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28 aprile 2025

Tar 2025-NCC con targhe straniere a Roma e la sentenza del TAR del 2025

 

Tar 2025-NCC con targhe straniere a Roma e la sentenza del TAR del 2025

Nel 2025 si è assistito a un'importante controversia tra il Comune di Roma e la società slovena ........ .... riguardante l’accesso alle ZTL e alle corsie preferenziali per veicoli NCC con targhe straniere. La vicenda evidenzia le problematiche giuridiche legate alla libertà di stabilimento europea, alle autorizzazioni locali e alle competenze amministrative nel settore del trasporto privato non di linea.

Contesto e fatti salienti
A inizio 2025, l’azienda slovena ha presentato richiesta a Roma Servizi per la Mobilità di poter accedere alle zone a traffico limitato (ZTL) e alle corsie preferenziali della Capitale, operando con veicoli NCC con targhe straniere. La richiesta è stata respinta il 3 febbraio 2025, motivando che tali veicoli, pur aventi autorizzazioni in Slovenia, non possedevano i permessi comunali necessari per circolare in modo prioritario o esclusivo nel territorio romano.

L’azienda ha quindi impugnato il provvedimento davanti al Tar del Lazio chiedendo la sospensiva, ma questa è stata rigettata, consolidando di fatto la posizione del Comune.

Motivazioni del Comune di Roma
Il Comune ha giustificato il proprio rifiuto sostenendo che i veicoli in questione, pur essendo NCC autorizzati in Slovenia, operano in Italia senza le autorizzazioni locali richieste per legge. In particolare, si sottolinea che l’attività di NCC richiede autorizzazioni comunali specifiche, indipendentemente dalla presenza di autorizzazioni estere, in quanto la normativa nazionale e locale disciplina in modo esclusivo il settore.

L’azienda slovena sosteneva di voler applicare il principio della “libertà di stabilimento” garantita dall’Unione Europea, che permette alle imprese di operare all’interno degli Stati membri senza discriminazioni. Tuttavia, questa tutela si scontra con le norme nazionali italiane e con le competenze del Comune di Roma, che ha il diritto di regolamentare il traffico e le autorizzazioni sul proprio territorio.

Precedenti e quadro normativo
La vicenda si inserisce in un contesto più ampio di discussione sulla libertà di stabilimento e di prestazione di servizi nel mercato europeo. La società aveva già tentato di ottenere l’immatricolazione di un veicolo in Italia, ma il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) aveva respinto la richiesta, ribadendo che l’attività di NCC richiede autorizzazioni comunali specifiche.

Il ricorso al Consiglio di Stato nel 2021, riguardante un fermo amministrativo e sequestro di un veicolo sloveno operante in Roma, aveva confermato che l’attività di NCC deve rispettare le normative locali, e non può essere svolta semplicemente sulla base di autorizzazioni estere.

Impatti e considerazioni
La sentenza del TAR del 2025 conferma che le autorità italiane, e in particolare il Comune di Roma, hanno margini di discrezionalità nel regolamentare il traffico e le autorizzazioni per i veicoli NCC, anche quelli con targhe straniere. La tutela della mobilità sostenibile, la sicurezza stradale e il rispetto delle normative locali prevalgono sui principi di libertà di stabilimento quando si tratta di accesso alle infrastrutture urbane come ZTL e corsie preferenziali.

Conclusioni
La decisione del TAR rafforza il principio che le imprese di NCC con targhe straniere devono ottenere le autorizzazioni locali per operare nel territorio di Roma, anche se sono riconosciute come autorizzate in altri Paesi europei. La tutela delle norme locali e la gestione del traffico urbano continuano a essere prioritarie rispetto alle pretese di libera circolazione in ambito europeo per i servizi di trasporto non di linea.

Questo caso rappresenta un precedente importante per la regolamentazione dei veicoli con targhe straniere nelle grandi città italiane, sottolineando la necessità di un equilibrio tra libertà di stabilimento e competenze delle autorità locali nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie.




Pubblicato il 24/04/2025
N. 02343/2025 REG.PROV.CAU.
N. 03753/2025 REG.RIC.           
 
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3753 del 2025, proposto da ........ ...., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato .... ...., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro
Roma Servizi per la Mobilità s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Cornacchia e Maria Salucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rodolfo Murra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Associazione Tutela Legale Taxi, .., Ugl Taxi, .., Federtaxi Cisal, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato .., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via ..;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dei provvedimenti di Roma Servizi per la Mobilità s.r.l. del 3.2.2025 (prot. n. RSM-…) e del 20.2.2025 (prot. n. RSM-..), con i quali sono state rigettate le richieste per l’accesso alle ZTL e alle corsie preferenziali di Roma capitale presentate dalla ........ .... nonché degli atti ad essi presupposti, connessi e consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2025 la dott.ssa Annamaria Gigli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Evidenziato che parte ricorrente agisce per l’annullamento, previa sospensiva, dei provvedimenti di Roma Servizi per la Mobilità s.r.l., indicati in epigrafe, con i quali sono state rigettate le sue richieste per l’accesso alle ZTL e alle corsie preferenziali di Roma Capitale (v. ricorso e allegati);
Ritenuto che:
- l’istanza cautelare avanzata con il ricorso introduttivo non è corredata da alcun pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati, durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, trattandosi di un paventato danno di carattere meramente patrimoniale;
- deve, di conseguenza, essere respinta la domanda cautelare proposta mancandone i presupposti di legge ai sensi dell’art. 55 c.p.a.;
Le spese della presente fase sono liquidate come in dispositivo ai sensi dell’art. 57 c.p.a. in applicazione del principio della soccombenza a favore di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., mentre sono compensate con le altre parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) respinge la richiesta misura cautelare.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese della presente fase cautelare in favore di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. che liquida in € 500,00 oltre accessori di legge; compensa le spese con le altre parti.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Eleonora Monica, Presidente FF
Igor Nobile, Primo Referendario
Annamaria Gigli, Referendario, Estensore
         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Annamaria Gigli        Eleonora Monica
         
         
         
IL SEGRETARIO

 

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