Cassazione 2025- questione relativa alla rimessione della causa alla pubblica udienza per chiarire se le condotte vessatorie subite dal dipendente sul luogo di lavoro siano attribuibili alla responsabilità autonoma del dirigente rispetto all’Amministrazione, e in caso affermativo, se tali condotte possano essere inquadrate nel codice civile ai sensi degli articoli 2043 o 2087.
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**Contesto normativo e fattuale**
Nel diritto del lavoro pubblico e privato, le condotte vessatorie sul luogo di lavoro possono dar luogo a responsabilità sia dell’Amministrazione (nel settore pubblico) sia del soggetto che ha materialmente posto in essere le condotte dannose (es. un dirigente o un superiore gerarchico). La distinzione tra responsabilità dell’Amministrazione e responsabilità del singolo soggetto è fondamentale per determinare la natura dell’azione risarcitoria e le relative implicazioni di responsabilità.
Nel caso di specie, si discute se le condotte vessatorie siano attribuibili alla responsabilità autonoma del dirigente rispetto all’Amministrazione e, in caso affermativo, se tali condotte possano essere inquadrate come responsabilità ex art. 2043 o art. 2087 del codice civile.
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**1. Rimessione della causa alla pubblica udienza**
La richiesta di rimessione della causa alla pubblica udienza per chiarimenti si inserisce nel quadro processuale di verifica della responsabilità e attribuzione delle condotte. L’obiettivo è consentire al giudice di acquisire elementi di fatto e di diritto utili per una corretta qualificazione della responsabilità.
La rimessione può essere disposta qualora emergano questioni di fatto o di diritto che richiedano approfondimenti specifici, come l’attribuzione della condotta vessatoria ad un soggetto diverso dall’Amministrazione, ad esempio un dirigente.
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**2. Responsabilità autonoma del dirigente rispetto all’Amministrazione**
Per stabilire se le condotte vessatorie siano attribuibili alla responsabilità autonoma del dirigente, occorre analizzare:
- **L’atto o comportamento vessatorio**: se imputabile direttamente al dirigente (ad esempio, comportamenti che superano le ordinarie mansioni o che siano stati posti in essere in modo autonomo).
- **Il rapporto di subordinazione e autonomia decisionale**: se il dirigente agisce con autonomia rispetto all’Amministrazione, assumendo decisioni proprie e indipendenti.
- **Le linee di responsabilità**: se il comportamento dannoso rientra nel potere di gestione e organizzazione del dirigente o se, invece, è riconducibile alla sfera di responsabilità dell’Amministrazione.
Se emerge che il comportamento vessatorio è stato posto in essere in modo autonomo e indipendente dall’Amministrazione, il dirigente può essere considerato soggetto responsabile in via autonoma.
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**3. Inquadramento nel codice civile: art. 2043 o 2087**
Se si conferma la responsabilità autonoma del dirigente, si dovrà valutare quale disciplina civilistica applicare:
- **Art. 2043 - Risarcimento del danno**: responsabilità preordinata alla tutela del danno causato da fatto illecito (fattispecie di responsabilità extracontrattuale). È applicabile quando il comportamento del soggetto ha causato un danno ingiusto a un soggetto terzo e non sussiste un rapporto contrattuale diretto.
- **Art. 2087 - Obbligo di adottare le misure necessarie per tutelare l’integrità psico-fisica dei lavoratori**: responsabilità del datore di lavoro (o del dirigente che agisce come tale) per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Questa norma impone un obbligo di garantire un ambiente di lavoro compatibile con la salute e la dignità dei lavoratori, e può integrare una responsabilità contrattuale o extracontrattuale, a seconda dei casi.
**Inquadramento pratico:**
- Se le condotte vessatorie sono di natura più generale, causate dall’inosservanza di obblighi di sicurezza e tutela del lavoratore, si potrebbe configurare una responsabilità ex art. 2087.
- Se invece le condotte sono atti illeciti specifici, tali da causare danno ingiusto al dipendente, e sono imputabili al dirigente in modo autonomo, potrebbe applicarsi l’art. 2043.
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**4. Conclusioni**
- La causa dovrebbe essere rimessa all’udienza pubblica per chiarire se le condotte vessatorie siano attribuibili esclusivamente all’Amministrazione o anche al dirigente in modo autonomo.
- Qualora si accerti l’autonomia del comportamento del dirigente, si dovrà valutare se tali condotte integrino un fatto illecito ai sensi dell’art. 2043 (fatto illecito extracontrattuale) o costituiscano una violazione degli obblighi di tutela ex art. 2087 (obblighi di sicurezza sul lavoro).
- La scelta tra i due articoli dipende dalla natura delle condotte, dalle modalità con cui sono state poste in essere e dal rapporto di causalità tra comportamento e danno subito dal lavoratore.
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