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19 maggio 2025

La sentenza della Cassazione del 2025 relativo al diritto d’accesso agli atti assicurativi si colloca all’interno di un quadro giuridico che mira a definire con precisione i limiti e le condizioni in cui il soggetto assicurato o il soggetto interessato può esercitare il diritto di consultazione e duplicazione della documentazione relativa a un sinistro.

 

La sentenza della Cassazione del 2025 relativo al diritto d’accesso agli atti assicurativi si colloca all’interno di un quadro giuridico che mira a definire con precisione i limiti e le condizioni in cui il soggetto assicurato o il soggetto interessato può esercitare il diritto di consultazione e duplicazione della documentazione relativa a un sinistro.

**Principi fondamentali e quadro normativo**

Il diritto d’accesso agli atti amministrativi, tra cui quelli prodotti da compagnie di assicurazione in relazione a un sinistro, è sancito principalmente dall’art. 24 e ss. della legge n. 241/1990, e si integra con i principi stabiliti dal codice civile e dalle norme specifiche sul rapporto assicurativo. La giurisprudenza consolidata, anche a livello di Cassazione, ha più volte ribadito che tale diritto non è illimitato, ma si deve contemperare con altri principi, quali la riservatezza, la tutela del segreto professionale e la necessità di non ostacolare l’attività istruttoria dell’assicuratore.

**Contenuto e limiti del diritto d’accesso**

La pronuncia del 2025 chiarisce che il diritto di accesso agli atti assicurativi si esercita esclusivamente sugli atti già esperiti e ritenuti necessari e sufficienti per la decisione sulla richiesta di indennizzo in sede stragiudiziale. In altre parole, l’assicurato o il soggetto interessato può accedere a quei documenti che sono già stati prodotti dalla compagnia, come rapporti di perizia, atti di liquidazione, comunicazioni, e che costituiscono il fascicolo del sinistro.

**Impossibilità di ottenere ulteriori accertamenti**

La sentenza sottolinea un punto fondamentale: la compagnia di assicurazione non è obbligata a eseguire nuove perizie, accertamenti tecnici o ad acquisire ulteriore documentazione qualora ciò non sia già stato fatto e inserito nel fascicolo. La ragione di questa limitazione risiede nell’esigenza di garantire l’efficienza e la certezza del procedimento, evitando che l’assicurato possa richiedere ripetutamente verifiche o perizie che, di fatto, potrebbero ritardare o ostacolare la conclusione del procedimento.

**Implicazioni pratiche**

In termini pratici, questa decisione comporta che:

- L’assicurato può consultare solo gli atti già in possesso della compagnia e inseriti nel fascicolo del sinistro.
- La richiesta di ulteriori verifiche o accertamenti da parte dell’assicurato non è di per sé sufficiente a ottenere l’accesso a documenti non ancora prodotti o a nuove perizie.
- La compagnia, dal canto suo, non è obbligata ad eseguire ulteriori accertamenti se ritiene che gli atti già disponibili siano sufficienti per la decisione sulla richiesta di indennizzo.

**Conclusioni**

La sentenza del 2025 si inserisce nel solco di una giurisprudenza che mira a bilanciare il diritto di accesso con la necessaria funzione istruttoria dell’assicuratore, chiarendo che l’accesso si limita agli atti già prodotti e che l’eventuale richiesta di nuovi accertamenti deve essere motivata e giustificata, senza che tale richiesta possa bloccare o ritardare indebitamente il procedimento di liquidazione del danno.

Questo chiarimento rappresenta un importante punto di riferimento per i soggetti interessati, i quali devono essere consapevoli che il loro diritto di accesso è circoscritto e che l’ottenimento di nuovi atti o accertamenti richiede specifiche motivazioni e può essere soggetto a limitazioni da parte della compagnia assicurativa.


 

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