Cassazione n. 24650/2025 e lavoratore distaccato comunitario
⚖️ Contesto normativo e giurisprudenziale
La Cassazione n. 24650/2025 si inserisce nel solco tracciato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), in particolare dalla sentenza nella causa C-94/19 (San Domenico Vetraria), recepita in Italia con il “Decreto Salva-infrazioni” (D.L. 131/2024, convertito dalla L. 166/2024).
La CGUE ha chiarito che:
• Il lavoratore distaccato comunitario è tale quando svolge effettivamente il proprio lavoro nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di origine, presso un soggetto che opera in tale Stato.
• Non è necessario che il distacco sia accompagnato da formalismi ulteriori: è sufficiente la reale prestazione lavorativa nel territorio dello Stato ospitante.
📌 Implicazioni sull’Avviso di Accertamento
L’Avviso di Accertamento 2025 trae forza da questa interpretazione, in quanto:
• Legittima la qualificazione del lavoratore come distaccato comunitario, anche in assenza di un contratto formalmente qualificato come “distacco”, purché vi sia una prestazione effettiva.
• Rende irrilevante il mero rimborso dei costi tra distaccante e distaccatario ai fini IVA: se vi è un nesso diretto tra servizio e corrispettivo, l’operazione è imponibile.
🧮 Effetti fiscali e operativi
• Dal 1° gennaio 2025, i distacchi di personale sono soggetti a IVA, anche se il corrispettivo è pari al solo rimborso dei costi sostenuti dal datore di lavoro.
• L’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la Circolare n. 5/E del 16 maggio 2025 che:
o Il distacco è imponibile se soddisfa i requisiti soggettivo, oggettivo e territoriale.
o Anche gli enti non commerciali sono coinvolti, se svolgono attività economiche.
🧠 Considerazioni interpretative
Questa evoluzione normativa e giurisprudenziale:
• Rafforza il principio di neutralità fiscale e di armonizzazione europea.
• Impone agli operatori economici una revisione dei contratti di distacco e delle prassi contabili.
• Rende più stringente il controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, che può contestare l’assenza di IVA anche in presenza di meri rimborsi.
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