1. **Contesto e Oggetto della Controversia**
- Il caso riguarda l’interpretazione e l’applicazione dell’art. 6-bis del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, che prevede una maggiorazione di sei scatti stipendiali nel calcolo del TFS.
- Xxxxx Xxxxx, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri, ha chiesto l’accertamento di questa maggiorazione, che secondo lui dovrebbe essere inclusa nella base di calcolo del TFS, e ha impugnato il diniego dell’INPS.
2. **Normativa di Riferimento e Interpretazione**
- La normativa principale coinvolta è l’art. 6-bis del d.l. 387/1987, che prevede la maggiorazione di sei scatti stipendiali nel calcolo del TFS per specifiche categorie di dipendenti pubblici.
- Si evidenzia che l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 attribuisce tali aumenti in aggiunta alla base pensionabile, ma questa disposizione si riferisce esclusivamente al calcolo della pensione e non necessariamente al TFS.
- La distinzione tra base di calcolo della pensione e quella del TFS è centrale: l’inclusione di aumenti stipendiali nel TFS deve essere chiaramente prevista dalla normativa di riferimento.
3. **Analisi della Disposizione Normativa**
- La norma citata stabilisce che gli aumenti siano attribuiti in aggiunta alla base pensionabile e si riferisce all’art. 13 del d.lgs. n. 503/1992, che disciplina l’importo della pensione.
- La normativa specifica che tali aumenti sono stati pensati per il calcolo della pensione e non automaticamente per il TFS, a meno che non sia espressamente previsto.
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1. **Applicazione dell’art. 6-bis del d.l. 387/1987**
Il Consiglio di Stato conferma che il contenuto dell’art. 6-bis del decreto-legge 387/1987 è applicabile al caso in esame. La sentenza sottolinea che questa applicazione non costituisce un’interpretazione estensiva in contrasto con l’art. 81 della Costituzione italiana, che disciplina il principio di copertura finanziaria e il rispetto del vincolo di bilancio. La decisione si basa anche sul fatto che il legislatore ha una certa discrezionalità nel determinare le prestazioni sociali, e questa discrezionalità non può essere considerata irragionevole senza argomentazioni sufficienti.
2. **Principio di discrezionalità del legislatore**
Il principio di discrezionalità consente al legislatore di stabilire le modalità e gli importi delle prestazioni sociali, e questa scelta può essere contestata solo se appare manifestamente irragionevole. Nel caso specifico, non sono stati presentati argomenti che dimostrino l’irragionevolezza dell’applicazione dell’art. 6-bis.
3. **Beneficio per l’appellato**
Il Consiglio di Stato riconosce che l’appellato, già militare dell’Arma dei Carabinieri, ha diritto a beneficiare dell’istituto previsto dall’art. 6-bis del d.l. 387/1987, come già affermato nella sentenza di primo grado. Pertanto, si conferma che l’interessato ha diritto a tale beneficio.
4. **Esito dell’appello**
L’appello proposto dall’istituto appellante viene respinto, confermando la decisione di primo grado a favore dell’appellato.
5. **Condanna alle spese di giudizio**
Le spese processuali vengono condannate all’istituto appellante, che è tenuto a rifondere all’appellato €3.500,00, oltre eventuali accessori di legge. La liquidazione delle spese tiene conto della complessità e della serialità della causa.
6. **Dispositivo della sentenza (P.Q.M.)**
Il Consiglio di Stato, in sede definitiva, respinge l’appello e condanna l’istituto appellante a pagare le spese di giudizio come sopra indicate.
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**In sintesi:**
La sentenza chiarisce che l’applicazione dell’art. 6-bis del d.l. 387/1987 nel caso in esame è corretta e legittima, e che il beneficiario, già militare delle forze armate, ha diritto a usufruire di tale istituto. L’appello dell’istituto viene respinto e l’istituto stesso è condannato al pagamento delle spese di giudizio.
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