Tar 2025-La relazione analizza dettagliatamente le responsabilità emerse durante l’indagine sulla dinamica del sinistro, evidenziando le violazioni del codice della strada attribuite ai conducenti coinvolti.
Per quanto riguarda il veicolo ‘A’ -OMISSIS-, si sottolinea una responsabilità per aver violato specifici articoli del Codice della Strada (C.D.S.):
- Articolo 145, comma 2 e 10, relativo all’’omessa precedenza ai veicoli provenienti da destra, una infrazione che normalmente comporta sanzioni e che può contribuire alla valutazione delle cause dell’incidente.
- Articolo 154, commi 3b e 8, concernente le prescrizioni per la manovra di svolta a sinistra, implicando che il conducente non avrebbe rispettato le regole di svolta, contribuendo così alla dinamica del sinistro.
Per il veicolo ‘B’ -OMISSIS-, la responsabilità è attribuita a violazioni di altri articoli:
- Articoli 141, commi 3 e 8, relativi alla circolazione a velocità non adeguata alle condizioni ambientali, e
- Articoli 141, commi 2 e 11, che riguardano la perdita di controllo del veicolo, indicando che il conducente potrebbe aver guidato a una velocità eccessiva rispetto alle circostanze, perdendo così il controllo.
Inoltre, si evidenzia che il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, che supporta il decreto ministeriale di rigetto, ha valutato l’attendibilità della relazione dei Carabinieri, riconoscendo il suo valore probatorio. Tuttavia, ha concluso che l’infermità del ricorrente non può essere attribuita a fatti di servizio, poiché l’incidente si è verificato in condizioni di grave imprudenza da parte del conducente, con un’eccesso di velocità. Si sottolinea che, se fosse stata rispettata la velocità massima di 30 km/h, l’incidente avrebbe potuto essere evitato o quantomeno avrebbe causato danni minori, rafforzando l’idea che la causa principale dell’incidente sia stata una condotta imprudente piuttosto che un evento riconducibile a cause di servizio.
In sintesi, la relazione e il parere evidenziano come le violazioni del codice della strada e la condotta imprudente abbiano determinato la dinamica del sinistro, e come tali elementi abbiano influito sulla valutazione dell’origine delle conseguenze sulla salute del ricorrente.
Pubblicato il 05/02/2025
N. 00062/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00003/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato .., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in..
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
- del decreto n. 4148 posizione n. .. del Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva - II reparto V divisione – 1^ Sezione, emesso in data 1.4 e notificato l'.e del parere n. .. reso con delibera nell'adunanza n. .. del . del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comitato di verifica per le cause di servizio da considerarsi integralmente riportato nell'atto impugnato, notificato in data .., con il quale veniva decretato il rigetto della domanda di causa di servizio ed equo indennizzo;
- di tutti gli atti preordinati, prodromici, connessi e consequenziali all'impugnato decreto in quanto lesivi degli interessi del ricorrente, anche in quanto non conosciuti al momento della presentazione del presente ricorso
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 la dott.ssa Claudia Micelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data .. e depositato il ..il ricorrente, Luogotenente dell’Esercito italiano, impugna, previa istanza cautelare, il decreto n. .. Posizione n. .. del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva emesso il 10 ottobre., nonché il parere n. .. reso con delibera nell’adunanza n. ..del 7 ottobre del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comitato di verifica per le cause di servizio, con cui è stata rigettata la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta a seguito dell’incidente stradale occorsogli nel tardo pomeriggio del giorno 2.
2. A tale riguardo ed ai fini che qui rilevano, espone che mentre, alla guida del proprio motociclo, faceva rientro dalla sede di servizio al proprio domicilio, percorrendo a .., procedendo nel proprio senso di marcia ed all’interno della propria corsia di pertinenza, in prossimità del civico .. veniva a collisione con un autoveicolo proveniente dal senso opposto di marcia che, effettuando la manovra di svolta a sinistra, intersecava la propria traiettoria.
A seguito dei traumi riportati in conseguenza dell’incidente, la CMO di Padova giudicava il ricorrente affetto da una infermità consistente in “Postumi di frattura di C1 di jefferson e di frattura di condili occipitali in discopatie multiple protrusive del rachide cervicale con focalità erniaria in C5 C6 trattata con posizionamento di sistema di stabilizzazione esterno tipo halo system”.
3. Il provvedimento del Ministero della Difesa in questa sede gravato, facendo proprio il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, ha disposto che l’infermità sofferta dal ricorrente in conseguenza del predetto sinistro, è riconosciuta come non dipendente da causa di servizio, con conseguente diniego di accoglimento dell’istanza di equo indennizzo dal medesimo presentata il ..
4. Sono formulati i seguenti motivi di ricorso, così rubricati:
“I. Eccesso di potere e violazione di legge per incongruità, illogicità, manifesta ingiustizia. Difetto assoluto di motivazione – difetto di istruttoria – erronea valutazione della situazione di fatto – errata considerazione di circostanze di fatto, travisamento dei fatti tali da poter incidere sulla valutazione finale, nonché di non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito”.
Deduce il ricorrente, in estrema sintesi, che la valutazione espressa dal Comitato di verifica per le cause di servizio in merito all’”eccesso di velocità desunto dalla frenata” e la conseguente motivazione posta a base della non dipendenza da causa di servizio dell’infermità, risulterebbero inficiate “da grave errore e travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, irragionevolezza”, difettando altresì “di una precisa e comprensibile esplicitazione dei passaggi logici e motivazionali seguiti”.
L’eccesso di velocità a cui fanno riferimento i citati provvedimenti risulterebbe inoltre smentito dai testimoni e dalla perizia tecnica di parte.
“II. Eccesso di potere per incongruità, illogicità, manifesta ingiustizia. Difetto assoluto di motivazione omessa valutazione della situazione di fatto – omessa valutazione di un fatto determinante – sviamento di potere per travisamento della realtà”.
Deduce parte ricorrente che il Comitato di verifica di cui trattasi avrebbe omesso di considerare il fatto determinante, costituito dalla condotta dell’automobilista, che avrebbe attuato una imprudente manovra di svolta a sinistra e che, in base alle risultanze della predetta perizia di parte, andrebbe considerata quale unica responsabile del sinistro.
“III. Eccesso e sviamento di potere per travisamento della realtà e degli accertamenti risultanti dalla relazione di incidente, difetto assoluto di istruttoria, incoerenza/illogicità, omessa valutazione di un fatto determinante. Difetto di motivazione”.
Deduce il ricorrente che i provvedimenti gravati presentano profili di irragionevolezza, non considerando che un rimprovero colposo deve avere ad oggetto la realizzazione di un fatto che poteva essere evitato mediante l’osservanza della norma cautelare violata, mentre nel caso di specie dalla perizia tecnica di parte risulterebbe che il ricorrente, che viaggiava ad una velocità moderata, “non avrebbe potuto evitare il sinistro, poiché lo spazio totale di arresto risultava superiore allo spazio a disposizione dello stesso”.
“IV. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione dell’art. 1 e 3 della L. n. 241 del 1990. Violazione dei principi di cui all’art. 97 e art. 113 della Costituzione. Violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per sviamento”.
Nella lettura di parte ricorrente, il gravato provvedimento del Ministero della difesa risulterebbe affetto da un vizio motivazionale, essendo basato su un acritico recepimento delle valutazioni contenute nel parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, senza tenere conto della documentazione istruttoria.
5. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio producendo memoria, corredata da documenti, in cui ha diffusamente argomentato sulla legittimità dell’operato dell’Amministrazione statale e sull’infondatezza del ricorso.
6. All’udienza camerale del 22 gennaio 2025, il ricorso, previo avviso alle parti circa la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm., è stato trattenuto in decisione.
7. Va preliminarmente respinta l’istanza istruttoria, concernente:
a) la disposizione “di CTU al fine di determinare la dinamica del sinistro de quo in caso di contestazione”, atteso che la completa ricostruzione dei fatti è contenuta nella Relazione Incidente Stradale Prot. ./2023 della Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia – Compagnia di Spilimbergo – N.O.R.M. – Aliquota Radiomobile, alle cui risultanze ha fatto riferimento il Comitato di verifica nella formulazione del parere di competenza;
b) la disposizione di “CTU medico legale in caso di contestazione”, non risultando contestata l’infermità patita dal ricorrente in conseguenza dell’incidente di cui trattasi;
c) l’ammissione di prova per testi, la quale risulta inammissibile, in quanto ai soggetti indicati quali testimoni, che, come riportato nella parte narrativa del ricorso, hanno dichiarato di viaggiare sul veicolo a “5/6 metri dietro la Y10” e che “sopraggiungeva a bassa velocità una moto sulla corsia opposta” e “la Y10 ha svoltato con manovra incerta alla sua sx invadendo la corsia opposta”, viene chiesto di esprimere valutazioni e giudizi, che, con evidenza, risultano non di competenza dei testi;
d) l’acquisizione al giudizio del prontuario per le annotazioni e gli accertamenti relativi all’incidente stradale per cui è giudizio della Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia, Compagnia di Spilimbergo, N.O.R.M. Aliquota Radiomobile ed i suoi allegati (planimetrico, materiale fotografico, etc.), non risultando necessaria ai fini del decidere.
Ad abundantiam, va rilevato come la predetta Relazione incidente stradale dei Carabinieri evidenzi che “fra gli astanti presenti sul punto non venivano reperite e non si palesavano persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare l’accaduto”.
8. Nel merito il ricorso è infondato.
9. Va premesso che, per la costante giurisprudenza:
- la disciplina vigente in materia di dipendenza da causa di servizio ed equo indennizzo configura il Comitato di verifica, competente ad esprimere il parere sulla sussistenza della predetta dipendenza, come un organo amministrativo decidente dotato di competenza esclusiva, che si esprime sulla base di valutazioni tecniche: il D.P.R. n. 461 del 2001 dispone che l’Autorità amministrativa che acquisisce il parere del predetto Comitato è tenuta ad uniformarvisi, in quanto obbligatorio e vincolante, salva la facoltà di formulare – una sola volta – una motivata richiesta di riesame;
- nell’eventuale fase dell’impugnazione giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, il parere del Comitato, espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti o manifesta illogicità, non potendo il giudice amministrativo sostituire le proprie valutazioni a quelle effettuate dalle competenti autorità, in sede amministrativa (Cons. Stato, Sez VI 8 ottobre 2019 n. 6778; Sez. IV, 23 settembre 2019, n. 6305; Sez. IV, 17 giugno 2019, n. 4027; IV, 25 marzo 2019, n. 1952; Sez. IV, 25 febbraio 2019, n. 1297; Sez. III, 4 settembre 2013, n. 4426; Sez. III, 18 aprile 2013, n. 2195; Sez. III, 23 maggio 2013, n. 2806; Sez. VI, 18 agosto 2009 n. 4955).
10. Venendo al merito della questione, i presupposti che la giurisprudenza ha delineato per il riconoscimento della causa di servizio in caso di infortunio in itinere nel tragitto tra casa e lavoro consistono: a) nella sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisca per l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; b) nella sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; c) nella necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto della possibilità di soggiornare in luogo diverso dalla propria abitazione, purché la distanza tra tali luoghi sia ragionevole; d) nell'assenza in capo al dipendente di un comportamento di guida in violazione di norme fondamentali del codice della strada, diversamente potendosi integrare un aggravamento del rischio tutelato, talmente esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la stessa in radice.
10.1 Costituisce altresì orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo cui in caso di infortunio in itinere, ai fini di una valutazione della sussistenza della relazione di strumentalità tra l'attività nella quale è occorso l'infortunio ed il servizio, deve accedersi a criteri valutativi estremamente rigorosi nel considerare l'evento dannoso come verificatosi nel tragitto di provenienza o in direzione del luogo di lavoro.
In particolare, va verificata l'ipotesi dell'infortunio in itinere allorché il fatto invalidante sia avvenuto fuori dai locali di ufficio, durante un percorso esterno imposto da ragioni di servizio e purché al verificarsi dell'incidente non abbia concorso il dipendente con iniziative colpose o ingiustificate o con imprudenza grave, in quanto la responsabilità (seppur concorrente) del dipendente, acclarata nel determinismo causale dell'infortunio, pone l'evento al di fuori della tutela pubblicistica di cui si tratta (Cons. Stato Sez. IV, 4 settembre 2019, n. 6091; nello stesso senso cfr. T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, 13 luglio 2020, n. 729; TAR Liguria Sez I, 20 giugno 2022 n. 507).
11. Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione agli atti si evince che l’evento occorso al ricorrente si pone al di fuori della tutela prevista.
Le risultanze della precitata Relazione dei Carabinieri consentono infatti di ascrivere alla parziale responsabilità del ricorrente l’evento occorso, contenendo l’esplicito riferimento alla responsabilità a carico del medesimo, che ha condotto anche all’applicazione di sanzioni amministrative per violazione di norme del Codice della strada.
Detta Relazione contiene la puntuale descrizione dei fatti, che hanno visto coinvolti l’autovettura A) ed il motociclo B) del ricorrente, nei termini di seguito esposti.
Circa le tracce di frenata del motociclo condotto dal ricorrente, che, insieme a quelle di caduta, costituiscono i dati essenziali per la ricostruzione della dinamica del sinistro, i Carabinieri hanno rilevato che: “Al suolo, ben evidenti ed in buono stato di conservazione, erano visibili tracce di frenata della lunghezza di m. 2,20, di forma stretta, di intensità continua, con andamento rettilineo tendente a destra rispetto l’asse della carreggiata relativi al veicolo ‘B’ e i segni della caduta del conducente dello stesso mezzo avvenuta prima dell’impatto con il veicolo ‘A’ e rilevati a circa 12 metri dall’inizio della frenata e a circa 2 dall’autovettura”.
La Relazione prosegue evidenziando che: “sulla base dei rilievi foto planimetrici eseguiti, dalle dichiarazioni rese dalle parti coinvolte, la dinamica del sinistro si può così ragionevolmente ricostruire: il giorno 22 giugno 2023, verso le ore 16.50 circa, il veicolo ‘A’ autovettura Autobianchi Y10 targa -OMISSIS- condotto da -OMISSIS-, stava procedendo regolarmente lungo via Roma in località . con direzione di marcia .. Giunto in prossimità del civico 26 posto alla sua sinistra, dovendo svoltare dalla predetta parte, per accedere alla strada senza uscita, privata, che porta alla propria abitazione, rallentava e procedeva con la manovra di svolta senza concedere la precedenza al veicolo ‘B’ motociclo Yamaha -OMISSIS- condotto da -OMISSIS-, che sopraggiungeva nel senso opposto di marcia (C.). Il conducente del veicolo ‘B’, proveniente dal centro cittadino di Travesio, percorreva la stessa via Roma con direzione di marcia . e dopo aver superato la strettoia regolarmente segnalata, intravedeva a circa 15/16 metri il veicolo ‘A’, che nell’effettuare la manovra precedentemente descritta, intersecava la propria traiettoria. Quindi, per evitare l’impatto frontale, tentava di arrestare la corsa del motociclo frenando insistentemente (percorrendo circa 2,20 metri in frenata come emerso dalle tracce rinvenute al suolo), perdendo l’equilibrio e cadendo al suolo a circa 2 metri dal veicolo ‘A’. Dopo la caduta, il motociclo scivolava, andando a collidere contro la fiancata laterale destra del veicolo ‘A’, terminando la corsa nella posizione statica rilevata. In conseguenza della caduta, il conducente del motociclo ‘B’ urtava violentemente con il casco contro la portiera anteriore destra del veicolo ‘A’. (…) Da quanto emerso si può affermare che il veicolo ‘A’ non usava la massima prudenza nell’effettuare la manovra di svolta a sinistra, intersecando la traiettoria del veicolo ‘B’ e omettendo di dargli la prescritta precedenza. Tuttavia, considerata la localizzazione e la lunghezza delle tracce di frenata originate dal veicolo ‘B’, nonché le tracce di caduta rilevate a pochi metri di distanza dal veicolo ‘A’, si può ipotizzare che il conducente del veicolo ‘B’, nell’attraversare il centro abitato (limite di velocità 30 km/h regolarmente segnalato) e aver superato la strettoia (regolarmente segnalata) ometteva di ridurre la velocità in prossimità dell’attraversamento pedonale (regolarmente segnalato), trovandosi davanti (a circa 15/16 metri) il veicolo ‘A’. Nel tentativo di evitare l’impatto frontale, il conducente frenava insistentemente, perdendo il controllo del motociclo, cadendo al suolo e terminando la corsa contro il veicolo ‘A’, che stava completando la manovra di svolta”.
La Relazione ha inoltre precisato che “a seguito dello studio della dinamica del sinistro, si evidenziano responsabilità a carico del conducente del veicolo ‘A’ -OMISSIS-, in ordine alla violazione degli articoli 145 c. 2 e c. 10 del C.D.S. (Omessa precedenza ai veicoli provenienti da destra); 154 c. 3b e c. 8 del C.D.S. (Inosservanza prescrizioni per la manovra di svolta a sinistra); - conducente del veicolo ‘B’ -OMISSIS-, in ordine alla violazione degli articoli: 141 c. 3 e c. 8 del C.D.S. (circolazione a velocità non commisurata alle situazioni ambientali); 141 c. 2 e c. 11 del C.D.S. (perdita di controllo del veicolo)”.
12. Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, che rappresenta il supporto motivazionale del decreto ministeriale di rigetto in questa sede gravato, ha tenuto conto dell’indiscutibile valore probatorio della Relazione dei Carabinieri, evidenziando che l’infermità da cui è affetto il ricorrente “non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto le circostanze di modo (grave imprudenza), in cui si è verificato l’incidente, escludono la possibilità di riconoscerlo come causa di servizio in ragione che l’eccesso di velocità desunto dalla frenata abbia di fatto determinato il verificarsi dell’evento in considerazione che qualora fosse stata rispettata la velocità di 30 km/h, l’evento si sarebbe potuto evitare e comunque non avere le conseguenze lesive che si sono verificate”.
13. Ciò posto, rileva il Collegio che, tenuto conto delle censure formulate, non emerge alcun elemento che possa indurre a ritenere inadeguata la valutazione del Comitato di verifica per le cause di servizio, posta a base del contestato provvedimento di diniego del Ministero della Difesa, che ha evidenziato la sussistenza di una “grave imprudenza” addebitabile al ricorrente.
14. Va innanzitutto evidenziato che, come condivisibilmente dedotto dalla difesa erariale, la rappresentazione dei fatti contenuta nel ricorso non corrisponde a quanto riportato nella precitata Relazione di incidente stradale dei Carabinieri.
14.1 Parte ricorrente afferma infatti di aver impattato dapprima sulla fiancata destra dell’autovettura e successivamente sul manto stradale, mentre nella Relazione si evidenzia che la caduta stessa si è verificata prima dello scontro con la fiancata dell’auto, per la perdita di controllo del mezzo (che ha condotto all’irrogazione al ricorrente della sanzione di cui all’art. 141 c. 2 e c. 11 del Codice della strada).
Circostanza che non risulta peraltro smentita dalla perizia di parte, ove si fa riferimento ad “un moto scomposto del motociclo che si coricava a terra ed urtava il veicolo stesso”.
14.2 In merito alla contestazione relativa alla “circolazione a velocità non commisurata ai luoghi” (rappresentati da centro abitato, con limite di velocità pari a 30 km/h, ed in più, in prossimità di attraversamento pedonale), va rilevato quanto segue.
Prendendo come dato di fatto incontestabile (e non contestato) che la distanza tra il punto di inizio della frenata ed il punto d’urto, siccome accertato dai rilievi dei Carabinieri, è pari a 14 metri (12 più 2, come indicato a pag. 2 della Relazione), in base alla formula matematica convenzionalmente applicabile (appartenente al notorio) risulta dimostrato che alla velocità di 30 km/h sono necessari meno di 5 metri per arrestare il mezzo in condizioni normali, quali erano quelle al momento dell’incidente, così come descritte dai Carabinieri (Fondo stradale: asciutto; Illuminazione: luce diurna; Particolarità strada: rettilineo; Pavimentazione: asfaltata; Condizioni meteorologiche: sereno; Condizioni del traffico: scarso; Visibilità: buona) e anche alla velocità di 50 km/h servono meno dei 14 metri che il ricorrente – in base ai rilievi degli organi accertatori – aveva a disposizione per fermarsi.
Un tanto conferma che le conclusioni a cui sono pervenuti i Carabinieri (e di cui ha tenuto conto il Comitato di verifica per le cause di servizio nell’emissione del parere di competenza) e cioè che il motociclo condotto dal ricorrente procedesse al momento dell’inizio della frenata ad una velocità superiore a 30 km/h, costituisce una stima attendibile e non una mera supposizione.
14.3 Risulta pertanto non condivisibile, alla luce dei rilievi effettuati dai Carabinieri, l’affermazione contenuta nella perizia di parte secondo cui la distanza di 14 metri tra il punto di inizio della frenata ed il punto d’urto non sarebbe stata sufficiente per consentire al ricorrente di fermarsi, neppure se avesse circolato alla velocità di 30 km/h.
14.4 Né, d’altra parte, riveste utilità ai fini del decidere l’indicazione contenuta nella predetta perizia del parametro EES (Energy Equivalent Speed) per il “Veicolo B = 15 km/h” (e per il “Veicolo A = 10 Km/h”), non identificando il medesimo la velocità del motociclo al momento di inizio della frenata, bensì semmai solo quella al momento dell’impatto dopo aver percorso ben 14 metri in decelerazione forzata, diversamente da quanto affermato in ricorso (secondo cui la perizia tecnica di parte “ha calcolato la velocità dei due mezzi dimostrando da un punto di vista tecnico che il motociclo aveva una velocità di 15 km/h con il limite di 30 km/h”).
15. L’avversato parere del Comitato tecnico, che ha ritenuto l’infermità del ricorrente non dipendente da causa di servizio, in quanto la grave imprudenza dello stesso (che trova fondamento negli elementi istruttori acquisiti al procedimento, in piena coerenza con la ricostruzione dei fatti resa dagli organi accertatori) ha reciso il nesso causale tra l’evento e l’attività di servizio, ed il successivo decreto ministeriale che lo ha recepito, risultano pertanto immuni dai vizi prospettati.
16. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso va pertanto respinto in quanto infondato.
17. Le spese di lite possono essere integralmente compensate, sussistendo giusti motivi alla luce della peculiarità della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
Claudia Micelli, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Claudia Micelli | Carlo Modica de Mohac di Grisi' | |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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