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29 settembre 2025

Consiglio di Stato 2025 - La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, relativa al ricorso di Xxxxx Xxxxx contro l’INPS riguardo alla corretta individuazione della base di calcolo del trattamento di fine servizio (TFS) può essere articolato come segue:

 

Consiglio di Stato 2025 - La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, relativa al ricorso di Xxxxx Xxxxx contro l’INPS riguardo alla corretta individuazione della base di calcolo del trattamento di fine servizio (TFS) può essere articolato come segue:

1. **Contesto e Oggetto della Controversia**

- Il caso riguarda l’interpretazione e l’applicazione dell’art. 6-bis del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, che prevede una maggiorazione di sei scatti stipendiali nel calcolo del TFS.

- Xxxxx Xxxxx, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri, ha chiesto l’accertamento di questa maggiorazione, che secondo lui dovrebbe essere inclusa nella base di calcolo del TFS, e ha impugnato il diniego dell’INPS.

2. **Normativa di Riferimento e Interpretazione**

- La normativa principale coinvolta è l’art. 6-bis del d.l. 387/1987, che prevede la maggiorazione di sei scatti stipendiali nel calcolo del TFS per specifiche categorie di dipendenti pubblici.

- Si evidenzia che l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 attribuisce tali aumenti in aggiunta alla base pensionabile, ma questa disposizione si riferisce esclusivamente al calcolo della pensione e non necessariamente al TFS.

- La distinzione tra base di calcolo della pensione e quella del TFS è centrale: l’inclusione di aumenti stipendiali nel TFS deve essere chiaramente prevista dalla normativa di riferimento.

3. **Analisi della Disposizione Normativa**

- La norma citata stabilisce che gli aumenti siano attribuiti in aggiunta alla base pensionabile e si riferisce all’art. 13 del d.lgs. n. 503/1992, che disciplina l’importo della pensione.

- La normativa specifica che tali aumenti sono stati pensati per il calcolo della pensione e non automaticamente per il TFS, a meno che non sia espressamente previsto.

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1. **Applicazione dell’art. 6-bis del d.l. 387/1987**

Il Consiglio di Stato conferma che il contenuto dell’art. 6-bis del decreto-legge 387/1987 è applicabile al caso in esame. La sentenza sottolinea che questa applicazione non costituisce un’interpretazione estensiva in contrasto con l’art. 81 della Costituzione italiana, che disciplina il principio di copertura finanziaria e il rispetto del vincolo di bilancio. La decisione si basa anche sul fatto che il legislatore ha una certa discrezionalità nel determinare le prestazioni sociali, e questa discrezionalità non può essere considerata irragionevole senza argomentazioni sufficienti.

2. **Principio di discrezionalità del legislatore**

Il principio di discrezionalità consente al legislatore di stabilire le modalità e gli importi delle prestazioni sociali, e questa scelta può essere contestata solo se appare manifestamente irragionevole. Nel caso specifico, non sono stati presentati argomenti che dimostrino l’irragionevolezza dell’applicazione dell’art. 6-bis.

3. **Beneficio per l’appellato**

Il Consiglio di Stato riconosce che l’appellato, già militare dell’Arma dei Carabinieri, ha diritto a beneficiare dell’istituto previsto dall’art. 6-bis del d.l. 387/1987, come già affermato nella sentenza di primo grado. Pertanto, si conferma che l’interessato ha diritto a tale beneficio.

4. **Esito dell’appello**

L’appello proposto dall’istituto appellante viene respinto, confermando la decisione di primo grado a favore dell’appellato.

5. **Condanna alle spese di giudizio**

Le spese processuali vengono condannate all’istituto appellante, che è tenuto a rifondere all’appellato €3.500,00, oltre eventuali accessori di legge. La liquidazione delle spese tiene conto della complessità e della serialità della causa.

6. **Dispositivo della sentenza (P.Q.M.)**

Il Consiglio di Stato, in sede definitiva, respinge l’appello e condanna l’istituto appellante a pagare le spese di giudizio come sopra indicate.

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**In sintesi:**

La sentenza chiarisce che l’applicazione dell’art. 6-bis del d.l. 387/1987 nel caso in esame è corretta e legittima, e che il beneficiario, già militare delle forze armate, ha diritto a usufruire di tale istituto. L’appello dell’istituto viene respinto e l’istituto stesso è condannato al pagamento delle spese di giudizio.



 

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