La sentenza della Cassazione n. 5839 del 2025 fornisce una rilevante precisazione in tema di assegno di reversibilità a favore dell'ex coniuge divorziato. Secondo la Corte, nell'assegnazione dell'assegno di reversibilità, un elemento significativo da considerare è l'entità dell'assegno di divorzio che l'ex coniuge percepisce. Questo perché, come stabilito dalla Cassazione, l'assegno di reversibilità non è solo una questione patrimoniale, ma ha una finalità solidale, volta a compensare la perdita del sostegno economico derivante dalla morte del coniuge.
In altre parole, l'importo dell'assegno di divorzio, che rappresenta già una forma di sostegno economico all'ex coniuge, deve essere tenuto in considerazione nel determinare l'assegno di reversibilità, in quanto entrambe le prestazioni hanno una finalità solidale. La Cassazione ha così rafforzato l'idea che l'assegno di reversibilità non possa essere attribuito in modo automatico e separato dall'assegno di divorzio, ma debba essere valutato in relazione al contesto economico e alle esigenze di tutti gli aventi diritto, in un'ottica di equità e di tutela dei bisogni economici derivanti dalla perdita del sostegno del coniuge defunto.
Questa sentenza, quindi, introduce un criterio di valutazione più complesso e integrato, che tiene conto sia delle esigenze individuali dell'ex coniuge sia del quadro complessivo della solidarietà economica tra i coniugi anche dopo la separazione o il divorzio.
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