La sentenza della Corte di Cassazione n. 11429 del 2025 affronta la questione della legittimità del licenziamento di un dipendente a causa della sopravvenuta inidoneità fisica che ha comportato il superamento del periodo di comporto. Ecco un commento dettagliato della pronuncia:
1. **Contesto e fattispecie**:
Il caso riguarda un lavoratore che, a seguito di problemi di salute, ha subito una condizione di inidoneità fisica tale da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro. La controversia verte sulla legittimità del suo licenziamento, avvenuto dopo che il superamento del periodo di comporto ha reso impossibile il mantenimento del rapporto lavorativo.
2. **Principio di diritto affermato**:
La Corte ha stabilito che il licenziamento del dipendente per sopravvenuta inidoneità fisica è legittimo qualora la stessa comporti il superamento del periodo di comporto, anche in presenza di un'inidoneità permanente o temporanea. La regola vale anche durante il periodo di blocco dei licenziamenti, come quello imposto dalla normativa emergenziale da Covid-19.
3. **Superamento del periodo di comporto**:
Il periodo di comporto rappresenta un limite temporale oltre il quale il datore di lavoro può procedere al licenziamento per motivi oggettivi, quali l’inidoneità fisica. La Corte ribadisce che il superamento di tale limite, ancorché successivo a una condizione di inidoneità, legittima il recesso datoriale.
4. **Periodo Covid e blocco dei licenziamenti**:
Durante la pandemia, sono state adottate norme di sospensione o limitazione del diritto di licenziamento. Tuttavia, la Cassazione sottolinea che tali restrizioni non impediscono di procedere al licenziamento qualora sussistano motivi oggettivi, come l’inidoneità fisica che supera il periodo di comporto. La normativa emergenziale non può essere interpretata in modo da rendere illegittimo un licenziamento per cause oggettive sopravvenute e documentate.
5. **Implicazioni pratiche**:
- La decisione rassicura i datori di lavoro circa la legittimità di licenziare un dipendente che, per ragioni di salute, supera il periodo di comporto, anche durante i periodi di restrizioni legate alla pandemia.
- Per i lavoratori, evidenzia l'importanza di monitorare lo stato di salute e la documentazione medica, poiché il superamento del periodo di comporto può giustificare il licenziamento anche in situazioni di emergenza sanitaria.
**Conclusioni**:
La sentenza chiarisce che il superamento del periodo di comporto, anche in presenza di un’inidoneità fisica sopravvenuta, rappresenta un motivo oggettivo legittimo per il licenziamento, e questa regola trova applicazione anche durante i periodi di blocco dei licenziamenti imposti dall’emergenza Covid-19. La norma mira a bilanciare le esigenze di tutela dei lavoratori con quelle di flessibilità e sostenibilità delle imprese in periodi di crisi.
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