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21 giugno 2025

Consiglio di Stato 2025-Il caso riguarda una decisione del Consiglio di Stato del 2025 relativa a un'appellante, assistente capo della Polizia di Stato, al quale è stata inflitta una sanzione disciplinare di sospensione dal servizio per due mesi. La sanzione è stata adottata ai sensi dell’art. 6, n. 1, in relazione all’art. 4, n. 18, del D.P.R. 737/81, e si basa anche sulle disposizioni dell’art. 9, comma 6, del medesimo D.P.R.

 

Consiglio di Stato 2025-Il caso riguarda una decisione del Consiglio di Stato del 2025 relativa a un'appellante, assistente capo della Polizia di Stato, al quale è stata inflitta una sanzione disciplinare di sospensione dal servizio per due mesi. La sanzione è stata adottata ai sensi dell’art. 6, n. 1, in relazione all’art. 4, n. 18, del D.P.R. 737/81, e si basa anche sulle disposizioni dell’art. 9, comma 6, del medesimo D.P.R.

Analisi dettagliata:

1. **Contesto Normativo:**
   - **D.P.R. 737/81:** Regolamento disciplinare del personale della Polizia di Stato.
   - **Art. 4, n. 18:** Probabilmente elenca le infrazioni o comportamenti sanzionabili, o specifica le tipologie di sanzioni applicabili.
   - **Art. 6, n. 1:** Dispone le sanzioni disciplinari in relazione alle infrazioni commesse.
   - **Art. 9, comma 6:** Stabilisce i termini entro i quali deve essere avviato il procedimento disciplinare a seguito di un procedimento penale che coinvolga un appartenente alla pubblica sicurezza.

2. **Principio della Presunzione di Innocenza e Obbligo di Azione Disciplinare:**
   - La normativa evidenzia l’obbligo per l’Amministrazione di avviare procedimento disciplinare entro un determinato termine dalla definizione di un procedimento penale che coinvolga un dipendente pubblico.
   - Il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza o di 40 giorni dalla notifica della stessa all’Amministrazione rappresentano limiti temporali importanti per garantire la celerità e la tutela del diritto di difesa.

3. **Applicazione delle Norme nel Caso Specifico:**
   - La sanzione di sospensione di due mesi è stata adottata in relazione a fatti o comportamenti che, pur emersi nel procedimento penale o in conseguenza di esso, devono essere valutati sotto l’aspetto disciplinare.
   - La decisione si basa sulla legge disciplinare e sulla normativa di settore, che richiedono l’adozione di sanzioni proporzionate alla gravità dell’infrazione.

4. **Procedimento e Termini:**
   - La normativa sottolinea l’importanza di rispettare i termini procedurali, in particolare il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza penale o di 40 giorni dalla notifica, per avviare il procedimento disciplinare.
   - Se questi termini non sono rispettati, può sorgere un’eccezione di illegittimità o di improcedibilità del procedimento disciplinare.

5. **Implicazioni della Decisione:**
   - La pronuncia del Consiglio di Stato conferma la legittimità della sanzione inflitta, presumibilmente dopo aver verificato il rispetto dei termini e delle procedure.
   - La decisione sottolinea anche l’importanza di una corretta gestione delle procedure disciplinari in relazione a fatti derivanti da procedimenti penali, garantendo trasparenza e tutela dei diritti dell’interessato.

**In conclusione:**
Il caso rappresenta un’applicazione pratica delle norme che regolano l’azione disciplinare nei confronti di personale della pubblica sicurezza coinvolto in procedimenti penali. La sanzione di sospensione di due mesi è stata adottata nel rispetto delle disposizioni normative, in particolare in riferimento ai termini di avvio del procedimento e alla connessione tra procedimento penale e disciplina interna. La decisione del Consiglio di Stato rafforza il principio che l’Amministrazione deve agire tempestivamente e in modo conforme alle norme per tutelare l’ordine pubblico, il buon funzionamento dell’amministrazione e i diritti dei dipendenti.


 

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