Translate

11 maggio 2025

La pronuncia della Corte di Cassazione n. 12127 del 2025 affronta un aspetto di particolare rilevanza riguardante la disciplina transitoria applicabile in materia di affari di famiglia, in assenza di un’istituzione del tribunale unico per la famiglia. Il punto centrale della decisione riguarda l’assetto normativo temporaneo che permane, in attesa della piena attuazione del nuovo organo giudiziario dedicato, e si basa sulla disciplina transitoria prevista dall’articolo 351, comma 1, del Decreto Legislativo n. 149/2022.

 

La pronuncia della Corte di Cassazione n. 12127 del 2025 affronta un aspetto di particolare rilevanza riguardante la disciplina transitoria applicabile in materia di affari di famiglia, in assenza di un’istituzione del tribunale unico per la famiglia. Il punto centrale della decisione riguarda l’assetto normativo temporaneo che permane, in attesa della piena attuazione del nuovo organo giudiziario dedicato, e si basa sulla disciplina transitoria prevista dall’articolo 351, comma 1, del Decreto Legislativo n. 149/2022.

**Contesto normativo e decisione della Cassazione:**

- **Situazione di partenza:**  
  Con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 149/2022, si prevedeva la creazione di un tribunale unico per la famiglia, con l’obiettivo di specializzare la giurisdizione su tali controversie e di garantire un più efficace sistema di tutela. Tuttavia, l’istituzione completa di tale tribunale, al momento della pronuncia, non era ancora realizzata.

- **Disposizione transitoria applicabile:**  
  In assenza di un tribunale unico per la famiglia, la disciplina transitoria prevista dall’articolo 351, comma 1, del D.Lgs. n. 149/2022, stabilisce che le cause relative agli affari di famiglia continuano ad essere trattate secondo le regole ordinarie, cioè presso i tribunali ordinari competenti, applicando le norme processuali e sostanziali vigenti prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

- **Implicazioni della decisione:**  
  La Cassazione ribadisce che, fino a quando il tribunale unico per la famiglia non sarà pienamente istituito, le cause di natura familiare devono essere trattate secondo la disciplina transitoria prevista dall’articolo 351, comma 1, del D.Lgs. n. 149/2022. Ciò significa che le innovazioni normative di carattere strutturale o organizzativo, come la creazione di un giudice specializzato, devono attendere la piena attuazione del nuovo sistema, senza applicare innovazioni normative non ancora operative.

**Conclusioni:**

La pronuncia sottolinea l’importanza del rispetto delle norme transitorie e la necessità di attendere la piena realizzazione di organi specializzati prima di applicare nuove discipline di carattere organizzativo. La decisione si inserisce nel più ampio contesto di riforma del processo civile e civile-speciale, confermando che, in assenza di un tribunale unico per la famiglia, la normativa transitoria prevista dal legislatore rimane l’unico riferimento applicabile.

**In sintesi:**  
In assenza dell’istituzione del tribunale unico per la famiglia, la disciplina transitoria applicabile alle cause di natura familiare resta quella stabilita dall’articolo 351, comma 1, del D.Lgs. n. 149/2022, fino alla piena attuazione della riforma e dell’organizzazione del nuovo giudice specializzato.

Nessun commento:

Posta un commento