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26 maggio 2025

La sentenza della Cassazione n. 13131/2025 affronta un aspetto fondamentale della disciplina delle associazioni temporanee di imprese (ATI), in particolare riguardo alla rappresentanza e ai rapporti tra le imprese associate e la stazione appaltante, nonché alle implicazioni sulla tutela dei creditori delle associate.

 

La sentenza della Cassazione n. 13131/2025 affronta un aspetto fondamentale della disciplina delle associazioni temporanee di imprese (ATI), in particolare riguardo alla rappresentanza e ai rapporti tra le imprese associate e la stazione appaltante, nonché alle implicazioni sulla tutela dei creditori delle associate.

**1. Rappresentanza esclusiva della mandataria nell’ATI**  
Secondo la principio sancito dalla Corte, nell’ambito di un’associazione temporanea di imprese, la mandataria assume la veste di rappresentante esclusiva, anche in ambito processuale, delle mandanti nei confronti della stazione appaltante. Questo significa che:

- La mandataria agisce in nome e per conto di tutte le imprese associate, anche nelle controversie giudiziarie relative al rapporto di appalto.
- La rappresentanza è esclusiva, quindi le mandanti non possono agire direttamente nei confronti della stazione appaltante senza coinvolgere la mandataria.
- Tale rappresentanza si mantiene fino all’estinzione di ogni rapporto tra le parti, anche se non si verifica un trasferimento formale del credito delle mandanti alla mandataria.

**2. Assenza di cessione o trasferimento del credito**  
La Corte sottolinea che questa rappresentanza esclusiva non comporta necessariamente un trasferimento o una cessione dei crediti delle associate alla mandataria. Le imprese associate mantengono la titolarità del credito, che però viene gestito attraverso la mandataria per quanto riguarda le attività procedurali e rappresentative.

**3. Inciso sulla tutela dei creditori delle associate**  
Il punto più rilevante riguarda la tutela dei creditori delle imprese associate:

- La sentenza chiarisce che i creditori delle mandanti non possono pignorare presso il terzo committente il diritto di credito delle imprese associate.  
- In altre parole, anche se la mandataria agisce in rappresentanza delle associate, questa rappresentanza non equivale a un trasferimento del diritto di credito, che rimane di proprietà delle imprese associate.
- Questa disposizione mira a evitare che i creditori delle imprese associate possano agire direttamente sui crediti, tutelando così l’autonomia patrimoniale delle imprese associate rispetto alle pretese dei creditori.

**4. Implicazioni pratiche**  
La pronuncia della Cassazione ha importanti conseguenze pratiche:

- La mandataria agisce come unica rappresentante nel rapporto con la stazione appaltante, semplificando la gestione del rapporto contrattuale e delle eventuali controversie.
- Tuttavia, i creditori delle imprese associate non possono pignorare i crediti presso il terzo committente, preservando la separazione patrimoniale tra le imprese e i loro creditori.
- Ciò significa che i creditori devono agire direttamente contro le imprese associate, e non contro il diritto di credito presso il committente, mantenendo così l’autonomia patrimoniale delle imprese partecipanti all’ATI.

**In sintesi:**  
La sentenza n. 13131/2025 della Cassazione ribadisce il principio che, nell’ATI, la mandataria ha la rappresentanza esclusiva delle mandanti, anche processuale, nei confronti della stazione appaltante, senza che ciò comporti un trasferimento del credito delle associate. Di conseguenza, i creditori delle imprese associate non possono pignorare presso il terzo committente i crediti delle stesse, proteggendo così l’autonomia patrimoniale delle imprese partecipanti all’associazione.
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