduatoria di merito del concorso del 28 gennaio 2021; il verbale n. 66 del 4 giugno 2020, della Commissione esaminatrice; il verbale n. 83 del 20 luglio 2021, della Commissione esaminatrice.
La questione controversa verte sulla valutazione di due titoli in capo al ricorrente odierno appellato (non contestati in ordine alla loro sussistenza), costituenti punteggio utile ai fini del Concorso Interno alla Polizia di Stato, per la copertura di n. 436 posti a Vice Commissario al quale -OMISSIS- ha partecipato posizionandosi in graduatoria al posto n. 494 (idoneo non vincitore) come da Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, in persona del Direttore Centrale p.t. del 31 ottobre 2019, pubblicato in Bollettino Ufficiale del Personale supplemento Straordinario 1/52 del 31 ottobre 2019, di approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori del menzionato concorso.
I titoli concernono gli incarichi di “Responsabile coordinatore Ufficio e Sala Operativa di Reparto” e “Responsabile coordinatore equipaggiamenti di volo speciali, Ufficio aggiornamenti aeronautici e manuali Jeppesen per il volo strumentale”.
Il ricorrente di primo grado contestava inoltre la determinazione della Commissione nella parte in cui non gli attribuiva alcun punteggio al titolo Corso di formazione “Aviation English” presso Aeronautica militare di Loreto assimilabile a CEFR B2. Sostanzialmente il sostituto commissario -OMISSIS- eccepiva che la Commissione esaminatrice fosse in possesso di tutti gli elementi e i dati per valutare il titolo non esaminato, se avesse effettuato una corretta istruttoria nonché un’attenta e logica applicazione delle regole di cui al bando di concorso e dello stesso verbale n. 1 della Commissione esaminatrice. Al riguardo, la Commissione, a detta del ricorrente, erroneamente non avrebbe tenuto conto delle variazioni matricolari richieste dal dipendente successivamente alla scadenza della domanda di partecipazione.
Con sentenza n. 4907/2022, il TAR adito ha accolto “parzialmente” il ricorso introduttivo e gli atti recanti i motivi aggiunti. In particolare, il TAR ha annullato gli atti impugnati “nella parte in cui non assegnano al ricorrente 2 punti, invece di 1,2 per l’incarico di “Responsabile coordinatore equipaggiamenti di volo speciali, ufficio aggiornamenti aeronautici e manuali Jeppesen per il volo strumentale” nonché per l’incarico di “Responsabile Coordinatore Ufficio e Sala Operativa”, con conseguente inserimento nella graduatoria di merito con il punteggio corretto”, mentre ha preso atto del punteggio di 0,30 riconosciuto dalla Commissione, con verbale n. 59, al corso di formazione “Aviation English”.
Avverso la suddetta pronuncia ha proposto appello il Ministero dell’Interno, con atto d’appello notificato in data 27/06/2022, e depositato il 28/06/2022, a mezzo del quale ha chiesto la riforma, previa sospensione, della gravata sentenza articolando un unico motivo di ricorso rubricato “Violazione dell’art. 6, comma 3 del bando.” In particolare, ad avviso del Ministero, la gravata sentenza è fondata su un’errata interpretazione sia della “lex specialis” del concorso sia della normativa generale di riferimento, relativa alla tenuta dello stato matricolare, ai fini della valutazione dei titoli. Il TAR non avrebbe adeguatamente valutato che l’art. 6 comma 3 del bando di concorso dispone come la valutazione “è limitata ai titoli posseduti dai candidati alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, che siano stati indicati in quest’ultima domanda e risultino, altresì, annotati entro la suddetta data di scadenza, nello stato matricolare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare, la scheda contenente i titoli indicati dal candidato, una volta convalidata dall’ufficio matricolare, dovrà essere trasmessa telematicamente alla Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio Attività Concorsuali”. Il richiamo operato dal bando al foglio matricolare riveste una fondamentale rilevanza in quanto detto documento è l’unico che garantisce certezza ai titoli oggetto di valutazione ed il rispetto della "par condicio" fra i candidati. Nel caso di specie il termine per la presentazione della domanda è scaduto irrimediabilmente in data 13 maggio 2019, mentre le richieste di modifica al foglio matricolare sono state inoltrate alla Questura di Roma ente matricolare da parte del Reparto volo di Pratica di Mare, ufficio in cui il ricorrente presta servizio, in data 18 giugno e 3 dicembre 2019. Ne deriverebbe che le richieste di rettifica e le successive modifiche sono assolutamente tardive e, quindi, non potevano essere prese in considerazione da parte della Commissione esaminatrice e che la determinazione della Commissione esaminatrice, che ha inteso valutare come un unico titolo l’incarico di “Responsabile Coordinatore Ufficio Sala Operativa, aggiornamenti aeronautici, manuali Jeppesen ed equipaggiamenti di volo speciali”, è del tutto legittima perché posta in essere in aderenza di quanto trascritto sul quadro F del foglio matricolare alla data della scadenza della domanda di partecipazione avvenuta in data 12 maggio 2019. Al riguardo rileva il Ministero come l’art. 6, comma 3 del bando, nel prevedere (in conformità all’art. 3, comma 5, del T.U. n. 3/1957) un termine di 30 giorni dalla pubblicazione del bando per presentare la domanda di partecipazione, fornisca al candidato l’opportunità di individuare i titoli valutabili conseguiti ed accertarne l’effettiva annotazione nello stato matricolare. Il TAR avrebbe obliterato il punto fondamentale del giudizio, per cui il foglio matricolare ha valenza nei limiti e nei modi in cui esso risulta al momento della scadenza del termine di presentazione delle domande, proprio al fine di evitare successivi, strumentali tentativi di rimescolare la situazione dei titoli che è cristallizzata nel foglio matricolare.
-OMISSIS- -OMISSIS- in data 13/07/2022 si è costituito in giudizio con atto di stile e, in data 15/07/2022 ha depositato memoria articolando obiezioni in fatto e in diritto ai motivi d’appello formulati dal Ministero e ha concluso chiedendo la reiezione dello stesso. In particolare ha in primis eccepito l’inammissibilità dell’appello: a seguito delle ordinanze di riesame emesse dal TAR in primo grado, l’Amministrazione ha rivalutato e rideterminato il proprio potere provvedimentale, sostituendo gli atti iniziali con quelli rinnovati e, per quanto qui di interesse, ha riconosciuto la distinzione tra i due incarichi. Tali ultimi atti addottati dall’Amministrazione sono validi ed efficaci e non sono stati autoannullati/revocati e neppure contestati dall’Amministrazione. Con l’atto di appello, l’Amministrazione, che con i verbali n. 66 e 83 ha rivalutato favorevolmente il ricorrente riconoscendo la distinzione tra i due incarichi, contraddirebbe se stessa ed i provvedimenti da essa adottati. Da ciò conseguirebbe che l’intero appello, volto a contestare la fondatezza del ricorso in riferimento ai due incarichi erroneamente, ma comunque tempestivamente annotati sullo stato matricolare, sarebbe inammissibile alla luce delle rideterminazioni della Commissione Esaminatrice che ha ammesso l’errore ed ha conseguentemente valutato separatamente i due incarichi. Rispetto poi al motivo d’appello, -OMISSIS- evidenzia che i titoli di cui trattasi erano correttamente validati dall’ente matricolare (doc. n. 12), e non vi era alcun motivo per cui il ricorrente poteva ipotizzare l’erronea trascrizione; sottolinea che, effettivamente, la data non era corretta, ma tale circostanza nulla mutava sul diritto al conseguimento dei relativi punteggi.
Con ordinanza cautelare n. 3472/2022, pubblicata il 20/07/2022, il Consiglio di Stato, Sez. II, ha rigettato la domanda cautelare proposta dal Ministero dell’Interno.
In data 24/05/2025, -OMISSIS- -OMISSIS- ha depositato memoria ex art. 73 insistendo per la reiezione dell’atto d’appello.
La causa, chiamata per la discussione all’udienza telematica del 2 luglio 2025, è stata trattenuta in decisione.
L’appello è infondato, nei termini già paventati in sede cautelare, con conseguente applicabilità dell’art. 74 cod.proc.amm.
Come evidenziato in analoghi contenziosi (cfr. ad es. Consiglio di Stato nn. 2988 e 2990 del 2025), va ribadito che l’annotazione del foglio matricolare del dipendente è, di norma, un adempimento al quale il Ministero dell'Interno è obbligato ai sensi dell'art. 55, comma 3, del D.P.R. n. 3 del 1957, che stabilisce che nel foglio matricolare degli impiegati civili dello Stato siano indicati “tutti i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato, alla carriera ed al trattamento economico, nonché tutti gli atti del fascicolo personale che possono formare oggetto di valutazione per le promozioni”. Pertanto, grava sull’amministrazione l’onere di adempiere alla corretta trascrizione dei titoli del dipendente nello stato matricolare del dipendente.
Sicchè, prima ancora della mancata attivazione, da parte del dipendente, della procedura sollecitatoria di cui all'art. 29 del D.P.R. n. 686 del 1957 in relazione al mancato aggiornamento del foglio matricolare, pare al Collegio che rilevi l'inadempimento dell'Amministrazione rispetto a tale doverosa procedura (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. II, 9 febbraio 2022, n. 917). In definitiva, la mancata annotazione di un titolo nello stato matricolare di un candidato (ove tale titolo sia effettivamente posseduto e dichiarato dallo stesso) non è condizione sufficiente per giustificare la sua mancata valutazione da parte dell'amministrazione.
Quanto sin qui evidenziato assume rilievo assorbente rispetto all’unica censura di appello, che va pertanto respinto.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Davide Ponte        Fabio Franconiero
         
         
         
         
         
IL SEGRETARIO

 

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