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16 maggio 2025

Consiglio di Stato 2025- Il caso riguarda un procedimento disciplinare a carico di un assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, il quale ha impugnato un provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, con cui gli era stata inflitta la sanzione del richiamo scritto, ai sensi dell’art. 3, n. 2), d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737. La sanzione è stata irrogata per una presunta negligenza in occasione di un furto avvenuto il …., mentre il ricorrente si trovava in congedo ordinario e prestava assistenza alla famiglia.

 

 

Consiglio di Stato 2025- Il caso riguarda un procedimento disciplinare a carico di un assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, il quale ha impugnato un provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, con cui gli era stata inflitta la sanzione del richiamo scritto, ai sensi dell’art. 3, n. 2), d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737. La sanzione è stata irrogata per una presunta negligenza in occasione di un furto avvenuto il …., mentre il ricorrente si trovava in congedo ordinario e prestava assistenza alla famiglia.

**2. Analisi dei motivi di ricorso**

Il ricorso si articolava in due principali motivi:

- **Primo motivo:** contestava la qualificazione come negligenza di un comportamento, sostenendo che la condotta si era verificata in congedo, e quindi non rientrava nelle ipotesi di responsabilità disciplinare in servizio. Inoltre, si richiedeva l’estinzione del procedimento per decorso dei termini di legge.

- **Secondo motivo:** si lamentava l’omessa considerazione dello stato di necessità, quale causa di giustificazione della condotta.

**3. Risposta della Sezione e motivazioni**

La Sezione del Consiglio di Stato, accogliendo il primo motivo, ha ritenuto che la condotta contestata non possa qualificarsi come negligenza ai fini disciplinari. In particolare:

- **Fatto pacifico:** il ricorrente ha temporaneamente lasciato incustodito il proprio zaino contenente  tesserino di riconoscimento e la placca in dotazione, per un breve intervallo necessario a prestare soccorso alle proprie familiari in difficoltà nel muoversi sulla scogliera.

- **Valutazione della condotta:** la brevità dell’intervallo temporale e la giustificazione derivante dall’emergenza familiare escludono che si possa parlare di negligenza grave o grave inadempimento dei doveri di diligenza richiesti. La condotta, infatti, non è riconducibile a una negligenza grave, ma a una disattenzione giustificata dalle circostanze di emergenza.

- **Rilevanza della diligenza dimostrata:** il fatto che il ricorrente abbia portato con sé i documenti e la placca, per evitare che fossero lasciati incustoditi, rafforza la tesi dell’assenza di negligenza colpevole.

Pertanto, la sanzione del richiamo scritto, prevista per negligenza lieve o di lieve entità, risulta sproporzionata rispetto ai fatti accertati.

**4. Esame delle altre questioni**

- La questione dell’estinzione del procedimento per decorso dei termini (art. 120, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3) è stata assorbita, poiché la condotta non può essere qualificata come negligenza disciplinarmente rilevante.

- La seconda censura, circa l’omessa considerazione dello stato di necessità, è stata ritenuta superata, in quanto la condotta non configura una violazione grave che possa essere giustificata dal bisogno di soccorso, ma si tratta di una disattenzione occasionale e giustificata dalle circostanze.

**5. Conclusioni e decisione**

La Sezione, condividendo le argomentazioni esposte, ha ritenuto che il ricorso debba essere accolto, e che la sanzione del richiamo scritto sia sproporzionata rispetto alla condotta, che non si configura come negligenza grave o colpevole.

**6. Considerazioni finali**

Questo pronunciamento evidenzia alcuni principi fondamentali in materia di responsabilità disciplinare:

- La differenza tra condotta commessa in servizio e in congedo, e l’attenzione alla contestualizzazione dei fatti.

- L’importanza di valutare le circostanze attenuanti e le giustificazioni, come lo stato di necessità, nel giudizio sulla proporzionalità della sanzione.

- La necessità che la condotta contestata presenti un livello di negligenza tale da giustificare l’irrogazione di sanzioni disciplinari di maggiore entità rispetto a un richiamo scritto.

In definitiva, il Consiglio di Stato ha ritenuto che le circostanze attenuanti e il comportamento diligente del ricorrente, che ha comunque tentato di proteggere i propri documenti, rendano sproporzionata la sanzione irrogata, e ha accolto il ricorso con conseguente annullamento o riforma del provvedimento disciplinare impugnato.


 

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