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06 maggio 2025

La pronuncia della Cassazione del 2025 riguarda il trattamento pensionistico corrisposto a un cittadino italiano residente in Svizzera e evidenzia un’importante chiarificazione sulla imponibilità fiscale di tali trattamenti in ambito italiano.

 

La pronuncia della Cassazione del 2025 riguarda il  trattamento pensionistico corrisposto a un cittadino italiano residente in Svizzera e evidenzia un’importante chiarificazione sulla imponibilità fiscale di tali trattamenti in ambito italiano.

**Sintesi della pronuncia**  
La Corte di Cassazione ha stabilito che il trattamento pensionistico versato dall’INPS a un cittadino italiano residente in Svizzera non è imponibile in Italia, indipendentemente dall’effettivo prelievo fiscale effettuato in Svizzera. Questo significa che, ai fini della tassazione italiana, tali importi devono essere considerati esenti da imposta, anche se il trattamento viene soggetto a tassazione nel paese di residenza.

**Aspetti principali**  
1. **Residenza fiscale e trattamento pensionistico**:  
   La pronuncia sottolinea che la residenza fiscale del beneficiario determina il regime di tassazione applicabile. In questo caso, il fatto che il soggetto risieda in Svizzera e sia soggetto a tassazione locale non rende imponibile in Italia il trattamento pensionistico erogato dall’INPS.

2. **Principio di territorialità e convenzioni internazionali**:  
   La sentenza rafforza il principio che alcuni trattamenti pensionistici, in quanto erogati da enti italiani e riconducibili a soggetti residenti in paesi con cui l’Italia ha accordi di doppia imposizione, possano essere considerati fuori dall’imposizione italiana, a meno che non si disponga di specifiche disposizioni contrattuali.

3. **Indipendenza dall’effettivo prelievo fiscale in Svizzera**:  
   La pronuncia chiarisce che l’imposizione fiscale nel paese di residenza (in questo caso la Svizzera) non influenza la tassabilità o meno del trattamento pensionistico in Italia. La tassazione del trattamento in Italia non viene quindi automaticamente applicata anche se il pensionato ha pagato imposte in Svizzera.

**Impatti pratici**  
- I pensionati italiani residenti all’estero, in particolare in Svizzera, possono beneficiare di una posizione di esenzione dall’imposizione italiana sui trattamenti pensionistici erogati dall’INPS.  
- La decisione potrebbe influenzare le modalità di dichiarazione dei redditi e la pianificazione fiscale di pensionati italiani all’estero.  
- È fondamentale verificare eventuali convenzioni bilaterali tra Italia e Svizzera per definire eventuali obblighi di dichiarazione o tassazione in entrambi i paesi.

**Considerazioni finali**  
La pronuncia della Cassazione del 2025 rappresenta un importante chiarimento in materia di fiscalità internazionale e di tutela dei pensionati italiani residenti all’estero. Essa sottolinea che l’imposizione fiscale italiana sui trattamenti pensionistici erogati dall’INPS può essere esclusa sulla base della residenza e delle norme di esclusione di doppia imposizione, senza che sia necessario considerare il prelievo fiscale effettuato nel paese di residenza.

**In conclusione**  
Il trattamento pensionistico corrisposto dall’INPS a cittadini italiani residenti in Svizzera non è imponibile in Italia, indipendentemente dall’effettivo prelievo fiscale in Svizzera. Tale principio contribuisce a semplificare la gestione fiscale dei pensionati italiani all’estero e rafforza il principio di esclusione di doppia imposizione nel quadro delle norme internazionali e delle convenzioni bilaterali.


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