La sentenza della Cassazione n. 20577 del 2025 affronta un tema di grande attualità e complessità, ovvero la configurabilità del reato di istigazione a delinquere e il fumus del reato di terrorismo in relazione alla diffusione di materiale propagandistico e incitatorio attraverso internet. Di seguito, si presenta un commento dettagliato, analizzando gli aspetti principali della pronuncia, le sue implicazioni e i principi giuridici alla base.
**1. Contesto e fatti di causa**
Il caso riguarda un cittadino turco, sodale dell’organizzazione “Da’Wa Italia,” che si ispira ad Al Qaeda. L’imputato avrebbe pubblicato su internet, senza restrizioni di accesso, materiale che incitava al terrorismo, con l’intento di favorire la diffusione di ideologie estremiste e di promuovere atti terroristici.
**2. La tutela giuridica e i reati contestati**
La pronuncia si inserisce nel quadro normativo di lotta al terrorismo e alla propaganda sovversiva, in particolare:
- **Istigazione a delinquere** (art. 414 c.p.): incoraggiamento o stimolo a commettere reati, in questo caso atti terroristici.
- **Reato di terrorismo** (art. 270 bis c.p., e norme correlate): partecipazione o promozione di attività terroristiche, anche attraverso il sostegno ideologico o propagandistico.
Il Tribunale di primo grado aveva già ritenuto sussistente un fumus del reato di terrorismo, e la Cassazione ha confermato questa valutazione, approfondendo gli aspetti della diffusione online.
**3. La diffusione del materiale e il "fumus" del reato**
Uno dei principali temi affrontati dalla Cassazione concerne la diffusione di materiale propagandistico via internet. La sentenza sottolinea che:
- La pubblicazione di contenuti incitanti, anche senza un collegamento diretto a specifici attentati, può integrare il reato di istigazione a delinquere quando il materiale è idoneo a suscitare un senso di impunità o a incentivare comportamenti terroristici.
- La diffusione "senza vincoli di accesso" e "a diffusione indefinita" aggrava la sussistenza del fumus del reato, poiché si configura un rischio concreto di propagazione di ideologie estremiste e di incitamento alla violenza.
La Corte ribadisce che il "fumus" (l'apparenza del reato) si ha quando esistono elementi di fatto che rendono plausibile la fondatezza delle accuse, anche in assenza di prove di atti terroristici effettivamente commessi.
**4. La rilevanza dell’ispirazione ad organizzazioni terroristiche**
Un elemento centrale è l’ispirazione dell’organizzazione “Da’Wa Italia” ad Al Qaeda. La Cassazione sottolinea che:
- La motivazione ideologica e l’adesione a un’organizzazione terroristica internazionale sono elementi che rafforzano la sussistenza del reato di terrorismo.
- La presenza di materiale propagandistico online, destinato a un pubblico indeterminato, rappresenta un pericolo concreto di diffusione di messaggi di estremismo e di sostegno alle attività terroristiche.
**5. La valutazione della responsabilità penale**
La sentenza conferma che il semplice fatto di mettere online, senza restrizioni di accesso, materiale incitante può configurare il reato di istigazione a delinquere e favorire il reato di terrorismo, anche senza la prova di un’attuazione concreta di atti violenti.
Inoltre, si evidenzia che la responsabilità penale si fonda non solo sull’azione materiale, ma anche sulla partecipazione ideologica e sul ruolo di sostegno alle organizzazioni terroristiche.
**6. Implicazioni giuridiche e principi affermati**
La decisione della Cassazione si inserisce nella giurisprudenza di rigore contro la propaganda estremista online, affermando che:
- La diffusione di materiale incitante, accessibile a tutti e senza vincoli di accesso, costituisce di per sé un fatto penalmente rilevante.
- La mera presenza di materiali di propaganda terroristica su internet può essere sufficiente per configurare il reato, specialmente quando si dimostra l’adesione ideologica a organizzazioni terroristiche internazionali.
**7. Conclusioni**
La sentenza n. 20577/2025 rappresenta un importante precedente nella lotta contro il terrorismo online, rafforzando la tutela della sicurezza pubblica e chiarendo i limiti della libertà di espressione in ambito di propaganda estremista. La decisione sottolinea come la diffusione di contenuti incitanti, anche senza un’attuazione concreta di atti terroristici, possa costituire reato, in particolare quando si verifica un rischio elevato di propagazione di ideologie estremiste.
**In sintesi:**
- La Cassazione conferma che la diffusione online di materiale incitante al terrorismo, accessibile pubblicamente e senza restrizioni, integra il reato di istigazione a delinquere e il fumus del reato di terrorismo.
- La presenza di un’ispirazione ad organizzazioni terroristiche internazionali rafforza la configurabilità del reato.
- La sentenza rafforza il principio secondo cui la responsabilità penale può sussistere anche senza la prova di atti terroristici concreti, purché sussistano elementi di pericolo e di incitamento.
**Note finali:**
Questa pronuncia si inserisce nel solco di un rigoroso approccio giurisprudenziale volto a contrastare efficacemente la propaganda terroristica online, tutelando i valori fondamentali di sicurezza e ordine pubblico.
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