Corte
dei Conti 2025-la pronuncia riguarda un aspetto legale legato alla
normativa dei Carabinieri, in particolare alla disciplina del
"moltiplicatore contributivo" e della "ausiliaria". In sintesi, viene
sottolineato che la richiesta del soggetto non può essere accolta
favorevolmente in quanto egli tenta di interpretare il moltiplicatore
contributivo come un sostituto dell'ausiliaria, quando in realtà il
legislatore l'ha concepito come un istituto alternativo.
Il
"moltiplicatore contributivo" è un beneficio che viene concesso a chi,
nel contesto militare, ha bisogno di un'integrazione pensionistica o
contributiva. Tuttavia, l'accesso a questo beneficio è subordinato al
fatto che il militare sia idoneo fisicamente e psicologicamente per
essere richiamato in servizio, come previsto dall'articolo 993 del
Codice dell'Ordinamento Militare (C.O.M.), il che implica che il
militare non sia stato collocato a riposo per inidoneità assoluta al
servizio.
L'ausiliaria, infatti, rappresenta una forma di servizio
"sospeso", in cui il militare può essere richiamato in servizio in base
alle necessità, mentre il moltiplicatore contributivo, seppur legato ad
aspetti pensionistici, ha finalità diverse e non si sovrappone
all'ausiliaria.
In questo contesto, l'istanza avanzata dal soggetto
non risulta conforme alla legge, in quanto cerca di aggirare il
principio per cui l'ausiliaria e il moltiplicatore contributivo sono
istituti distinti.
https://drive.google.com/file/d/1rI1ajI2BIKZeJN5wXAzNjlToELpn-smR/view?usp=sharing
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