La Sentenza della Cassazione n. 16628 del 2025 riguarda un aspetto importante del processo fallimentare, in particolare la disciplina relativa all’opposizione allo stato passivo e ai mezzi istruttori.
**Contesto e quadro normativo di riferimento:**
L’art. 99, comma 2°, n. 4, della legge fallimentare (l.fall.) disciplina i termini e le modalità per la proposizione di mezzi istruttori nel giudizio di opposizione allo stato passivo. In particolare, stabilisce che le parti devono rispettare termini per la presentazione di mezzi istruttori, decorso i quali si determina la decadenza dal diritto di introdurli, salvo specifiche eccezioni.
**Principio affermato dalla sentenza:**
La Cassazione chiarisce che, nell’ambito dell’opposizione allo stato passivo, il ricorrente (cioè il creditore opponente) che abbia svolto una difesa soltanto attraverso la memoria di costituzione del curatore fallimentare, non ha il diritto di chiedere al tribunale un nuovo termine per dedurre mezzi istruttori diversi o più ampi rispetto a quelli già richiesti o prodotti nel termine originario. In sostanza:
- **Impossibilità di chiedere nuovi mezzi istruttori:** Il ricorrente, in assenza di specifiche richieste o di una richiesta di integrazione istruttoria tempestiva, non può successivamente ottenere un differimento o un nuovo termine per introdurre mezzi istruttori diversi da quelli già indicati.
- **Effetto della decadenza:** La norma mira a garantire certezza e celerità nei processi fallimentari, impedendo che le parti possano reiterare richieste di mezzi istruttori oltre i termini stabiliti, a tutela del rispetto delle tempistiche e della parità di trattamento tra le parti.
- **Ruolo del curatore:** La sentenza sottolinea anche che la difesa svolta dal curatore, attraverso la memoria di costituzione, non costituisce un mezzo per ampliare i diritti di deduzione di mezzi istruttori da parte del creditore opponente, soprattutto se questa difesa è stata l’unica prestata nel procedimento.
**Implicazioni pratiche:**
- La decisione evidenzia l’importanza di perfezionare e presentare tempestivamente tutti i mezzi istruttori necessari nel corso del giudizio, poiché, una volta decorso il termine, le parti non potranno più introdurre nuovi mezzi, salvo eccezioni particolarmente motivate e riconosciute dal giudice.
- La sentenza rafforza il principio della definitivezza dei mezzi istruttori nel processo fallimentare, contribuendo alla certezza del diritto e alla corretta gestione del procedimento.
**In sintesi:**
La Cassazione n. 16628/2025 ribadisce che, nell’ambito dell’opposizione allo stato passivo, chi si difende esclusivamente con la memoria di costituzione del curatore non può successivamente chiedere un nuovo termine al tribunale per dedurre mezzi istruttori diversi o più ampi rispetto a quelli già presentati, in quanto ciò contravverrebbe alle previsioni di decadenza stabilite dall’art. 99, comma 2°, n. 4, l.fall. Questa pronuncia rafforza l’importanza del rispetto dei termini processuali e la necessità di pianificare con attenzione la produzione di mezzi istruttori sin dall’inizio del giudizio.
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