Tar 2025-ricorso per l’annullamento del provvedimento DAGEP (Dipartimento dell’Amministrazione Generale, dell’Economia e delle Finanze) del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, Servizio Contenzioso e Affari Legali, prot. n. [numero], avente ad oggetto il procedimento di riattivazione del recupero della somma di Euro 82.620,00, si presenta la seguente analisi dettagliata.
**1. Contesto e Fatti di Causa**
Nel 2009, il Ministero dell’Interno ha emanato un decreto, datato 9 luglio 2009, con il quale ha disposto l’anticipo della somma di Euro 82.620,00 a favore del ricorrente, in relazione al procedimento penale n. [numero omissis]. Tale anticipo è stato concesso in virtù della richiesta avanzata dal dott. [nome omissis], con la previsione che, in caso di sentenza definitiva di condanna, la somma dovesse essere restituita.
Successivamente, la sentenza di primo grado ha assolto il ricorrente, ma questa decisione è stata impugnata con appello dalla Procura competente. Alla data attuale, il procedimento è ancora pendente e la sentenza definitiva non è stata emessa.
**2. Motivazioni del Ricorso**
Il ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento DAGEP, sostenendo che:
- La riattivazione del procedimento di recupero è priva di fondamento, considerato che la sentenza di assoluzione ha già definito la posizione del ricorrente e non può essere ritenuta responsabile fino a che non si pronunci la sentenza definitiva.
- La concessione dell’anticipo delle spese legali si fondava su un accordo che prevedeva la restituzione solo in caso di condanna definitiva, e l’attuale stato del procedimento non consente di giustificare il recupero della somma.
- La procedura di riattivazione del recupero, in assenza di una sentenza definitiva di condanna, viola i principi di buona fede, certezza del diritto e tutela dell’affidamento.
**3. Normativa di Riferimento**
Il ricorso si basa sui principi di diritto relativi all’anticipazione delle spese legali e alla tutela dei soggetti beneficiari di tali anticipazioni, nonché sulla disciplina del procedimento amministrativo e sul principio di buona fede nei rapporti tra enti pubblici e cittadini.
In particolare, si richiamano:
- L’art. 24 della legge n. 241/1990, in materia di motivazione e trasparenza dell’azione amministrativa.
- Le disposizioni del D.P.R. n. 403/1988, concernente le modalità di anticipazione e recupero delle spese legali.
- La giurisprudenza consolidata secondo cui il recupero di somme anticipate deve avvenire solo in presenza di una sentenza di condanna definitiva, e non può essere imposto in via cautelare o prima che si perfezioni il giudicato.
**4. Motivazioni di Nullità o Infondatezza del Provvedimento**
Il provvedimento DAGEP, nella sua riattivazione del procedimento di recupero, potrebbe essere considerato illegittimo per le seguenti ragioni:
- Mancanza di una sentenza definitiva di condanna che giustifichi il recupero della somma, contravvenendo ai principi di legalità e di tutela dell’affidamento del beneficiario.
- Presenza di un accordo scritto tra le parti che limita la restituzione alla sola condanna definitiva, e che quindi non può essere modificato unilateralmente dall’amministrazione.
- La mancanza di motivazione adeguata nel provvedimento di riattivazione, che non tiene conto delle sentenze di assoluzione già emesse e del pendente appello.
**5. Conclusioni e Richiesta**
Per tutte le ragioni sopra esposte, si chiede che questo Tribunale voglia:
- Accogliere il ricorso in via principale, con annullamento del provvedimento DAGEP impugnato.
- Dichiarare l’illegittimità della riattivazione del procedimento di recupero della somma di Euro 82.620,00, e di conseguenza, ordinare l’archiviazione o la sospensione di ogni attività di recupero in corso.
- Condannare l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio.
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