La sentenza della Cassazione n. 17300 del 2025 affronta un aspetto rilevante in materia di furto aggravato e l’applicazione dell’aggravante relativa al bene esposto alla pubblica fede, in particolare nel contesto del furto di un monopattino all’interno di un supermercato. Di seguito si presenta una analisi dettagliata dei principali punti trattati.
1. **Contesto della fattispecie**
Nel caso in esame, il furto riguarda un monopattino che si trovava all’interno di un supermercato, presumibilmente in un'area esposta alla pubblica fede, ossia un’area accessibile al pubblico e soggetta a una certa pubblicità o esposizione al pubblico. La sentenza si concentra sull’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 625, comma 2, n. 4 del Codice Penale, che inquadra come aggravante la condotta di furto di bene esposto alla pubblica fede.
2. **Aggravante del bene esposto alla pubblica fede**
L’aggravante si applica quando il bene sottratto è esposto alla pubblica fede, cioè visibile e accessibile al pubblico, come ad esempio merci esposte in un negozio, beni lasciati incustoditi o esposti in modo che possano facilmente essere sottratti.
Nel caso in esame, il monopattino era posizionato in un’area del supermercato accessibile ai clienti, e quindi qualificabile come bene esposto alla pubblica fede.
3. **Il ruolo delle telecamere e la vigilanza strutturata**
Un punto centrale della sentenza riguarda la presenza di sistemi di videosorveglianza. La Cassazione ha sottolineato che la mera presenza di telecamere non costituisce di per sé una vigilanza strutturata.
Per vigilanza strutturata si intende un sistema di sorveglianza attivo, con visione e monitoraggio delle immagini in tempo reale, con personale dedicato che può intervenire prontamente.
Nel caso in commento, le immagini delle telecamere non sono state visionate in tempo reale, né c’era una presenza di personale che le monitorasse costantemente, né un intervento immediato in caso di furto. Di conseguenza, si esclude che la presenza di telecamere possa qualificarsi come vigilanza strutturata ai fini della configurazione dell’aggravante.
4. **Impatto sulla qualificazione del reato**
La sentenza chiarisce che, in assenza di vigilanza strutturata, la semplice presenza di sistemi di videosorveglianza non può essere utilizzata per aggravare la fattispecie di furto.
Il furto si configura come tale, ma l’aggravante del bene esposto alla pubblica fede richiede, tra gli altri elementi, anche che il bene sia esposto in modo tale da facilitarne la sottrazione, ma anche che ci sia una certa tutela attiva del bene da parte dell’organizzazione del luogo.
5. **Implicazioni pratiche**
La decisione evidenzia l’importanza di un sistema di sicurezza reale e attivo per poter beneficiare delle aggravanti previste dalla legge. La semplice installazione di telecamere, senza monitoraggio in tempo reale o intervento immediato, non è sufficiente per qualificare il furto come aggravato ai sensi della norma.
Questo ha riflessi pratici per esercenti e gestori di negozi, che devono valutare investimenti in sistemi di sicurezza più strutturati e monitoraggi attivi per poter beneficiare di eventuali aggravanti in caso di furto.
6. **Considerazioni finali**
La Cassazione ribadisce che la qualificazione dell’aggravante richiede la presenza di elementi concreti che dimostrino la capacità di tutela del bene esposto alla pubblica fede. La presenza di telecamere, senza monitoraggio attivo, non può essere considerata di per sé come un elemento di vigilanza strutturata, e quindi non influisce sulla qualificazione del reato come aggravato.
**In conclusione**, la sentenza chiarisce che, per applicare l’aggravante del furto di bene esposto alla pubblica fede, non basta la presenza di sistemi di videosorveglianza, ma è necessario che questi siano parte di un sistema di vigilanza attivo e monitorato in tempo reale. La semplice installazione di telecamere, senza un controllo immediato, non integra la vigilanza strutturata richiesta dalla norma, e ciò influisce sulla qualificazione del reato come aggravato.
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