La sentenza della Cassazione n. 15785 del 2025 riguarda un tema centrale nel diritto di famiglia e nel diritto penale: l’obbligo di mantenimento del minore e le conseguenze penali della sua violazione, alla luce del principio del "best interest of the child" (migliore interesse del minore).
**Contesto normativo e principi di fondo**
La pronuncia si inserisce in un quadro normativo articolato, che vede coinvolti:
- **L’articolo 570-bis del Codice Penale**, che sanziona penalmente la mancata corresponsione del mantenimento dovuto ai figli.
- **Gli articoli 2 e 30 della Costituzione**, che riconoscono e tutelano i diritti dell’individuo, tra cui il miglior interesse del minore come principio fondamentale.
- **L’articolo 315-bis del Codice Civile**, che disciplina l’obbligo di mantenimento del figlio e il suo carattere imperativo, anche in caso di separazione o divorzio.
Inoltre, si considerano anche fonti internazionali e convenzioni, come la Convenzione sui diritti del bambino, che ribadisce l’importanza di garantire il benessere e il miglior interesse del minore.
**Il principio del "best interest of the child"**
Il principio del miglior interesse del minore è immanente all’ordinamento interno e internazionale e rappresenta un cardine nel trattamento delle questioni familiari. La sentenza sottolinea come questo principio non possa essere aggirato o bypassato mediante strategie come:
- Donazioni o regalie da parte di terzi;
- Interventi di soggetti terzi che si sostituiscano al genitore obbligato.
Questi strumenti, infatti, **non riducono la gravità e offensività dell’illecito penale** rappresentato dalla mancata corresponsione del mantenimento. In altre parole, anche se terzi si impegnano a fornire supporto o "sostituiscono" il genitore moroso, ciò non può essere visto come una valida giustificazione o attenuante per l’omissione dell’obbligo legale.
**La rilevanza della condotta del debitore**
La sentenza evidenzia che **l’illecito penale si configura soprattutto quando il mancato versamento esprima una “precisa ed ostinata deliberazione di non versare”**, cioè una volontà espressa e persistente di non adempiere all’obbligo di mantenimento. Questo aspetto è fondamentale:
- Non si tratta di un mancato pagamento occasionale o per cause oggettive (ad esempio, difficoltà temporanee);
- Ma di una scelta deliberata e ostinata di non rispettare l’obbligo, con la consapevolezza delle conseguenze.
**Impatto pratico e giurisprudenziale**
La pronuncia rafforza il principio secondo cui il rispetto dell’obbligo di mantenimento non può essere eluso né mediante stratagemmi né tramite l’intervento di terzi, se questi ultimi non assumono una funzione sostitutiva effettiva e legittima, ma semplicemente come "scappatoia". La condotta del debitore, quindi, deve essere valutata con attenzione, soprattutto quando mostra una volontà ostinata di non adempiere.
**Conclusioni**
In sintesi, la Cassazione n. 15785/2025 ribadisce che:
- La violazione dell’obbligo di mantenimento del minore, prevista dall’articolo 570-bis Cp, è penalmente sanzionabile e non può essere neutralizzata o attenuata attraverso donazioni o interventi di terzi.
- Il principio del "best interest of the child" impone di garantire che il minore riceva quanto dovuto, senza che si possano adottare stratagemmi per eludere tale obbligo.
- La volontà deliberata e ostinata di non pagare rappresenta un elemento aggravante e rende più grave la condotta del debitore.
Questa sentenza rafforza quindi il ruolo del diritto penale come strumento di tutela dei diritti del minore e sottolinea l’importanza di interpretare l’obbligo di mantenimento come un principio inderogabile e prioritario, che non può essere bypassato con mezzi fraudolenti o impropri.
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