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04 giugno 2025

Tar 2025- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale(TAR) riguarda un ricorso presentato dal ricorrente contro un provvedimentoamministrativo del 31 luglio 2024, emesso dalla Direzione Generale per ilpersonale Militare – I Reparto reclutamento e disciplina – 1ª DivisioneReclutamento Ufficiali e Sottufficiali.

 

Tar 2025- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale(TAR) riguarda un ricorso presentato dal ricorrente contro un provvedimentoamministrativo del 31 luglio 2024, emesso dalla Direzione Generale per ilpersonale Militare – I Reparto reclutamento e disciplina – 1ª DivisioneReclutamento Ufficiali e Sottufficiali.

 

**Contesto e fatti principali:**

 

- Il ricorrente aveva partecipato a un concorso interno straordinario per il reclutamento di 167 Sergenti dell’Esercito Italiano per l’anno 2022.

- Il 31.07.2024, il ricorso viene notificato e depositato, impugnando il provvedimento di esclusione dal concorso, comunicato con quel provvedimento, per mancata presentazione al corso professionale.

- Il ricorrente aveva presentato una richiesta di sospensiva e aveva contestato il provvedimento in via principale, anche impugnando il bando di concorso.

- Il comando di appartenenza aveva comunicato alla Direzione Generale per il personale militare che il ricorrente aveva tempestivamente comunicato uno stato di aspettativa per motivi sanitari, chiedendo l’annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione e l’inserimento del ricorrente nel primo corso utile.

- Tuttavia, la richiesta di autotutela non è stata accolta con provvedimento di ritiro in autotutela, lasciando quindi inalterato il provvedimento di esclusione.

 

**Decisione del TAR:**

 

- Il Tribunale Amministrativo Regionale ha pronunciato una decisione definitiva, accogliendo il ricorso del ricorrente.

- La pronuncia si basa sul fatto che il provvedimento di esclusione era illegittimo o infondato, anche considerando la comunicazione del comando di appartenenza che attestava l’aspettativa per motivi sanitari.

- Di conseguenza, il TAR ha annullato il provvedimento di esclusione e ha disposto la reintegrazione del ricorrente nel concorso.

 

**Condanna e spese:**

 

- Il Ministero della Difesa è condannato a rifondere al ricorrente le spese di lite, che sono state liquidate in € 3.305,00, oltre agli accessori di legge.

 

**In sintesi:**

 

Il TAR ha accolto il ricorso del militare, ritenendo che il provvedimento di esclusione fosse ingiustificato o viziato e ha ordinato la sua rimozione, condannando altresì il Ministero a risarcire le spese legali sostenute dal ricorrente.



 

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