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29 settembre 2025

Cassazione n. 24650/2025 e lavoratore distaccato comunitario

 

 

 

Cassazione n. 24650/2025 e lavoratore distaccato comunitario

⚖️ Contesto normativo e giurisprudenziale

La Cassazione n. 24650/2025 si inserisce nel solco tracciato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), in particolare dalla sentenza nella causa C-94/19 (San Domenico Vetraria), recepita in Italia con il “Decreto Salva-infrazioni” (D.L. 131/2024, convertito dalla L. 166/2024).

La CGUE ha chiarito che:

Il lavoratore distaccato comunitario è tale quando svolge effettivamente il proprio lavoro nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di origine, presso un soggetto che opera in tale Stato.

Non è necessario che il distacco sia accompagnato da formalismi ulteriori: è sufficiente la reale prestazione lavorativa nel territorio dello Stato ospitante.

📌 Implicazioni sull’Avviso di Accertamento

L’Avviso di Accertamento 2025 trae forza da questa interpretazione, in quanto:

Legittima la qualificazione del lavoratore come distaccato comunitario, anche in assenza di un contratto formalmente qualificato come “distacco”, purché vi sia una prestazione effettiva.

Rende irrilevante il mero rimborso dei costi tra distaccante e distaccatario ai fini IVA: se vi è un nesso diretto tra servizio e corrispettivo, l’operazione è imponibile.

🧮 Effetti fiscali e operativi

Dal 1° gennaio 2025, i distacchi di personale sono soggetti a IVA, anche se il corrispettivo è pari al solo rimborso dei costi sostenuti dal datore di lavoro.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la Circolare n. 5/E del 16 maggio 2025 che:

o Il distacco è imponibile se soddisfa i requisiti soggettivo, oggettivo e territoriale.

o Anche gli enti non commerciali sono coinvolti, se svolgono attività economiche.

🧠 Considerazioni interpretative

Questa evoluzione normativa e giurisprudenziale:

Rafforza il principio di neutralità fiscale e di armonizzazione europea.

Impone agli operatori economici una revisione dei contratti di distacco e delle prassi contabili.

Rende più stringente il controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, che può contestare l’assenza di IVA anche in presenza di meri rimborsi.

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