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24 giugno 2025

Cassazione 2025- Il comma tratto dal D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 124, disciplina la costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti pubblici, in particolare per coloro che cessano dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione. È importante analizzare questo articolo nel contesto della normativa speciale per il pubblico impiego e confrontarlo con la normativa generale prevista dalla Legge n. 29 del 1979.

 

Cassazione 2025- Il comma tratto dal D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 124, disciplina la costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti pubblici, in particolare per coloro che cessano dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione. È importante analizzare questo articolo nel contesto della normativa speciale per il pubblico impiego e confrontarlo con la normativa generale prevista dalla Legge n. 29 del 1979.

**Contenuto e finalità dell’articolo 124 del D.P.R. n. 1092/1973**

L’articolo stabilisce che, qualora un dipendente civile o militare in servizio permanente o continuativo cessi dal servizio senza aver acquisito il diritto alla pensione — per insufficienza di anzianità di servizio — si procede alla costituzione di una posizione assicurativa presso l’INPS (all’epoca INPDAP o altra forma di previdenza sociale), relativa alle prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti, per il periodo di servizio prestato.

In altri termini, si riconosce che, anche in assenza di pensione consolidata, il periodo di servizio svolto deve essere comunque assicurato e valorizzato ai fini previdenziali, garantendo una copertura di tipo contributivo e previdenziale per eventuali benefici futuri o per il calcolo di eventuali diritti residui.

**Normativa speciale vs. normativa generale**

Il riferimento alla normativa speciale per il pubblico impiego si contrappone alla disciplina generale prevista dalla Legge n. 29 del 1979, che ha riordinato e semplificato le regole previdenziali e assistenziali per il pubblico impiego, distinguendo tra vari istituti e modalità di tutela.

- **Cassazione n. 20522/2002:** questa sentenza chiarisce le differenze tra le due istituzioni, sottolineando che l’art. 124 del D.P.R. n. 1092/1973 rappresenta una disciplina speciale che si applica in via residuale o complementare rispetto alla normativa generale. La giurisprudenza evidenzia che, mentre la legge n. 29/1979 ha introdotto norme più recenti e uniformi, le norme del D.P.R. 1092/1973 mantengono un’applicazione specifica per alcuni aspetti, soprattutto in relazione alla costituzione della posizione assicurativa in mancanza di diritto a pensione.

- **Differenze tra i due istituti:** la normativa speciale del D.P.R. n. 1092/1973 si concentra sulla costituzione della posizione assicurativa per periodi di servizio non riconducibili a pensione, garantendo comunque una copertura previdenziale. La legge n. 29/1979, invece, ha riformato complessivamente il sistema previdenziale pubblico, introducendo nuovi criteri e modalità di calcolo, spesso più uniformi e meno frammentati.

**Implicazioni pratiche**

In sostanza, il comma in esame evidenzia che, per i dipendenti pubblici che terminano il servizio senza aver maturato i requisiti pensionistici, si attiva comunque una procedura di tutela previdenziale, assicurando che i periodi prestati siano registrati e riconosciuti dall’INPS, così da poter eventualmente contribuire a future prestazioni o a una diversa forma di tutela previdenziale.

**In conclusione**

L’art. 124 del D.P.R. n. 1092/1973 rappresenta un elemento importante nella tutela previdenziale dei dipendenti pubblici, garantendo la costituzione di una posizione assicurativa anche in assenza di pensione, e si distingue dalla normativa più recente e generale di legge n. 29/1979, che ha riformato il sistema previdenziale pubblico in modo più ampio. La giurisprudenza, in particolare con la sentenza Cass. n. 20522/2002, ha chiarito le differenze e le specificità di queste due fonti normative, sottolineando l’importanza di applicare correttamente le norme speciali quando si tratta di periodi di servizio non coperti da pensione.


 
 

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