**1. Contesto e fatto di causa**
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. n. 1-OMISSIS- del 12/07/2024 con cui è stato escluso dal concorso, motivando tale esclusione sulla base dell’art. 2, comma 1, lett. f del bando di concorso, che preclude la partecipazione ai condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta o con decreto penale di condanna, a pena condizionalmente sospesa o con beneficio della non menzione.
Nel caso specifico, il ricorrente è stato condannato con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per il reato di accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter c.p.). La condanna, emessa dal GUP di Roma nell’ambito del procedimento penale n. -OMISSIS-, prevedeva xx, e si è resa irrevocabile il xx. La contestazione del reato risale all’epoca precedente alla partecipazione al concorso, e la sentenza di estinzione del reato (ordinanza n. -OMISSIS- del 03/02/2022) adottata dal Tribunale di Roma non avrebbe inciso sul disvalore del fatto storico.
**2. Questioni giuridiche principali**
Le questioni centrali riguardano:
- La compatibilità tra la condanna penale e i requisiti di partecipazione al concorso, in particolare se la condanna per accesso abusivo a sistema informatico, anche se estinta, comporti l’esclusione ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. f del bando di concorso.
- La natura e la portata dell’effetto estintivo del reato sulla valutazione del requisito di moralità e integrità richiesto per l’ammissione al concorso.
- La eventuale applicabilità dell’art. 779 cod. ord. milit. in relazione alla promozione futura, qualora il ricorrente superi il corso di formazione.
**3. Considerazioni sulla normativa applicabile**
L’art. 2, comma 1, lett. f del bando di concorso, riproducendo quanto previsto dall’art. 635, comma 1, lett. g) del codice dell’ordinamento militare, esclude dalla partecipazione coloro che hanno subito condanne penali per delitti non colposi, anche con sentenza di condanna su richiesta o decreto penale, a pena condizionalmente sospesa o con beneficio della non menzione.
La giurisprudenza e l’interpretazione normativa tendono a considerare che la condanna penale, anche se estinta per estinzione del reato, possa comunque incidere sul possesso dei requisiti di moralità richiesti per l’accesso a funzioni o ruoli pubblici, specialmente in ambito militare e di pubblica sicurezza, dove la tutela dell’affidabilità e della moralità sono fondamentali.
L’effetto estintivo del reato, maturato con l’ordinanza di estinzione del processo ai sensi dell’art. 444 c.p.p., non sempre comporta la riabilitazione o la cancellazione del precedente condizionamento penalistico, e quindi può non essere sufficiente a superare il requisito di inidoneità.
**4. Valutazione sulla natura del fatto storico e sull’efficacia dell’estinzione**
Nel caso in esame, la sentenza di applicazione della pena, successivamente estinta, riguarda un reato che ha un disvalore particolare, e la sua estinzione non sembra aver eliminato la condotta penalmente rilevante, né la sua valenza di elemento di valutazione della moralità del soggetto ai fini della partecipazione a un concorso pubblico.
Pertanto, la semplice estinzione del reato, pur se rilevante, potrebbe non essere sufficiente a configurare il requisito di integrità morale richiesto dal bando.
**5. Esito e implicazioni**
L’ordinanza di estinzione del reato, che si è verificata nel xx 2022, non ha modificato la natura del fatto storico contestato, e il procedimento di selezione era già concluso o in fase avanzata. Dalla documentazione emerge che il corso professionale ha già concluso, e in caso di accoglimento del gravame, il ricorrente dovrebbe essere ammesso alla frequenza del primo corso utile, con la possibilità di promozione al grado di Vicebrigadiere secondo le modalità previste dall’art. 779 cod. ord. milit.
**6. Conclusioni**
In conclusione, la controversia verte sulla compatibilità tra condanna penale, anche se estinta, e i requisiti di moralità richiesti dal bando di concorso. La posizione delle autorità militari, in linea generale, appare corretta nel considerare tali condanne come elementi ostativi, tenendo conto delle esigenze di affidabilità e moralità proprie dell’ambito militare.
in base alla documentazione disponibile, il corso professionale oggetto del contendere si è già concluso. Tuttavia, considerando l’accoglimento del gravame presentato dal ricorrente, si stabilisce che egli deve essere dichiarato vincitore del concorso e ammesso a frequentare il primo corso utile. Inoltre, si specifica che, qualora il ricorrente superi il corso, avrà diritto a essere promosso al grado di Vicebrigadiere con decorrenza giuridica e amministrativa uguale a quella dei colleghi che si trovano già in graduatoria e che hanno ottenuto la promozione, conformemente a quanto previsto dall’art. 779 del codice dell’ordinamento militare.
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