Cassazione 2025- La questione oggetto di analisi riguarda una pronuncia della Corte di Cassazione del 2025, che affronta un caso di lesioni a carico del figlio dei proprietari di un cane e coinvolge un incidente in cui l’animale, fuggendo dall’abitazione, ha causato la caduta di un ciclista. La decisione si inserisce in un quadro di responsabilità civile per danni derivanti dalla custodia di animali domestici, con particolare attenzione alle norme che regolano l’obbligo di custodia e le conseguenze di eventuali comportamenti negligenti o imprudenti.
**Fatti di causa**
Il fato principale riguarda un cane di proprietà dei genitori del ragazzo, che si trovava in casa. In un momento di assenza o di distrazione, il cane è riuscito a fuggire dall’abitazione e ha attraversato la strada, causando la caduta di un ciclista che transitava nelle vicinanze. Il ciclista ha riportato lesioni che hanno richiesto cure mediche e ha agito in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni.
**Argomentazioni delle parti**
Il ciclista ha sostenuto che la responsabilità dell’incidente deriva dalla mancata custodia del cane, e quindi dai proprietari e/o dal soggetto che ne aveva la disponibilità (il figlio), ritenendo che quest’ultimo, essendo in casa al momento, avesse un ruolo nella gestione e nella custodia dell’animale. La parte attrice ha quindi richiesto il risarcimento delle lesioni sulla base della responsabilità extracontrattuale ex articolo 2054 e seguenti del Codice Civile, nonché sulla base della normativa specifica in materia di responsabilità per danni causati da animali.
**Motivi della decisione della Cassazione**
La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: **l’obbligo di custodia dell’animale spetta a chiunque ne detenga il controllo o la disponibilità**, sia esso il proprietario, il possessore o chiunque eserciti un effettivo potere sulla bestia. Questa nozione si basa sull’articolo 2054 del Codice Civile, che disciplina la responsabilità per i danni causati dall’animale, e si estende anche alla responsabilità per la mancata custodia o vigilanza.
Nel caso di specie, la sentenza ha chiarito che:
- La responsabilità non può essere esclusa limitatamente alla figura del proprietario, ma si estende a chi detiene l’animale, incluso il figlio che si trovava in casa e aveva la possibilità di controllare il cane.
- La fuga dell’animale, soprattutto se causata da una condotta negligente o imprudente di chi ne aveva la disponibilità, configura una responsabilità oggettiva di chi esercita il potere sull’animale.
- La circostanza che il cane fosse in casa al momento dell’incidente e che sia fuggito successivamente non esclude la responsabilità di chi, avendo il potere di custodia, avrebbe dovuto prevenirne la fuga o garantirne la sicurezza pubblica.
- La responsabilità si fonda anche sul principio di tutela della pubblica incolumità e sulla necessità di garantire che gli animali non rappresentino un pericolo per terzi.
**Implicazioni pratiche e responsabilità**
La sentenza rafforza il principio secondo cui **l’obbligo di custodia si applica a chiunque detenga l’animale**, anche temporaneamente o in via di fatto. Ciò significa che:
- Se un animale fuggendo causa danni, la responsabilità ricade su chi detiene effettivamente il controllo dell’animale al momento dell’incidente.
- La responsabilità è di natura oggettiva, non richiedendo la prova di colpa o dolo, ma si fonda sulla semplice detenzione dell’animale e sulla sua capacità di causare danno.
- La responsabilità si estende anche alle figure di fatto che esercitano il controllo sull’animale, come il figlio che si trovava in casa e aveva la possibilità di prevenirne la fuga.
**Conclusione**
La pronuncia della Cassazione del 2025 si inserisce in una linea interpretativa che riconosce la responsabilità per danni causati da animali a chiunque ne detenga la custodia, anche temporaneamente o in forma di possesso di fatto. La decisione sottolinea l’importanza della vigilanza e della gestione corretta degli animali domestici per prevenire incidenti e garantire la sicurezza pubblica. In questo quadro, il caso specifico evidenzia che anche un soggetto giovane, come il figlio dei proprietari, può essere ritenuto responsabile se si dimostra che, avendo il controllo dell’animale, non ha adottato le cautele necessarie, e l’incidente si è verificato per negligenza o imprudenza.
**In sintesi:**
- La responsabilità per danni da animale si estende a chiunque ne detenga il controllo o la disponibilità.
- La fuga dell’animale, anche se avvenuta in assenza del proprietario, può determinare responsabilità di chi aveva il potere di custodirlo.
- La normativa e la giurisprudenza attuali privilegiano un’interpretazione di responsabilità oggettiva, finalizzata a tutelare la pubblica incolumità.
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