La decisione relativa alla Cassazione del 2025 riguarda l’inammissibilità del ricorso del rappresentante dell’impresa contro il sequestro degli autovelox approvati dal Ministero ma non omologati si può articolare come segue:
**Contesto normativo e giuridico**
Gli autovelox sono strumenti di rilevamento della velocità utilizzati per il controllo della sicurezza stradale. La loro installazione e funzionamento sono soggetti a specifiche norme di legge e regolamentazione tecnica. In Italia, l’utilizzo di apparecchiature di rilevamento della velocità deve rispettare le prescrizioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché eventuali norme tecniche e di omologazione.
**Criteri di approvazione e omologazione**
Il Ministero può approvare determinati modelli di autovelox, ma questa approvazione non equivale automaticamente all’omologazione, che rappresenta una fase ulteriore di verifica e conformità tecnica, garantendo che l’apparecchiatura sia idonea all’uso e conforme agli standard di sicurezza e affidabilità richiesti. La mancanza di omologazione può invalidare l’efficacia probatoria delle sanzioni basate sui dati rilevati dall’apparecchio.
**La sentenza della Cassazione (2025)**
Nel caso in esame, la Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso del rappresentante dell’impresa contro il sequestro degli autovelox approvati dal Ministero ma non ancora omologati. La motivazione si fonda sui seguenti punti:
1. **Validità dell’approvazione ma non dell’omologazione:**
L’approvazione ministeriale, pur essendo un atto amministrativo importante, non garantisce che l’apparecchio possa essere utilizzato come prova in sede giudiziaria senza l’ulteriore passo dell’omologazione. La mancanza di omologazione può compromettere la validità delle prove raccolte.
2. **Necessità del rispetto delle norme tecniche:**
Le norme tecniche e procedurali richiedono che gli apparecchi siano non solo approvati, ma anche omologati. Se questo requisito non è stato soddisfatto, l’impresa non può opporsi efficacemente al sequestro, perché la validità dell’apparecchio come strumento di prova è in discussione.
3. **Principio di legalità e tutela della sicurezza pubblica:**
Le autorità giudiziarie e amministrative devono garantire che gli strumenti di controllo siano conformi alle norme, per tutelare i diritti dei cittadini e la sicurezza pubblica. La mancanza di omologazione rappresenta un elemento che può invalidare l’efficacia probatoria e giustificare il sequestro.
4. **Ragioni di diritto processuale:**
L’impresa non ha fornito elementi sufficienti a dimostrare che il sequestro fosse illegittimo o che fosse stato commesso un errore di diritto. Pertanto, il ricorso è stato giudicato inammissibile.
**Implicazioni pratiche**
La decisione sottolinea l’importanza di rispettare tutte le fasi di approvazione, omologazione e verifica tecnica degli strumenti di rilevamento della velocità. Per le imprese coinvolte, significa che l’utilizzo di apparecchi non omologati può portare al sequestro e all’invalidità delle prove, con conseguenze rilevanti in ambito sanzionatorio e processuale.
**Conclusioni**
In sintesi, la Cassazione ha confermato che, anche se un autovelox è stato approvato dal Ministero, la sua validità come strumento di prova dipende dall’omologazione. La mancata omologazione legittima il sequestro e rende inammissibile il ricorso dell’impresa, rafforzando l’importanza del rispetto delle norme tecniche e procedurali nel settore del controllo della velocità.
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