Tar 2025- Il ricorso in esame si fonda principalmente sulla censura relativa alla legittimità della sanzione disciplinare applicata al ricorrente, che si ritiene ingiusta e non fondata, e sulla interpretazione del comportamento del ricorrente durante la riunione del Co.Ba.R. (Consiglio di Base di Rappresentanza).
**1. Analisi della censura assorbente**
Il primo motivo di gravame si rivela assorbente rispetto alle altre censure, poiché ne determina l’accoglimento o il rigetto. In questo caso, si sostiene che la sanzione sia infondata, perché il comportamento del ricorrente, ovvero l’aver lasciato la riunione, sia stato esercizio di un diritto previsto dalla normativa vigente.
**2. La natura del comportamento del ricorrente**
Il ricorrente sostiene che il suo comportamento — lasciare la riunione — non costituisce una violazione disciplinare, in quanto esercizio del diritto di partecipazione e comunicazione previsto dall’art. 913 del D.P.R. 90/2010. Secondo tale articolo, i delegati devono comunicare preventivamente e pubblicamente l’intenzione di assentarsi, e tale comunicazione è considerata sufficiente per dimostrare che l’assenza non è clandestina.
**3. Validità dell’atto comunicativo**
Il punto centrale della vicenda riguarda l’interpretazione dell’atto di comunicazione del ricorrente. La tesi del ricorrente è che egli abbia rispettato le procedure previste, comunicando pubblicamente e correttamente al presidente del Co.Ba.R. le proprie intenzioni di assentarsi, e quindi non abbia violato alcuna norma disciplinare o regolamentare.
**4. La giurisprudenza e la normativa applicabile**
La normativa citata, l’art. 913 del D.P.R. 90/2010, disciplina le modalità di assenza dei delegati durante le riunioni di rappresentanza militare, stabilendo che l’assenza deve essere comunicata preventivamente e pubblicamente. La giurisprudenza in materia tende a tutelare la partecipazione dei rappresentanti e a riconoscere come legittimo l’atto di comunicazione effettuato correttamente, anche se l’assenza si verifica.
**5. Implicazioni della decisione**
La decisione di accogliere il ricorso sulla base della prima censura assorbente comporta l’annullamento o la revoca della sanzione disciplinare contestata. Ciò si basa sulla constatazione che il comportamento del ricorrente, per come descritto e comprovato, non costituisce violazione disciplinare, in quanto esercizio legittimo di un diritto previsto dalla normativa vigente.
**6. Conclusioni**
In conclusione, il ricorso merita l’accoglimento perché il comportamento del ricorrente è stato correttamente interpretato come esercizio di un diritto, e la sanzione applicata si basa su un’errata interpretazione dei fatti e della normativa. La decisione riflette l’importanza di rispettare le procedure di comunicazione previste per le assenze durante le riunioni di rappresentanza militare e di riconoscere come legittimo un comportamento che rispetta tali procedure.
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