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21 giugno 2025

Cassazione – La questione posta riguarda la qualificazione giuridica della condotta del Carabiniere investito da un’auto durante l’espletamento del suo dovere di gestione del traffico, e se sia legittimo considerare tale situazione come una “vittima del dovere”. Per rispondere in modo esaustivo, occorre analizzare i principi fondamentali della giurisprudenza della Corte di Cassazione Civile, in materia di responsabilità dello Stato e delle forze dell’ordine, e di “vittima del dovere”.

 

Cassazione – La questione posta riguarda la qualificazione giuridica della condotta del Carabiniere investito da un’auto durante l’espletamento del suo dovere di gestione del traffico, e se sia legittimo considerare tale situazione come una “vittima del dovere”. Per rispondere in modo esaustivo, occorre analizzare i principi fondamentali della giurisprudenza della Corte di Cassazione Civile, in materia di responsabilità dello Stato e delle forze dell’ordine, e di “vittima del dovere”.

**1. La nozione di “vittima del dovere”**  
Il concetto di “vittima del dovere” si riferisce a soggetti che, nell’espletamento delle loro funzioni istituzionali, si trovano a subire danni a causa di eventi fortuiti o di azioni di terzi, riconoscendo che tali danni sono una conseguenza inevitabile ed indiretta del loro ruolo. La Cassazione ha più volte affermato che il personale delle forze dell’ordine, nell’adempimento del proprio dovere, può essere considerato “vittima del dovere” quando il danno deriva dall’esercizio regolare delle funzioni pubbliche, anche in presenza di un comportamento diligente e corretto.

**2. La gestione del traffico e l’investimento del pubblico ufficiale**  
Nel caso specifico, il Carabiniere impegnato nella gestione del traffico, in supporto alla Polizia, si colloca nell’ambito delle attività di pubblica sicurezza. La Corte di Cassazione ha chiarito più volte che i pubblici ufficiali, nell’esercizio delle loro funzioni, sono tutelati anche sul piano della responsabilità civile, e che i danni subiti in servizio sono generalmente riconducibili a danno “da fatto di servizio”.

**3. La giurisprudenza sulla responsabilità e sulla vittima del dovere**  
La Cassazione, con le sentenze n. 12433/2012 e altre successive, ha precisato che i soggetti che subiscono danni nell’esercizio di un’attività istituzionale, anche se in modo fortuito o inatteso, possono essere qualificati come “vittime del dovere” se il danno deriva dal compimento di atti legittimi e necessari per l’esercizio delle funzioni pubbliche.

Nel caso di un Carabiniere investito durante la gestione del traffico, la giurisprudenza tende a riconoscere che il danno sia avvenuto nell’adempimento del dovere istituzionale, e quindi può essere considerato come vittima del dovere, a meno che non vi siano prove di condotte colpose o imprudenti da parte del pubblico ufficiale.

**4. La valutazione giuridica nel caso concreto**  
Se l’investimento è avvenuto mentre il Carabiniere svolgeva regolarmente il suo servizio, con attenzione e senza comportamenti gravemente imprudenti, la Cassazione potrebbe qualificare il danno come “evento fortuito” nell’ambito dell’attività di pubblica sicurezza, riconoscendo così la natura di “vittima del dovere”. Ciò comporta anche implicazioni sulla natura della responsabilità e sui benefici di legge previsti per tali soggetti (ad esempio, la presunzione di responsabilità dell’ente pubblico).

**5. Conclusioni**  
In conclusione, alla luce della giurisprudenza della Cassazione Civile, è legittimo considerare il Carabiniere investito durante la gestione del traffico come “vittima del dovere”, qualora il danno sia avvenuto nel corso di una attività legittima, regolare e nell’esercizio delle proprie funzioni di pubblica sicurezza. Questa qualificazione permette di riconoscere una protezione maggiore e di facilitare l’accesso a forme di tutela o risarcimento favorendo il riconoscimento del rischio professionale inerente alla funzione pubblica di polizia.

**In sintesi:**  
- La Cassazione riconosce ai pubblici ufficiali coinvolti in attività di pubblica sicurezza uno status di “vittima del dovere” in caso di danno subito nell’espletamento delle funzioni.  
- La qualificazione dipende dall’esercizio legittimo e diligente del servizio.  
- Nel caso dell’investimento, la condotta del Carabiniere, se conforme alle norme e alle procedure, legittima il riconoscimento come vittima del dovere.

 
 

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