La pronuncia della Cassazione n. 15805 del 2025 affronta un aspetto fondamentale relativo alle modalità di notificazione degli atti processuali penali, in particolare quando si verifica l’impossibilità di notificare all’imputato al domicilio dichiarato o eletto.
**Analisi dettagliata della motivazione e dell’orientamento della Corte:**
1. **Contesto normativo di riferimento:**
L’articolo 161, comma 4, del Codice di Procedura Penale (Cpp) disciplina la possibilità di eseguire la notificazione presso il difensore dell’imputato, qualora non sia possibile procedere nei modi ordinari. In questa ipotesi, l’ufficiale notificatore può procedere conformemente alla procedura prevista, che prevede la consegna dell’atto al difensore.
2. **Impossibilità di notificazione al domicilio dichiarato o eletto:**
La Cassazione chiarisce che l’impossibilità di notificare presso il domicilio dichiarato o eletto dall’imputato non si configura esclusivamente quando l’ufficiale notificatore non riesca a trovare l’imputato o a consegnargli l’atto. Essa può anche sussistere nel caso in cui l’imputato sia temporaneamente assente al momento del tentativo di notificazione o quando sia di difficile individuazione il luogo di domicilio, senza che ciò comporti di per sé l’irreperibilità dell’imputato.
3. **Temporanea assenza e difficoltà di individuazione:**
La sentenza evidenzia che la temporanea assenza dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore, oppure la difficoltà di individuare con certezza il luogo del domicilio, sono fattori che integrano la condizione di impossibilità di notificare.
Importante è sottolineare che non è necessario condurre indagini approfondite o accertamenti che dimostrino l’irreperibilità dell’imputato. La mera assenza temporanea o la complessità nell’individuare il domicilio sono sufficienti a legittimare l’esecuzione della notificazione presso il difensore, secondo la procedura prevista dall’articolo 161, comma 4, Cpp.
4. **Differenza rispetto all’impossibilità totale di notificare:**
Se invece la notificazione non può essere eseguita nei modi ordinari e non si riesce comunque a procedere secondo le modalità alternative (ad esempio, presso il domicilio dichiarato o eletto), allora diventa necessario adottare le misure di indagine atte a verificare l’irreperibilità dell’imputato, prima di procedere con le modalità alternative di notificazione.
**Implicazioni pratiche e interpretative:**
La pronuncia chiarisce che, nel contesto delle notifiche, non si richiede un’indagine approfondita sulla irreperibilità dell’imputato quando si verifica una temporanea assenza o una difficoltà di individuazione del domicilio. Ciò semplifica le procedure e consente al giudice o all’ufficiale notificatore di procedere più agevolmente in queste ipotesi, garantendo comunque il rispetto del principio di tempestività e effettività della notificazione.
**In conclusione:**
La Cassazione n. 15805 del 2025 ribadisce che l’impossibilità di notificare presso il domicilio dichiarato o eletto può derivare anche da cause transitorie quali l’assenza temporanea o la difficoltà di individuazione, senza che ciò richieda l’accertamento dell’irreperibilità dell’imputato. La procedura alternativa prevista dall’articolo 161, comma 4, del Cpp, può quindi essere validamente adottata in tali circostanze, favorendo l’efficacia del procedimento e la regolare instaurazione del contraddittorio.
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