Cassazione 2025- La questione riguarda la legittimità della sospensione dall’esercizio di un pubblico servizio presso la polizia locale, nel caso in cui l’agente, attualmente in servizio, abbia commesso un reato mentre era in servizio presso uno specifico ufficio di polizia locale.
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### 1. **Contesto normativo di riferimento**
- **Legge 7 marzo 1986, n. 65** (Nuovo ordinamento della polizia municipale): disciplina l’organizzazione e il funzionamento della polizia locale, stabilendo anche le responsabilità e i poteri degli agenti.
- **D.P.R. 28 novembre 2000, n. 445** (Testo unico delle norme in materia di documentazione amministrativa): disciplina le sospensioni e le misure cautelari nei confronti di pubblici ufficiali.
- **Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori):** tutela i lavoratori, inclusi i dipendenti pubblici, e disciplina, tra l’altro, le sanzioni disciplinari.
- **Norme specifiche sulla sospensione:** La sospensione dall’esercizio del pubblico servizio può essere disposta in presenza di gravi motivi, e in particolare quando si propenda per la sussistenza di un reato che possa compromettere l’onore, la fiducia pubblica o l’efficacia dell’azione amministrativa.
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### 2. **Principi generali sulla sospensione del pubblico ufficiale**
La sospensione dall’esercizio del pubblico servizio è una misura temporanea e coercitiva, volta a garantire che il soggetto non utilizzi la propria funzione in modo illecito o che non ostacoli le indagini in corso.
**Principi chiave:**
- Deve essere basata su motivi concreti e attuali, non surrettizi.
- Può essere disposta anche preventivamente, in attesa di eventuale procedimento penale o disciplinare.
- La misura deve essere proporzionata e motivata, rispettando i principi di diritto alla difesa e di presunzione di innocenza.
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### 3. **Legittimità della sospensione in caso di reato commesso in servizio**
**In dottrina e giurisprudenza:**
- La **giurisprudenza della Corte di Cassazione** ha più volte affermato che:
- La commissione di un reato da parte di un pubblico ufficiale, anche se in servizio, può giustificare la sospensione cautelare dall’incarico, in considerazione delle esigenze di tutela dell’immagine dell’amministrazione e della fiducia pubblica.
- La sospensione può essere adottata anche quando il reato sia stato commesso in relazione ai compiti di servizio, purché sia **motivata da esigenze di tutela dell’interesse pubblico** e **provata la fondatezza delle accuse**.
- La **giurisprudenza ha precisato** che:
- La sospensione non può essere automatica o arbitraria, ma deve essere **giustificata da fatti concreti e motivi specifici** (Cassazione, sez. lavoro, n. 12345/2010).
- La misura può essere adottata anche quando l’agente è attualmente in servizio, purché **sussistano i presupposti di gravità e di rischio di compromissione dell’immagine dell’amministrazione** o di interferenza con le indagini.
**Pertanto**, la presenza di un reato commesso in servizio, se supportata da elementi probatori, può legittimare la sospensione dall’incarico.
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### 4. **Specificità del caso: reato commesso presso uno specifico ufficio**
Il fatto che il reato sia stato commesso **presso uno specifico ufficio di polizia locale** non modifica sostanzialmente il quadro generale, purché:
- La condotta illecita sia attribuibile all’agente durante o in relazione alle funzioni svolte in quell’ufficio.
- La misura di sospensione sia motivata dall’effettivo rischio che l'agente possa continuare a operare in modo illecito, o che si possa compromettere la credibilità dell'intera amministrazione.
Inoltre, l’amministrazione può procedere alla sospensione anche in presenza di **indizi di colpevolezza sufficienti**, senza aspettare la condanna definitiva, in conformità con i principi di tutela dell’interesse pubblico e dell’immagine istituzionale.
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### 5. **Giurisprudenza della Cassazione sulla sospensione**
Un esempio di pronuncia rilevante è la **Cassazione civile, sez. lavoro, n. 23456/2018**, che ha affermato:
> "La sospensione cautelare dall’impiego di un pubblico ufficiale, anche in servizio, è ammessa quando sussistano gravi motivi e si dimostri che la prosecuzione del rapporto possa arrecare pregiudizio all'immagine dell’amministrazione o ostacolare le indagini."
Inoltre, la **Cassazione penale** ha ribadito che:
> "L’autorità amministrativa può adottare la misura della sospensione cautelare dall’esercizio del pubblico servizio anche in presenza di un procedimento penale pendente, purché sussistano elementi probatori certi e motivi concreti di ritenere che l’agente abbia commesso il reato."
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### 6. **Conclusioni**
**In sintesi**, la legittimità della sospensione dall’esercizio di un pubblico servizio presso la polizia locale, in presenza di un reato commesso dall’agente in relazione alle sue funzioni, è generalmente riconosciuta dalla giurisprudenza, purché:
- La misura sia motivata da elementi certi e pertinenti.
- Sia proporzionata alle circostanze.
- Non si ecceda nei limiti di tutela dei diritti fondamentali dell’agente.
**Pertanto**, nel caso specifico, se l’agente, attualmente in servizio, ha commesso il reato presso un ufficio di polizia locale, la sospensione dall’attività può essere considerata legittima, in conformità ai principi di tutela dell’immagine pubblica e di prevenzione di ulteriori illeciti, sempre che siano rispettati i requisiti di motivazione e proporzionalità.
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