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24 giugno 2025

La sentenza della Cassazione n. 16604 del 2025 riguarda un aspetto importante del diritto civile, in particolare in materia di risarcimento del danno e di condotta del danneggiato. La pronuncia affronta la questione di come si debba interpretare e applicare l’articolo 1227, secondo comma, del Codice Civile, in situazioni di perdita del lavoro a causa di un infortunio, e di comportamenti successivi del soggetto danneggiato.

 

La  sentenza della Cassazione n. 16604 del 2025 riguarda un aspetto importante del diritto civile, in particolare in materia di risarcimento del danno e di condotta del danneggiato. La pronuncia affronta la questione di come si debba interpretare e applicare l’articolo 1227, secondo comma, del Codice Civile, in situazioni di perdita del lavoro a causa di un infortunio, e di comportamenti successivi del soggetto danneggiato.

**Contesto e principio di diritto**  
Secondo l’art. 1227, secondo comma, c.c., il danno va ridotto o escluso nel caso in cui il danno stesso sia imputabile anche in parte alla condotta del danneggiato. In altre parole, il comportamento del soggetto che ha subito il danno può influire sulla quantificazione del risarcimento, e in certi casi può anche comportare la sua riduzione o esclusione.

**Fatti e ratio decidendi della sentenza**  
La Corte di Cassazione, nella decisione n. 16604/2025, ha chiarito che il danneggiato che ha perso il lavoro a seguito di un infortunio ha l’obbligo di attivarsi per la ricerca di una nuova occupazione compatibile con le sue condizioni di salute. Se invece si limita a non fare nulla o ad adottare una condotta passiva, tale comportamento può essere considerato una condotta aggravativa del danno.

Per "condotta aggravativa" si intende una condotta del soggetto danneggiato che contribuisce ad aumentare le conseguenze negative dell’evento dannoso, in questo caso la perdita del lavoro. La Cassazione sottolinea che questa condotta deve essere valutata dal giudice, che deve verificarne la sussistenza, tenendo conto dei presupposti sostanziali e processuali di cui all’art. 1227, secondo comma, c.c.

**Principali implicazioni pratiche**  
- **Dovuto sforzo di attivazione**: il soggetto danneggiato ha l’obbligo di cercare attivamente un’altra occupazione, compatibilmente con le sue condizioni di salute.  
- **Valutazione della condotta**: il giudice deve considerare se la mancata ricerca di nuova occupazione sia imputabile al danneggiato e se questa condotta abbia inciso sull’entità del danno risarcibile.  
- **Riduzione del risarcimento**: in presenza di una condotta aggravativa, il risarcimento può essere ridotto o, in casi estremi, escluso.  

**Sintesi del principio consolidato**  
La sentenza ribadisce che l’inadempimento o l’inerzia del danneggiato nel cercare di mitigare le conseguenze del danno può essere considerato una condotta aggravativa ai sensi dell’art. 1227, secondo comma, c.c., e deve essere valutato dal giudice nel quadro complessivo del caso concreto, con tutte le implicazioni che ne derivano in termini di risarcimento.

**In conclusione**  
La pronuncia della Cassazione n. 16604/2025 si inserisce nel più ampio filone di diritto che disciplina la responsabilità civile e il risarcimento del danno, sottolineando l’importanza della condotta del danneggiato nel determinare l’ammontare del risarcimento. La sentenza chiarisce che, in presenza di un infortunio che ha causato la perdita del lavoro, l’inerzia o la mancata attivazione del danneggiato nell’ambito della ricerca di una nuova occupazione può costituire una condotta aggravativa del danno, che il giudice deve valutare attentamente, considerando tutti i presupposti di legge.


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