Translate

06 maggio 2025

Il 30 aprile 2025, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emesso una pronuncia fondamentale nella causa C-602/23, affrontando un tema centrale nella tassazione dei redditi da capitale percepiti da organismi d’investimento collettivo stranieri. La questione sottoposta all’attenzione dei giudici europei riguardava la legittimità di una normativa nazionale italiana che, in presenza di determinate condizioni, escludeva dal diritto al rimborso dell’imposta sui redditi di capitale un’entità non residente, anche se funzionalmente assimilabile a un OICVM (Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio).

 

 

 

 Il 30 aprile 2025, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emesso una pronuncia fondamentale nella causa C-602/23, affrontando un tema centrale nella tassazione dei redditi da capitale percepiti da organismi d’investimento collettivo stranieri. La questione sottoposta all’attenzione dei giudici europei riguardava la legittimità di una normativa nazionale italiana che, in presenza di determinate condizioni, escludeva dal diritto al rimborso dell’imposta sui redditi di capitale un’entità non residente, anche se funzionalmente assimilabile a un OICVM (Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio).

**Contesto del caso**
Il caso coinvolgeva due tipi di organismi: uno residente e uno estero. Entrambi svolgevano funzioni simili e potevano essere considerati, sotto il profilo funzionale, come OICVM. Tuttavia, la differenza cruciale risiedeva nella personalità giuridica: l’organismo straniero possedeva personalità giuridica, mentre quello residente era considerato fiscalmente trasparente, ovvero senza personalità giuridica propria, e quindi trattato come un semplice trasparente ai fini fiscali.

La normativa italiana prevedeva che il rimborso dell’imposta sui redditi di capitale fosse riconosciuto solo alle entità residenti o a quelle non residenti prive di personalità giuridica, mentre escludeva dal beneficio le entità con personalità giuridica estere, anche se funzionalmente equivalenti agli organismi nazionali.

**La decisione della Corte UE**
La Corte di Giustizia ha stabilito che, alla luce del diritto dell’Unione Europea, tale disparità di trattamento può essere considerata legittima, anche se può sembrare discriminatoria a livello formale. La motivazione principale si basa sul fatto che la normativa italiana mira a garantire un trattamento fiscale coerente con il principio di neutralità e di non discriminazione tra soggetti che, pur avendo funzioni simili, si distinguono per la presenza o meno di personalità giuridica.

In particolare, la Corte ha sottolineato che:
- La presenza di personalità giuridica può influire sulla qualificazione dell’entità ai fini fiscali e sulla sua capacità di agire come soggetto autonomo.
- La normativa nazionale può giustificare questa differenza di trattamento per motivi di ordine fiscale e di tutela della finanza pubblica, purché tali motivi siano obiettivi e proporzionati.
- La distinzione tra organismi con e senza personalità giuridica, sebbene possa apparire discriminatoria, non viola il principio di libera circolazione dei capitali, poiché risponde a considerazioni di carattere fiscale e di carattere pratico-operativo.

**Implicazioni pratiche**
La sentenza chiarisce che le autorità fiscali italiane, e più in generale le legislazioni nazionali degli Stati membri, possono adottare normative che differenziano tra organismi a seconda della presenza o meno di personalità giuridica, anche se tali organismi sono funzionalmente simili. Tuttavia, tale discrimine deve essere giustificata da motivi oggettivi, quali la gestione fiscale e la trasparenza fiscale, e non può essere basata su discriminazioni arbitrarie.

**Conclusioni**
La decisione della Corte UE rappresenta un importante precedente nell’ambito della tassazione degli organismi di investimento e della loro parità di trattamento. Essa evidenzia come il diritto dell’Unione consenta una certa flessibilità nelle differenziazioni di trattamento fiscale, purché siano motivate da ragioni oggettive e proporzionate. Per gli operatori del settore, questo significa che le normative nazionali possono mantenere differenziazioni tra organismi con e senza personalità giuridica, ma devono sempre rispettare i principi di obiettività e proporzionalità sanciti dal diritto comunitario.


 

 

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

30 aprile 2025 (*)

« Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali – Restrizioni – Imposta sui redditi da capitale – Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) – Personalità giuridica – Normativa nazionale che prevede che gli OICVM non abbiano personalità giuridica – Trasparenza fiscale degli OICVM – Trattamento fiscale degli organismi stranieri comparabili agli OICVM, ma aventi la personalità giuridica – Comparabilità di una situazione transfrontaliera con una situazione interna »

Nella causa C‑602/23,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria), con decisione del 20 settembre 2023, pervenuta in cancelleria il 3 ottobre 2023, nel procedimento

Finanzamt für Großbetriebe,

in presenza di:

Franklin Mutual Series Funds – Franklin Mutual European Fund,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da F. Biltgen, presidente di sezione, T. von Danwitz, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Prima Sezione, A. Kumin, I. Ziemele (relatrice) e S. Gervasoni, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez‑Bordona

cancelliere: R. Şereş, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 novembre 2024,

considerate le osservazioni presentate:

–        per Franklin Mutual Series Funds – Franklin Mutual European Fund, da S. Haslinger e P.P. Rümmele, Steuerberater;

–        per il governo austriaco, da A. Posch, J. Schmoll, F. Koppensteiner e A. Wild‑Simhofer, in qualità di agenti;

–        per il governo spagnolo, da A. Pérez‑Zurita Gutiérrez e A. Torró Molés, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da B.‑R. Killman e W. Roels, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 63 TFUE.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito del procedimento per Revision instaurato dal Finanzamt für Großbetriebe (Ufficio tributario per le grandi imprese, Austria) (in prosieguo: l’«autorità tributaria») contro la decisione del Bundesfinanzgericht (Tribunale federale delle Finanze, Austria) che ha accolto la domanda di Franklin Mutual Series Funds – Franklin Mutual European Fund (in prosieguo: «Franklin») intesa ad ottenere il rimborso dell’imposta sui redditi di capitale per l’anno 2013.

 Contesto giuridico

 Diritto dellUnione

 Trattato FUE

3        L’articolo 63 TFUE recita:

«1.      Nell’ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.

2.      Nell’ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi».

 Direttiva 2009/65/CE

4        L’articolo 1 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU 2009, L 302, pag. 32), prevede quanto segue:

«1.      La presente direttiva si applica agli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) stabiliti sul territorio degli Stati membri.

2.      Ai fini della presente direttiva e fatto salvo l’articolo 3, si intendono per OICVM gli organismi:

a)      il cui oggetto esclusivo è l’investimento collettivo dei capitali raccolti presso il pubblico in valori mobiliari o in altre attività finanziarie liquide di cui all’articolo 50, paragrafo 1, e il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi; e

b)      le cui quote sono, su richiesta dei detentori, riacquistate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a valere sul patrimonio dei suddetti organismi. È assimilato a tali riacquisti o rimborsi il fatto che un OICVM agisca per impedire che il valore delle sue quote sul mercato si allontani sensibilmente dal valore patrimoniale netto.

Gli Stati membri possono consentire a un OICVM di essere costituito da più comparti di investimento.

3.      Conformemente al diritto nazionale, gli organismi di cui al paragrafo 2 possono assumere la forma contrattuale (fondo comune di investimento, gestito da una società di gestione) o di “trust” (“unit trust”) oppure la forma statutaria (società di investimento).

(…)».

 Convenzione AustriaUSA

5        L’articolo 10 della Convenzione tra la Repubblica d’Austria e gli Stati Uniti d’America per la prevenzione delle doppie imposizioni e la lotta all’elusione fiscale in materia di imposte sul reddito, conclusa il 31 maggio 1996 (BGBl. III, 6/1998; in prosieguo: la «Convenzione Austria-USA»), recita:

«1.      I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in quest’ultimo Stato.

2.      Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato contraente in cui risiede la società che paga i dividendi, ai sensi della normativa di questo Stato, ma se la persona che riceve i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l’imposta così determinata non può eccedere:

a)      (…)

b)      in tutti gli altri casi, il 15[%] dell’importo lordo dei dividendi».

 Diritto austriaco

6        Ai sensi dell’articolo 93, paragrafi 1 e 2, del Bundesgesetz über die Besteuerung des Einkommens natürlicher Personen (Einkommensteuergesetz 1988) (legge federale sull’imposta sul reddito delle persone fisiche del 1988), del 7 luglio 1988 (BGBl., 400/1988), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: l’«EStG 1988»), l’imposta sul reddito veniva prelevata mediante una ritenuta alla fonte sui redditi di capitale percepiti in Austria ed era denominata «imposta sui redditi di capitale».

7        L’articolo 21 del Bundesgesetz über die Besteuerung des Einkommens von Körperschaften (Körperschaftsteuergesetz 1988) (legge federale sull’imposta sul reddito degli enti collettivi del 1988), del 7 luglio 1988 (BGBl, 401/1988), nella versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale  (in prosieguo: il «KStG 1988»), prevedeva quanto segue:

«(1)      Ai soggetti passivi limitatamente sottoposti ad imposizione (…) si applicano le seguenti disposizioni:

1.      L’obbligazione tributaria si estende soltanto ai redditi ai sensi dell’articolo 98 della legge federale sull’imposta sul reddito del 1988. La legge federale sull’imposta sul reddito del 1988 e la presente legge federale determinano le modalità di calcolo dei redditi. (…)

(…)

1a.      Ai soggetti passivi limitatamente sottoposti ad imposizione, residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato [parte dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: l’“Accordo SEE”),] con il quale sussiste un accordo esaustivo di mutua assistenza amministrativa e cooperazione nelle procedure esecutive, deve essere rimborsata, su domanda, l’imposta sui redditi di capitale relativa ai proventi da essi percepiti (…), se e in quanto l’imposta sui redditi di capitale non possa essere imputata nello Stato di residenza sulla base di una convenzione contro le doppie imposizioni. Il soggetto passivo deve fornire la prova che l’imposta sui redditi di capitale non può essere imputata in tutto o in parte.

(…)».

8        L’articolo 2 del Bundesgesetz über Investmentfonds (Investmentfondsgesetz 2011) (legge sui fondi di investimento del 2011), del 1º agosto 2011 (BGBl. I, 77/2011), nella versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: l’«InvFG 2011»), così disponeva:

«(1) Un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)

1.      ha come unico scopo l’investimento collettivo dei fondi raccolti presso il pubblico, in base al principio della diversificazione dei rischi (…), e

2.      le quote di partecipazione in esso vengono riscattate e rimborsate su richiesta dei titolari, direttamente o indirettamente, a carico del patrimonio dell’OICVM; sono equiparati a tali riscatti e rimborsi i comportamenti mediante i quali si intende garantire che il valore delle quote dell’OICVM non si discosti sensibilmente dal loro valore netto di inventario, ed inoltre

3.      è titolare di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 50 ovvero è autorizzato nel suo Stato membro di origine conformemente all’articolo 5 della direttiva 2009/65/CE.

(2)      Un OICVM può essere costituito in Austria soltanto sotto forma di patrimonio separato ai sensi dell’articolo 46, suddiviso in quote uguali incorporate in valori mobiliari e detenuto in comproprietà dai titolari di quote. Nella misura in cui la presente legge federale stabilisce obblighi a carico di un OICVM, qualsiasi obbligo di agire che ne derivi si riferisce alla società di gestione che amministra tale OICVM.

(3)      Un OICVM può essere composto da vari fondi parziali; ai fini della parte seconda, capitolo 3, sezione 3, [della presente legge] ciascun fondo parziale di un OICVM è considerato quale OICVM a sé stante. (…)».

9        Conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, della medesima legge:

«(2)      Ai fini della presente legge federale, si intende per:

(...)

19.      fondi di investimento: gli OICVM sotto forma di patrimonio separato, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, e i fondi di investimento alternativi (FIA), ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, punto 31, lettere a) e c);

(…)».

10      L’articolo 46, primo comma, della medesima legge disponeva quanto segue:

«Un OICVM in forma di patrimonio separato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, non ha una propria personalità giuridica; esso si compone di quote uguali incorporate in titoli di credito (certificati di partecipazione). I certificati di partecipazione sono strumenti finanziari (…); essi rappresentano le quote di comproprietà sui valori patrimoniali dell’OICVM e i diritti dei titolari di quote nei confronti della società di gestione nonché della banca depositaria. I certificati di partecipazione possono essere emessi al titolare o a un nominativo determinato.

(…)».

11      L’articolo 186, paragrafo 1, dell’InvFG 2011 prevedeva quanto segue:

«Nel caso di un fondo di investimento di capitali, i ricavi distribuiti derivanti da proventi (…), detratte le spese a ciò correlate, costituiscono entrate imponibili in capo al titolare della quota di partecipazione. (…)».

12      Ai sensi dell’articolo 188 della legge sopra citata:

«Le disposizioni dell’articolo 186 si applicano anche ai fondi esteri di investimento di capitali. Per tale si intende, indipendentemente dalla veste giuridica, qualsiasi patrimonio soggetto ad una normativa estera che, in base alla legge, allo statuto o alla prassi effettiva, è investito secondo i principi della diversificazione del rischio. (…)»

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

13      Franklin è una società di investimenti con sede negli Stati Uniti e costituisce una delle sette series – cioè dei patrimoni parziali autonomi – di un trust stabilito nello Stato del Delaware (Stati Uniti).

14      Il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria), odierno giudice del rinvio, osserva, anzitutto, che, secondo il diritto statunitense (Delaware Statutory Trust Act, 12 Del. C., punti 3801 e seguenti), tale trust è una persona giuridica autonoma, che può agire ed essere convenuta in giudizio e che è il «proprietario civilistico» del patrimonio parziale che deve essere imputato a Franklin, la quale, secondo quanto da essa dichiarato nelle domande di rimborso della ritenuta alla fonte, è la «proprietaria economica» di detto patrimonio autonomo.

15      Oltre a ciò, ciascuna series sarebbe una persona giuridica soggetta ad imposizione ai sensi del diritto statunitense. Tutti i redditi nazionali ed esteri di una series, ivi compresi quelli risultanti da plusvalenze realizzate da quest’ultima, sarebbero assoggettati ad imposta negli Stati Uniti. L’imputazione di tali redditi ai titolari di quote negli Stati Uniti presupporrebbe una distribuzione di tali proventi. In caso contrario, questi ultimi verrebbero imputati alle series, il che implicherebbe che essi non costituiscono oggetto di un’imposizione diretta a livello dei titolari di quote.

16      Infine, qualora le series distribuiscano almeno il 90% dei redditi imponibili, al netto delle plusvalenze realizzate, esse beneficerebbero negli Stati Uniti della possibilità di far valere ai fini fiscali una siffatta distribuzione di proventi, il che potrebbe portare a ridurre a zero l’importo dell’imposta federale statunitense dovuta sul reddito.

17      Nel caso di specie, nel corso del contenzioso giudiziario nazionale di cui al procedimento principale, il Bundesfinanzgericht (Tribunale federale delle finanze) ha constatato, in primo luogo, che Franklin aveva proceduto alla distribuzione della totalità dei suoi redditi per l’anno 2013, sicché essa non aveva versato alcuna imposta federale americana sul reddito per quest’anno. In secondo luogo, detto giudice ha constatato che Franklin era un fondo aperto al pubblico liberamente negoziabile che investe principalmente in azioni europee quotate in borsa, sottoposto, nel suo Stato di residenza, ad una vigilanza dei mercati finanziari secondo un insieme di regole paragonabili alle normative di vigilanza prudenziale dell’Unione e austriaca, e la cui gestione viene effettuata secondo gli stessi principi e gli stessi criteri di investimento di un fondo di investimento avente lo stesso nome autorizzato in Lussemburgo. Secondo detto giudice, l’attività di Franklin corrisponde in tutti i suoi aspetti essenziali – come la protezione degli investitori, gli obblighi di informazione, e segnatamente l’obbligo di prospetto, i rapporti semestrali e annuali, l’attività commerciale autorizzata, l’efficacia della vigilanza e del controllo – ad un fondo di investimento austriaco e dunque ad un OICVM, ai sensi della direttiva 2009/65.

18      Nel 2013, Franklin ha percepito dalle due società per azioni austriache quotate in borsa nelle quali essa deteneva delle partecipazioni inferiori al 10% dividendi che sono stati oggetto di una ritenuta alla fonte dell’imposta sui redditi di capitale in base ad un’aliquota del 25%.

19      A seguito di una domanda presentata da Franklin in nome e per conto dei suoi titolari di quote, l’autorità tributaria, fondandosi sulla convenzione Austria‑USA, ha ridotto l’aliquota dell’imposta sui redditi di capitale al 15% ed ha rimborsato a Franklin, per i suoi titolari di quote residenti negli Stati Uniti e ricadenti sotto tale convenzione, la differenza rispetto all’ammontare dell’imposta sui redditi di capitale che era stata prelevata alla fonte in base all’aliquota del 25%.

20      Ritenendo che, in virtù dell’articolo 63 TFUE, l’applicazione dell’articolo 21, paragrafo 1, punto 1a, del KStG 1988 dovesse essere estesa alle entità giuridiche degli Stati terzi, Franklin ha presentato a proprio nome, sulla base di quest’ultima disposizione, delle domande al fine di ottenere il rimborso della parte restante dell’imposta sui redditi di capitale prelevata alla fonte su tali redditi per l’anno 2013.

21      Poiché l’autorità tributaria ha respinto tali domande in quanto Franklin non risiedeva in un altro Stato membro o in uno Stato parte dell’Accordo SEE, detto fondo ha presentato dinanzi al Bundesfinanzgericht (Tribunale federale delle finanze) un ricorso, che è stato respinto mediante una decisione in data 3 ottobre 2017.

22      Tale decisione del 3 ottobre 2017 è stata annullata dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa), mediante una decisione del 13 gennaio 2021, a motivo del fatto che, per stabilire se occorresse procedere ad un rimborso dell’imposta sui redditi di capitale, bisognava, in un primo tempo, stabilire, nell’ambito di un «raffronto per tipi», se l’entità estera fosse paragonabile ad una persona giuridica austriaca e, in un secondo tempo, verificare a quale entità tali redditi dovessero essere imputati. Detto giudice ha statuito che, se soltanto l’articolo 188 dell’InvFG 2011 ostava all’imputazione di redditi all’entità estera in questione, sussisteva una restrizione della libera circolazione dei capitali, della quale si doveva verificare la giustificazione.

23      A seguito della decisione del 13 gennaio 2021 del Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa), il Bundesfinanzgericht (Tribunale federale delle finanze) ha concesso a Franklin il richiesto rimborso dell’importo residuo della ritenuta alla fonte dell’imposta sui redditi di capitale. Detto giudice ha considerato, al termine di un «raffronto per tipi», che Franklin corrispondeva ad una società austriaca alla quali i redditi suddetti dovevano parimenti essere imputati conformemente alle regole generali e che l’articolo 188 dell’InvFG 2011, che ostava ad un’imputazione siffatta, costituiva una restrizione della libera circolazione dei capitali che non era giustificata.

24      L’autorità tributaria ha presentato un ricorso per Revision contro la decisione del Bundesfinanzgericht (Tribunale federale delle finanze) dinanzi al giudice del rinvio, facendo valere, in sostanza, che occorreva prendere in considerazione nell’ambito di tale raffronto il fatto che Franklin era un fondo di investimenti anche ai sensi della normativa sulla vigilanza prudenziale del suo Stato di origine, che un’entità siffatta sarebbe stata soggetta ad autorizzazione, in seno all’Unione, in virtù della direttiva 2009/65, e che le entità residenti, qualificate come fondi di investimento, ai sensi della normativa in materia di vigilanza prudenziale, corrispondenti ad un OICVM erano assoggettate, senza eccezione, nel 2013, ad un regime di trasparenza fiscale. Ad avviso di detta autorità, lo stesso trattamento doveva essere applicato ad una entità non residente che, in base alla normativa estera in materia di vigilanza prudenziale, doveva parimenti essere qualificata come fondo di investimenti e corrispondeva ad un OICVM.

25      Il giudice del rinvio ricorda che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’InvFG 2011, i fondi di investimento residenti da qualificarsi come OICVM potevano essere costituiti, in virtù della normativa in materia di vigilanza prudenziale, soltanto sotto forma di patrimonio autonomo e non avevano personalità giuridica. I redditi percepiti da tali organismi, che erano fiscalmente trasparenti in virtù dell’articolo 186 dell’InvFG 2011, erano imputati ai titolari di quote, e soltanto questi ultimi erano assoggettati ad imposta.

26      Di conseguenza, secondo il giudice del rinvio, poiché un siffatto fondo di investimento residente che percepiva dividendi provenienti da una partecipazione inferiore al 10% in una società di capitali residente era fiscalmente trasparente, soltanto i titolari delle quote potevano chiedere il rimborso o l’imputazione dell’importo dell’imposta sui redditi di capitale sottoposti a ritenuta alla fonte. I titolari di quote non residenti potevano ottenere il rimborso dell’imposta sui redditi di capitale conformemente alla convenzione per la prevenzione delle doppie imposizioni conclusa con il loro Stato di residenza.

27      Per contro, una società austriaca che non fosse equiparabile ad un OICVM poteva, qualora percepisse siffatti dividendi derivanti da una partecipazione in una società residente, imputare l’imposta sui redditi di capitale alla sua contribuzione a titolo di imposta sulle società. Secondo detto giudice, una siffatta persona giuridica veniva sempre tassata secondo i principi della normativa tributaria sulle società, indipendentemente dalla sua attività commerciale.

28      Il giudice del rinvio osserva che le persone giuridiche che non avevano né la direzione né la sede in Austria e che erano paragonabili, per quanto riguarda segnatamente il loro statuto o il fatto di avere la personalità giuridica, ad una persona giuridica austriaca, erano assoggettate ad un obbligo tributario limitato. In virtù dell’articolo 21, paragrafo 1, punto 1a, del KStG 1988, una società stabilita in uno Stato membro dell’Unione o in uno Stato parte dell’Accordo SEE poteva, se i redditi di capitale erano imputabili a tale società e non ai suoi titolari di quote, chiedere il rimborso dell’imposta sui redditi di capitale riscossa sui dividendi distribuiti da una società residente, a condizione che, in virtù dell’articolo 188 dell’InvFG 2011, l’articolo 186 di tale legge non fosse ad essa applicabile.

29      Nell’ambito dell’esame del ricorso per Revision sottoposto alla sua cognizione, il giudice del rinvio nutre dei dubbi per quanto riguarda la questione se il diritto dell’Unione imponga di disapplicare l’articolo 188 dell’InvFG 2011 nel caso di un fondo estero aperto al pubblico che, se avesse la propria sede in Austria, potrebbe ivi operare soltanto in veste di OICVM, non sarebbe assoggettato ad imposta e non avrebbe dunque potuto beneficiare di un rimborso dell’imposta sui redditi di capitale, né imputare tale imposta alla sua contribuzione a titolo di imposta sulle società, in quanto tali redditi sarebbero stati obbligatoriamente imputati ai suoi titolari di quote in conformità all’articolo 186 dell’InvFG 2011.

30      Alla luce di tali circostanze, il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se costituisca una restrizione della libertà di circolazione dei capitali ai sensi dell’articolo 63 TFUE una disposizione come l’articolo 188 dell’InvFG 2011, la quale produca il risultato che entità straniere paragonabili ad un ente collettivo austriaco vengono escluse in Austria dal rimborso dell’imposta sui redditi di capitale, nel caso in cui esse corrispondano sostanzialmente ad un OICVM nel senso di cui alla direttiva 2009/65/CE e pertanto non potrebbero operare nel territorio austriaco come enti collettivi, per il fatto che in Austria è previsto che entità siffatte possano rivestire soltanto la forma giuridica del patrimonio autonomo trasparente.

2)      In caso di risposta affermativa alla [prima] questione: se siano situazioni oggettivamente paragonabili, da un lato, quella di un ente collettivo austriaco che investe il proprio patrimonio in base ai principi della diversificazione del rischio, ma che non è un OICVM per mancanza di raccolta di capitali presso il pubblico e che pertanto può operare come ente collettivo anche in Austria, e, dall’altro lato, quella di una società estera di gestione di fondi di investimento, la quale, in virtù della raccolta di capitali presso il pubblico, sarebbe in base ai principi austriaci un OICVM e pertanto non potrebbe operare in Austria come ente collettivo.

3)      In caso di risposta affermativa alla [seconda] questione: se per la restrizione della libertà di circolazione dei capitali valga la giustificazione relativa alla preservazione dell’equilibrata ripartizione dei poteri impositivi, per il fatto che gli articoli 186 e 188 dell’InvFG 2011 intendono garantire che né un fondo aperto al pubblico austriaco né un fondo aperto al pubblico estero possano svolgere una funzione di schermo fiscale rispetto ai titolari di quote e che pertanto uno sgravio dall’imposta sui redditi di capitale debba avvenire a livello dei titolari di quote soltanto in quei casi nei quali l’Austria abbia rinunciato al proprio potere impositivo nell’ambito di un accordo contro le doppie imposizioni».

 Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

31      La Commissione europea sostiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile a motivo del fatto che l’applicazione dell’articolo 63 TFUE, di cui si chiede l’interpretazione, non sarebbe necessaria per la soluzione della controversia di cui al procedimento principale. Infatti, Franklin, che agisce a proprio nome, non sarebbe autorizzata a chiedere il rimborso dell’imposta sui redditi di capitale sulla base dell’articolo 21, paragrafo 1, punto 1a, del KStG 1988, dato che una siffatta domanda dovrebbe essere presentata dai titolari di quote purché soddisfino le condizioni stabilite da tale disposizione.

32      Inoltre, la domanda di Franklin, presentata dopo l’ottenimento, da parte di tale fondo, di un rimborso in applicazione dell’articolo 10, paragrafo 2, della Convenzione Austria‑USA, si porrebbe in contrasto con la ripartizione dei poteri impositivi, concordata tra la Repubblica d’Austria e gli Stati Uniti d’America, e mirerebbe ad aggirare l’obbligo di dimostrare che la parte restante dell’imposta austriaca sui redditi di capitale non avrebbe potuto essere imputata, in tutto o in parte, all’imposta dovuta negli Stati Uniti. La domanda suddetta potrebbe condurre ad un arricchimento senza causa di Franklin, che riceverebbe in tal caso dei rimborsi eventualmente dovuti ad altri soggetti, ossia ai titolari delle sue quote, e sarebbe persino suscettibile di essere considerata abusiva.

33      A questo proposito, occorre ricordare che, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta unicamente al giudice nazionale che è investito della controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale valutare, alla luce delle particolarità del caso di specie, sia la necessità di una decisione pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che esso sottopone alla Corte. Di conseguenza, qualora le questioni pregiudiziali sollevate vertano sull’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte è, in linea di principio, tenuta a statuire (sentenza del 17 ottobre 2024, FA.RO. di YK & C., C‑16/23, EU:C:2024:886, punto 33 nonché la giurisprudenza ivi citata).

34      Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione sono assistite da una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in maniera manifesta che la richiesta interpretazione del diritto dell’Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia di cui al procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere utilmente alle questioni che le vengono poste (sentenza del 17 ottobre 2024, FA.RO. di YK & C., C‑16/23, EU:C:2024:886, punto 34 nonché la giurisprudenza ivi citata).

35      Secondo una giurisprudenza del pari consolidata, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, la necessità di pervenire ad un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo rispetti scrupolosamente i requisiti relativi al contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale, indicati in maniera esplicita all’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte (sentenza del 17 ottobre 2024, FA.RO. di YK & C., C‑16/23, EU:C:2024:886, punto 35 nonché la giurisprudenza ivi citata).

36      Quindi, è segnatamente indispensabile, come enunciato dall’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura, che la decisione di rinvio contenga l’esposizione delle ragioni che hanno portato il giudice del rinvio ad interrogarsi in merito all’interpretazione o alla validità di talune disposizioni del diritto dell’Unione, e chiarisca il collegamento che esso istituisce tra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile al procedimento principale (sentenza del 17 ottobre 2024, FA.RO. di YK & C., C‑16/23, EU:C:2024:886, punto 36 nonché la giurisprudenza ivi citata).

37      Nel caso di specie, non risulta in maniera manifesta che la richiesta interpretazione del diritto dell’Unione non abbia alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, né che il problema abbia carattere ipotetico. Inoltre, la Corte dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere utilmente alle questioni che le vengono sottoposte.

38      Infatti, in primo luogo, malgrado il rimborso effettuato ai titolari delle quote a seguito della domanda presentata da Franklin, a loro nome, di una parte della ritenuta alla fonte, la ricevibilità della domanda di Franklin concernente la parte residua della ritenuta alla fonte sui redditi di capitale non sembra essere messa in discussione dinanzi al giudice del rinvio, il quale non ha, d’altronde, neppure formulato dei dubbi a questo proposito. Inoltre, le tappe procedurali descritte ai punti da 20 a 24 della presente sentenza attestano il carattere effettivo della controversia di cui al procedimento principale.

39      In secondo luogo, secondo la domanda di pronuncia pregiudiziale, il rifiuto di rimborso della ritenuta alla fonte che potrebbe essere opposto a Franklin deriverebbe dall’applicazione, nei suoi confronti, dell’articolo 188 dell’InvFG 2011, il quale avrebbe l’effetto di equiparare il trattamento fiscale dei dividendi percepiti da detto fondo a quello applicato ai dividendi percepiti da un OICVM austriaco.

40      Orbene, menzionando i propri dubbi in merito alla questione se, in una situazione quale quella in discussione nel procedimento principale, l’equiparazione prevista dall’articolo 188 dell’InvFG 2011 debba essere considerata come configurante una restrizione della libertà di circolazione dei capitali, ai sensi dell’articolo 63 TFUE, e se, di conseguenza, l’applicazione di tale articolo 188 debba essere esclusa, il giudice del rinvio espone in maniera sufficiente il collegamento che esso istituisce tra la disposizione del diritto dell’Unione di cui chiede l’interpretazione e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui al procedimento principale.

41      In terzo luogo, gli argomenti della Commissione vertenti sulla ripartizione dei poteri impositivi tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica d’Austria, sull’arricchimento senza causa di Franklin nel caso in cui venisse a questa concesso il rimborso richiesto, e sul carattere eventualmente abusivo di una siffatta domanda di rimborso, non sono idonei a rimettere in discussione la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, ma rientrano nell’esame del merito della causa.

42      Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima e sulla seconda questione

43      Con le sue questioni prima e seconda, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 63 TFUE debba essere interpretato nel senso che costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali una normativa nazionale che abbia l’effetto di escludere dal rimborso dell’imposta sui redditi di capitale un’entità non residente la quale, da un lato, presenti le stesse caratteristiche di un OICVM, ai sensi della direttiva 2009/65, ma che, dall’altro, abbia la personalità giuridica e sia, sotto questo aspetto, paragonabile ad una persona giuridica residente, laddove, secondo detta normativa nazionale, un OICVM residente è considerato fiscalmente trasparente e non può operare quale persona giuridica.

44      Secondo una consolidata giurisprudenza, l’articolo 63, paragrafo 1, TFUE vieta in maniera generale le restrizioni ai movimenti di capitali tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e i paesi terzi (sentenza del 2 mars 2023, PrivatBank e a., C‑78/21, EU:C:2023:137, punto 26 nonché la giurisprudenza ivi citata).

45      La nozione di «restrizione», ai sensi della disposizione sopra citata, include le misure statali che hanno carattere discriminatorio per il fatto che istituiscono, direttamente o indirettamente, una disparità di trattamento tra i movimenti nazionali di capitali e i movimenti transfrontalieri di capitali che non corrisponde ad una diversità oggettiva di situazioni, e le quali sono pertanto idonee a dissuadere persone fisiche o giuridiche di altri Stati membri o di paesi terzi dall’effettuare movimenti transfrontalieri di capitali (v., in tal senso, sentenza del 2 marzo 2023, PrivatBank e a., C‑78/21, EU:C:2023:137, punti 48 e 49 nonché la giurisprudenza ivi citata).

46      Così, il fatto che uno Stato membro riservi ai redditi versati agli organismi di investimento collettivo non residenti un trattamento meno favorevole di quello riservato ai redditi versati ad organismi di investimento collettivo residenti è idoneo a dissuadere gli organismi stabiliti in uno Stato diverso da tale Stato membro dall’effettuare investimenti in quest’ultimo e costituisce, di conseguenza, una restrizione della libera circolazione dei capitali vietata, in linea di principio, dall’articolo 63 TFUE [sentenza del 27 febbraio 2025, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (Modalità di gestione di un OIC),  C‑18/23, EU:C:2025:119, punto 58 e la giurisprudenza ivi citata].

47      Inoltre, una normativa nazionale che sia indistintamente applicabile agli operatori residenti e agli operatori non residenti può costituire una restrizione alla libera circolazione dei capitali. Infatti, dalla giurisprudenza della Corte risulta che anche una distinzione basata su criteri obiettivi può, di fatto, svantaggiare le situazioni transfrontaliere [sentenza del 27 febbraio 2025, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (Modalità di gestione di un OIC), C‑18/23, EU:C:2025:119, punto 65 e la giurisprudenza ivi citata].

48      Nel caso di specie, risulta dal fascicolo a disposizione della Corte, da un lato, che, nella controversia di cui al procedimento principale, Franklin intende ottenere il rimborso della ritenuta alla fonte sulla base dell’articolo 21, paragrafo 1, punto 1a, del KStG 1988 e, dall’altro lato, che, secondo il giudice del rinvio, la potenziale applicazione dell’articolo 188 dell’InvFG 2011 osterebbe a tale rimborso.

49      L’articolo 188 dell’InvFG 2011 prevedrebbe, in sostanza, che la trasparenza fiscale, stabilita dall’articolo 186 del medesimo InvFG 2011 in riferimento ai fondi di investimento residenti, si applica anche ai fondi di investimento non residenti, indipendentemente dalla loro veste giuridica, a condizione che il loro patrimonio sia, in base alla legge, allo statuto o alla prassi effettiva, investito secondo i principi della diversificazione dei rischi.

50      Risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale che l’applicazione dell’articolo 188 dell’InvFG 2011 avrebbe l’effetto di assoggettare un’entità non residente, come Franklin, al regime fiscale applicabile ai fondi di investimento residenti.

51      A condizione che i dividendi distribuiti ad un’entità non residente, come Franklin, non subiscano in Austria un onere fiscale più gravoso di quello al quale sono sottoposti i dividendi versati ad un fondo di investimento residente – aspetto questo che spetterà al giudice del rinvio verificare –, l’applicazione a Franklin di un trattamento identico rispetto ai fondi di investimento residenti potrebbe costituire una restrizione, ai sensi dell’articolo 63 TFUE, soltanto nel caso in cui Franklin non fosse paragonabile a tali fondi ma dovesse essere considerata paragonabile ad una persona giuridica residente che non è fiscalmente trasparente e può beneficiare di un rimborso dell’imposta sui redditi di capitale, qualora soddisfi per il resto le condizioni previste dalla normativa applicabile.

52      Al fine di valutare se un’entità non residente, come Franklin, possa ritenersi posta in una situazione oggettivamente paragonabile, alla luce degli articoli 186 e 188 dell’InvFG 2011, a quella di un fondo di investimento residente, occorre ricordare come risulti dalla giurisprudenza della Corte, da un lato, che il carattere paragonabile o meno di una situazione transfrontaliera con una situazione interna deve essere esaminato tenendo conto dell’obiettivo perseguito dalle disposizioni della normativa nazionale in questione nonché dell’oggetto e del contenuto di queste ultime, e, dall’altro lato, che soltanto i criteri distintivi pertinenti stabiliti da tale normativa devono essere presi in considerazione per valutare se la differenza di trattamento risultante dalla normativa suddetta rispecchi una diversità oggettiva di situazioni (v., in tal senso, sentenza del 27 aprile 2023, L Fund, C‑537/20, EU:C:2023:339, punto 54 e la giurisprudenza ivi citata).

53      Nel caso di specie, occorre rilevare che, secondo le spiegazioni fornite dal giudice del rinvio, l’articolo 186 dell’InvFG 2011 ha lo scopo di prevedere una tassazione trasparente dei fondi di investimento, il che significa che i redditi sono imputati ai titolari delle quote e che soltanto costoro sono assoggettati direttamente all’imposta.

54      Risulta dal fascicolo a disposizione della Corte che l’articolo 186 dell’InvFG 2011 verterebbe sul trattamento fiscale dei redditi degli organismi ricadenti, segnatamente, sotto l’articolo 2, paragrafo 2, dell’InvFG 2011, letto in combinato disposto con l’articolo 46 di tale legge, vale a dire, degli organismi privi di personalità giuridica che perseguono attività di investimento e che soddisfano determinate condizioni relative alla raccolta e all’investimento di capitali, all’autorizzazione e al controllo. Detto articolo 186 non avrebbe ad oggetto il trattamento fiscale dei redditi delle società che perseguono attività commerciali non assoggettate a questo tipo di condizioni.

55      L’articolo 188 dell’InvFG 2011 concernerebbe i fondi di investimento esteri, precisando al contempo che un fondo di investimento ricomprende, indipendentemente dalla sua forma giuridica, qualsiasi patrimonio disciplinato da un diritto straniero che, in virtù della legge, dello statuto o della prassi effettiva, è investito secondo i principi della diversificazione dei rischi. Tale articolo 188 avrebbe dunque la finalità di far rientrare nel regime applicabile ai fondi di investimento residenti le entità non residenti che soddisfano la condizione relativa all’investimento dei fondi secondo i principi della diversificazione dei rischi.

56      Secondo il giudice del rinvio, l’articolo 186 dell’InvFG 2011 ha come obiettivo segnatamente di garantire che il fondo di investimento non produca un effetto di schermo e che soltanto i titolari delle quote siano assoggettati ad imposta, mentre l’obiettivo dell’articolo 188 dell’InvFG 2011 è di garantire la parità di trattamento fiscale dei fondi di investimento residenti e di quelli non residenti affinché i fondi di investimento non residenti non producano neanch’essi un effetto di schermo e l’imposizione avvenga a livello dei titolari di quote.

57      A questo proposito, sulla scorta delle constatazioni effettuate dal Bundesfinanzgericht (Tribunale federale delle finanze) nel corso del procedimento giudiziario nazionale, ricordate al punto 17 della presente sentenza, nonché di quelle del giudice del rinvio, un fondo di investimento come Franklin presenta le stesse caratteristiche di un fondo di investimento austriaco e di un OICVM, nel senso di cui alla direttiva 2009/65. Esso è dunque equiparabile, per la sua attività e fatte salve le verifiche che spetterà al giudice del rinvio effettuare, agli organismi residenti contemplati dall’articolo 186 dell’InvFG 2011.

58      Tuttavia, a differenza dei fondi di investimento residenti, Franklin ha la personalità giuridica e corrisponde, a questo proposito, conformemente alle constatazioni effettuate dal Bundesfinanzgericht (Tribunale federale delle finanze) nel corso del procedimento giudiziario nazionale, ad una società residente alla quale dovevano essere altresì imputati i redditi conformemente alle regole generali.

59      Occorre dunque esaminare se la circostanza che Franklin abbia la personalità giuridica ponga un’entità siffatta, alla luce degli articoli 186 e 188 dell’InvFG 2011, in una situazione differente da quella dei fondi di investimento residenti e porti così al risultato che la sua situazione non sia oggettivamente paragonabile, alla luce degli articoli summenzionati, alla situazione di un fondo di investimento residente ricadente sotto l’articolo 186 dell’InvFG 2011.

60      A questo proposito, la Corte ha statuito che, alla luce degli obiettivi volti, in sostanza, ad evitare la doppia imposizione sui redditi provenienti da investimenti e a riservare un trattamento fiscale equivalente agli investimenti realizzati indirettamente, tramite un fondo di investimento, e agli investimenti diretti, il fatto che un organismo di investimento collettivo abbia una forma statutaria non lo colloca necessariamente in una situazione differente da quella di un organismo di investimento collettivo avente forma contrattuale [v., in tal senso, sentenza del 7 aprile 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Esenzione dei fondi d’investimento contrattuali), C‑342/20, EU:C:2022:276, punto 73].

61      Infatti, detti obiettivi possono essere raggiunti anche quando un organismo di investimento collettivo riveste una forma statutaria, ma beneficia, nello Stato membro in cui è stabilito, di un’esenzione dall’imposta sui redditi o di un regime di trasparenza fiscale [sentenza del 7 aprile 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Esenzione dei fondi d’investimento contrattuali), C‑342/20, EU:C:2022:276, punto 74].

62      Allo stesso modo, alla luce di tali obiettivi, il fatto che un’entità non residente avente le stesse caratteristiche di un fondo di investimento residente abbia la personalità giuridica non la pone necessariamente in una situazione differente da quella di un fondo di investimento residente privo di personalità giuridica, se i dividendi percepiti dalla prima di queste entità vengono imputati ai suoi titolari di quote e vengono tassati, nello Stato di residenza della stessa, non a livello dell’entità suddetta, bensì a livello dei suoi titolari di quote.

63      Spetterà al giudice del rinvio esaminare se ciò è quanto si verifica nel caso di specie, tenuto conto, segnatamente, del fatto che, da un lato, il Bundesfinanzgericht (Tribunale federale delle finanze) ha constatato, nel corso del procedimento giudiziario nazionale, che Franklin aveva proceduto alla distribuzione di tutti i suoi redditi per l’anno 2013, cosicché essa non aveva dovuto versare alcuna imposta federale statunitense sul reddito per quest’anno, e che, dall’altro lato, Franklin aveva beneficiato per i suoi titolari di quote residenti negli Stati Uniti e ricadenti sotto la convenzione Austria‑USA di una riduzione dell’aliquota dell’imposta sui redditi di capitale al 15% e di un rimborso della differenza rispetto al 25% di imposta sui redditi di capitale prelevata alla fonte, sicché l’autorità tributaria aveva riconosciuto che detti portatori di quote erano dei beneficiari effettivi dei redditi summenzionati, ai sensi dell’articolo 10 di tale convenzione.

64      Ne consegue che occorre rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che l’articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che non costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali una normativa nazionale che abbia l’effetto di escludere dal rimborso dell’imposta sui redditi di capitale un’entità non residente la quale, da un lato, presenti le stesse caratteristiche di un OICVM, ai sensi della direttiva 2009/65, ma che, dall’altro, abbia la personalità giuridica e sia, sotto questo aspetto, paragonabile ad una persona giuridica residente, laddove, secondo detta normativa nazionale, un OICVM residente è considerato fiscalmente trasparente e non può operare quale persona giuridica, a condizione che i redditi percepiti dall’entità non residente vengano imputati ai suoi titolari di quote e vengano tassati, nel suo Stato di residenza, non già a livello dell’entità stessa, bensì a livello dei suoi titolari di quote.

 Sulla terza questione

65      Tenuto conto della risposta fornita alla prima e alla seconda questione, non occorre rispondere alla terza questione.

 Sulle spese

66      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che non costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali una normativa nazionale che abbia l’effetto di escludere dal rimborso dell’imposta sui redditi di capitale un’entità non residente la quale, da un lato, presenti le stesse caratteristiche di un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), ai sensi della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), ma che, dall’altro, abbia la personalità giuridica e sia, sotto questo aspetto, paragonabile ad una persona giuridica residente, laddove, secondo detta normativa nazionale, un OICVM residente è considerato fiscalmente trasparente e non può operare quale persona giuridica, a condizione che i redditi percepiti dall’entità non residente vengano imputati ai suoi titolari di quote e vengano tassati, nel suo Stato di residenza, non già a livello dell’entità stessa, bensì a livello dei suoi titolari di quote.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.

 

Nessun commento:

Posta un commento