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26 aprile 2025

La sentenza della Cassazione n. 15818 del 2025 si inserisce nel contesto della disciplina delle condizioni di procedibilità, in particolare riguardo alla manifestazione della volontà punitiva della persona offesa e alla natura della querela in relazione ai reati perseguibili d’ufficio o su querela.

 

La sentenza della Cassazione n. 15818 del 2025 si inserisce nel contesto della disciplina delle condizioni di procedibilità, in particolare riguardo alla manifestazione della volontà punitiva della persona offesa e alla natura della querela in relazione ai reati perseguibili d’ufficio o su querela.

**Contesto normativo e rilevanza della riforma “Cartabia”**

Con l’entrata in vigore del Dlgs 150/2022, noto come la “riforma Cartabia”, sono state apportate significative modifiche al sistema penale, tra cui la disciplina delle condizioni di procedibilità di taluni reati. In particolare, si è chiarito che, per alcuni reati originariamente perseguibili d’ufficio, la possibilità di procedere si configura anche mediante la manifestazione della volontà della persona offesa, che può manifestarsi con la presentazione di una querela.

**La volontà punitiva tardivamente manifestata**

Prima di questa riforma, per reati perseguibili d’ufficio, la condizione di procedibilità spesso si riteneva sussistente indipendentemente dalla volontà della persona offesa, poiché il procedimento era avviato d’ufficio. Tuttavia, con le nuove disposizioni, si è chiarito che, anche nei casi di reati che sono diventati procedibili a querela a seguito della riforma, la manifestazione tardiva della volontà punitiva può comunque essere considerata come una forma di presentazione della querela.

La sentenza precisa che, in tali contesti, la volontà manifestata dalla persona offesa, anche se tardiva, equivale a una presentazione di querela, e ciò indipendentemente dalla tempestività con cui essa viene formulata. La ragione di questa interpretazione risiede nel fatto che la tardività si configura come un’“irregolarità” procedurale riferibile a un momento anteriore in cui la richiesta di querela non era ancora richiesta ai fini di procedibilità.

**Condizioni di procedibilità e irregolarità**

In altre parole, la Cassazione sottolinea che la mancata tempestiva presentazione della querela, in presenza di una manifestazione tardiva della volontà punitiva, non può determinare l’inefficacia o l’improcedibilità del procedimento, perché tale irregolarità riguarda un momento procedimentale precedente rispetto alla fase in cui la querela diventa requisito di procedibilità.

**Implicazioni pratiche**

La pronuncia ha un’importante valenza interpretativa: in presenza di una volontà punitiva tardiva, questa può comunque essere considerata come una formale presentazione di querela, purché si tenga conto che la sua tardività non pregiudica il procedimento, in quanto si tratta di un’irregolarità rispetto a un momento procedurale che non richiedeva ancora la presentazione della querela.

**Conclusioni**

In sintesi, la Cassazione n. 15818/2025 chiarisce che:

- La volontà punitiva manifestata tardivamente dalla persona offesa, in relazione a reati d’ufficio diventati procedibili a querela per effetto della riforma “Cartabia”, equivale a una presentazione di querela.
- La tardività della manifestazione non rileva ai fini dell’irregolarità, poiché essa concerne un momento procedimentale antecedente in cui la querela non era richiesta per la procedibilità.
- Questa interpretazione favorisce una lettura più flessibile e garantista delle condizioni di procedibilità, riconoscendo alla volontà tardiva un effetto equipollente alla presentazione formale della querela.

In definitiva, la sentenza conferma che, in questo nuovo quadro normativo, la volontà punitiva tardivamente manifestata non può essere considerata un ostacolo all’avvio o alla prosecuzione del procedimento, contribuendo a chiarire le modalità di applicazione della riforma “Cartabia” in materia di condizioni di procedibilità.

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