Ordinanza della Cassazione n. 24653 del 5 settembre 2025, In tema di pubblico impiego e di incarichi dirigenziali
## 1. Il principio enunciato
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 24653 del 5 settembre 2025, ha affermato che:
> «In tema di pubblico impiego e di incarichi dirigenziali, il requisito delle concrete esperienze maturate per almeno un quinquennio in posizioni funzionali per l’accesso alla dirigenza non fa riferimento allo svolgimento di pregressi incarichi di rango esclusivamente dirigenziale, ma più in generale a esperienze “di lavoro” purché qualificanti rispetto alla posizione della quale si proceda alla copertura». (
In altre parole: non è necessario che i 5 anni siano stati tutti svolti in incarichi formalmente “dirigenziali” (cioè con qualifica dirigenziale), ma è sufficiente che siano esperienze utili, coerenti e qualificanti in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza.
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## 2. Fondamento normativo
L’ordinanza si richiama in particolare all’articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001, che dispone:
> «una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile (…) da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza». (
Importante è la formulazione: “esperienze di lavoro maturate … in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza”. Non si parla soltanto di incarichi già classificati come “dirigenziali” ma di posizioni “funzionali” qualificate, che servono come “sbocco naturale” verso la dirigenza.
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## 3. Implicazioni pratiche
Le conseguenze del principio sono numerose:
1. **Ampliamento dei potenziali aspiranti**
Professionisti che abbiano svolto ruoli significativi, anche se non formalmente “dirigenziali”, avranno la possibilità di accedere agli incarichi dirigenziali, purché quelle posizioni funzionali siano effettivamente significative e pertinenti.
2. **Maggiore flessibilità nella P.A.**
Le amministrazioni possono valutare titoli ed esperienze che non necessariamente corrispondono a incarichi dirigenziali, ma che dimostrano competenze manageriali, di coordinamento, organizzative oppure altre tipologie funzionali che siano coerenti con la posizione dirigenziale da coprire.
3. **Necessità di valutazioni più qualitative**
Sarà cruciale nella selezione/nel bando valutare non solo il titolo formale dell’incarico, ma la sostanza: le responsabilità, la complessità operativa, l’autonomia, la rilevanza per le funzioni dirigenziali.
4. **Possibili ricorsi**
Si apre spazio per contenziosi nei casi in cui un candidato venga escluso proprio perché non ha ricoperto incarichi dirigenziali “puri”, pur avendo esperienze significative. Dovrà dimostrare che tali esperienze rientrano nel novero “di posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza”.
5. **Influenza nei bandi e procedure selettive**
I bandi dovranno esplicitare chiaramente quali siano le posizioni funzionali previste per l’accesso, le caratteristiche richieste, i criteri di valutazione delle esperienze “qualificanti”.
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## 4. Criticità e limiti
Non tutto è privo di problemi; questa interpretazione presenta alcune questioni non risolte o delicate:
* **Definizione di “posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza”**
Può essere difficile stabilire con chiarezza quali posizioni rientrino in questa categoria, specie nei casi di P.A. locale molto articolata, dove ruoli di responsabilità esistono ma non sono denominati “posizioni funzionali” o “dirigenziali”.
* **Coerenza e omogeneità delle valutazioni**
Amministrazioni diverse possono avere standard diversi, e potrebbe esserci disparità di trattamento tra candidati simili ma provenienti da enti con denominazioni o organizzazioni differenti.
* **Rischio di “esperienze fittizie”**
Potrebbero verificarsi situazioni in cui si dichiarano esperienze “qualificanti” che, alla prova dei fatti, hanno scarsa rilevanza rispetto alle competenze manageriali, di direzione, di autonomia necessarie per la dirigenza.
* **Contestabilità giuridica**
In sede di ricorso, un candidato escluso può contestare la legittimità del bando/selezione, sostenendo che l’esperienza richiesta non era adeguatamente definita o che l’amministrazione ha rigettato esperienze che avrebbero dovuto essere riconosciute.
* **Rapporto con le altre parti del comma 6 dell’art. 19**
L’articolo 19 ha anche altre prescrizioni, e bisogna verificare che il resto della normativa (durata, valutazione etc.) non ponga altri limiti. Occorre attenta armonizzazione tra il comma 6 e gli altri commi (5, 5-bis, 6-bis) e il contesto contrattuale.
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## 5. Esempi concreti
Per capire come si applichi nella pratica, alcuni esempi:
* Un funzionario amministrativo che ha coordinato un’unità complessa (es. gestione finanziaria, gestione del personale, coordinamento di più uffici) per 5 anni, pur non avendo qualifica dirigenziale formale, potrebbe essere considerato idoneo se il bando lo ritiene “posizione funzionale per l’accesso”.
* Un docente o dirigente scolastico che svolge funzioni amministrative complesse (dirige uffici scolastici, coordina attività su scala regionale) potrebbe avere titolo per incarichi dirigenziali esterni al comparto scuola, se le sue esperienze sono coerenti e valutate come qualificanti. (Sebbene bisogna attendere che il bando lo consenta e definisca tali esperienze).
* Al contrario, un candidato che ha ricoperto ruoli “funzionali” minori o con responsabilità ridotte, non sufficientemente autonomi o critici, potrebbe vedersi rigettata l’esperienza in quanto non “qualificante”.
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## 6. Confronto con la giurisprudenza precedente
Questo orientamento si colloca in linea con tendenze già presenti nella giurisprudenza che tendevano a valorizzare non tanto la semplice qualifica, ma la sostanza del servizio svolto. Ad esempio:
* Sentenze che richiedevano l’esperienza in incarichi dirigenziali “o ad essa equiparabili”.
* Precedenti che ponevano attenzione alla rilevanza delle competenze manageriali anche fuori dal ruolo dirigenziale formale.
Tuttavia, quanto deciso con la 24653 rafforza la configurazione che distingue **ruolo formale** da **contenuto effettivo** dell’esperienza, dando maggiore spazio all’esperienza qualificante, indipendentemente dal titolo.
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## 7. Impatto per il comparto scuola
Poiché viene citata la scuola (docenti, dirigenti scolastici), questo pronunciamento può avere effetti rilevanti:
* Gli **incarichi amministrativi presso USR** o altre strutture amministrative del sistema scolastico regionale/centrale potrebbero essere coperti da dirigenti scolastici o da altri soggetti che abbiano le “esperienze qualificanti” richieste, anche se non abbiano avuto incarichi dirigenziali esterni in senso stretto. Orizzonte Scuola segnala che l’ordinanza interviene proprio su casi di selezione per direzione in USR.
* Dovrà essere chiarito nei bandi scolastici quali esperienze scolastiche o extrascolastiche rientrano nelle “posizioni funzionali” richieste.
* Potrebbe generare contenzioso laddove bandi scolastici continuino a richiedere un “incarico dirigenziale” formale, perché ciò potrebbe essere considerato una limitazione non conforme.
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## 8. Riflessioni conclusive
In definitiva, l’ordinanza n. 24653/2025 rappresenta un passo significativo verso una interpretazione più ampia e sostanziale del requisito quinquennale per incarichi dirigenziali, che valorizza l’esperienza effettiva, la complessità e la pertinenza delle funzioni svolte piuttosto che la mera denominazione formale del ruolo.
Ciò può favorire una selezione più equa e meritocratica, ma richiede:
* che gli enti amministrativi prestino massima chiarezza nei bandi su cosa intendono per “posizioni funzionali previste per l’accesso”;
* che i criteri di valutazione siano trasparenti, proporzionati e coerenti con le reali responsabilità richieste;
* che la giurisprudenza successiva confermi e/o raffini i confini di questa interpretazione, per evitare disomogeneità.
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