Cassazione 2025- Nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni non mortali, la questione della decorrenza della prescrizione del diritto all’indennizzo è regolata dalla normativa e dalla giurisprudenza di settore, tra cui si evidenzia il principio secondo cui la prescrizione decorre dal giorno in cui si verifica il consolidamento dei postumi permanenti.
**1. Fondamento normativo e giurisprudenziale**
L’articolo 2935 del Codice Civile stabilisce che il diritto si prescrive in dieci anni, salvo diverse disposizioni. Tuttavia, nel contesto dell’assicurazione contro gli infortuni, la prescrizione del diritto all’indennizzo non è sempre immediatamente decorrenza a partire dal fatto dannoso, ma si differenzia in relazione alla natura del danno e alla sua evoluzione nel tempo.
La Cassazione, con diverse pronunce, ha affermato che la decorrenza della prescrizione per il diritto all’indennizzo derivante da infortuni non mortali, in caso di postumi permanenti, decorre dal momento in cui si ha il consolidamento dei postumi stessi.
**2. Significato del consolidamento dei postumi**
Il consolidamento rappresenta il momento in cui si stabilizza la condizione clinica dell’assicurato, ossia quando i postumi permanenti si sono stabilizzati e non sono più suscettibili di miglioramento o peggioramento significativo. Solo a questo punto si può determinare con precisione l’entità del danno permanente e quindi l’ammontare dell’indennizzo dovuto.
**3. Conseguenze pratiche**
Poiché il diritto all’indennizzo si perfeziona al momento del consolidamento, la prescrizione decorre da questa data. Di conseguenza, l’assicurato ha un termine di dieci anni (o diverso, se previsto dal contratto o dalla legge) per agire in giudizio o esercitare il diritto all’indennizzo.
**4. Implicazioni per le parti**
- Per l’assicurato: è importante monitorare il processo di guarigione e richiedere una certificazione medica del consolidamento, affinché possa instaurare l’azione di tutela del diritto all’indennizzo senza rischiare di perdere il diritto per decorso del termine prescrizionale.
- Per l’assicuratore: può sostenere che il termine decorre dal momento del consolidamento, limitando così eventuali richieste di pagamento avanzate anteriormente.
**5. Riepilogo**
In sintesi, nel contesto dell’assicurazione contro gli infortuni non mortali, la prescrizione del diritto all’indennizzo per i postumi permanenti decorre dal giorno in cui si verifica il consolidamento dei postumi stessi. La giurisprudenza consolidata della Cassazione sottolinea che questo momento rappresenta il punto di partenza della prescrizione, consentendo così alle parti di agire in modo più preciso e sicuro rispetto alla decorrenza di tale termine.
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