- La richiesta è stata formulata ai sensi dell’art. 42 bis del D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, e il Ministero dell’Interno ha risposto con un provvedimento di rigetto, dopo aver esaminato le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990.
2. **Impugnazione e motivazioni del ricorso**:
- Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto, lamentando l’insussistenza di motivi validi per negare l’assegnazione temporanea richiesta, considerando la particolare esigenza di assistenza familiare e di cura del figlio.
- Egli ha sottolineato come la normativa e i principi di favor familiae e tutela della maternità/paternità dovessero favorire l’accoglimento della richiesta, specialmente in presenza di esigenze di cura e assistenza.
3. **Decisione del TAR**:
- Il Tribunale Amministrativo Regionale, accogliendo le istanze del ricorrente, ha pronunciato una sentenza di accoglimento del ricorso.
- In particolare, ha annullato il provvedimento impugnato, cioè il decreto del (data), adottato dal Ministero dell’Interno, e ha ordinato all’Amministrazione di provvedere, entro venti giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, all’assegnazione temporanea del ricorrente presso un reparto della provincia di (OMISSIS).
4. **Motivazioni e principi di diritto**:
- La decisione si basa sulla considerazione che l’amministrazione non abbia adeguatamente motivato il diniego rispetto alla richiesta di assegnazione temporanea, in violazione dei principi di buon andamento e di tutela della famiglia.
- Il TAR ha ritenuto che, alla luce della normativa e dei principi generali di diritto amministrativo, l’interesse del dipendente a mantenere il rapporto di assistenza con il proprio figlio costituisca motivo valido per l’accoglimento della domanda.
- La sentenza sottolinea inoltre l’importanza di favorire soluzioni che garantiscano l’equilibrio tra doveri professionali e responsabilità familiari.
5. **Conseguenze della sentenza**:
- La sentenza ha efficacia conformativa, cioè conferma l’obbligo dell’amministrazione di adottare il provvedimento di assegnazione temporanea richiesto.
- La condanna al pagamento delle spese di lite di € 1.000,00, comprensiva di rimborso forfettario, IVA, CPA e contributo unificato, con possibilità di distrazione in favore del procuratore del ricorrente.
6. **Valutazione complessiva**:
- La pronuncia rappresenta un’importante tutela per i dipendenti della pubblica amministrazione che, in presenza di esigenze familiari e di cura, possano ricorrere al contenzioso amministrativo per ottenere un riconoscimento dei propri diritti.
- La decisione evidenzia come la mancata motivazione adeguata da parte dell’amministrazione possa determinare l’accoglimento del ricorso e l’obbligo di riesame della posizione del ricorrente.
**In conclusione**, la sentenza TAR 2025 si inserisce nel quadro delle pronunce che rafforzano la tutela dei diritti dei lavoratori pubblici in materia di assegnazioni temporanee, valorizzando i principi di tutela della famiglia e del diritto alla cura, e rafforzando il ruolo del giudice amministrativo quale garante di queste istanze.
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