1. **Contesto e fatti di causa:**
- Il ricorrente è un ex appartenente all’Arma dei Carabinieri, con incarichi di Brigadiere Capo VI bis, che ha optato per il collocamento a riposo su domanda.
- Ha maturato più di 35 anni di servizio ed è stato collocato in quiescenza dopo aver raggiunto almeno 55 anni di età.
- In qualità di pensionato, ha richiesto all’INPS di ricalcolare il trattamento di fine servizio (TFS), includendo i 6 scatti di anzianità, secondo le norme di cui all’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 e all’art. 21 della legge n. 232/1990.
2. **Risposta dell’INPS e motivi di ricorso:**
- L’INPS ha respinto la richiesta di ricalcolo avanzata dal ricorrente, motivando, presumibilmente, con una interpretazione restrittiva delle norme applicabili.
- Il ricorrente ha quindi adito il giudice amministrativo, proponendo un ricorso volto ad ottenere l’annullamento degli atti di diniego e il riconoscimento del suo diritto al ricalcolo e alle somme aggiuntive.
3. **Motivazione del ricorso e motivo principale:**
- Il motivo di censura, articolato e unico, si incentra su:
- **Violazione e falsa applicazione dell’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987**, convertito in legge, che disciplina il trattamento di fine servizio e il riconoscimento di specifici scatti.
- **Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 della legge n. 232/1990**, che potrebbe riguardare altre disposizioni previdenziali o di trattamento pensionistico.
- **Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento e errato apprezzamento dei presupposti**, ossia che l’INPS avrebbe omesso di considerare correttamente i requisiti di legge per il riconoscimento del beneficio.
- **Violazione dell’art. 36 della Costituzione**, che garantisce il diritto al giusto procedimento amministrativo e al rispetto dei principi di legalità e imparzialità.
4. **Richieste del ricorrente:**
- Di annullare gli atti di diniego e di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del beneficio di cui all’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987.
- Di condannare l’INPS a ricalcolare correttamente il TFS includendo i 6 scatti, e di corrispondere le somme arretrate e gli interessi maturati, oltre alla rivalutazione delle somme dovute.
5. **Decisione del TAR:**
- Il Tribunale, pronunciandosi in via definitiva, ha accolto il ricorso.
- Ha disposto l’estromissione dal giudizio del Ministero della Difesa, ritenendo che la controversia riguardi esclusivamente l’aspetto previdenziale e amministrativo gestito dall’INPS.
- Ha annullato gli atti impugnati limitatamente alla mancata concessione del beneficio di cui all’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987.
- Ha riconosciuto il diritto del ricorrente al beneficio richiesto, ordinando all’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita e, di conseguenza, di versare le somme arretrate dovute, con interessi legali.
6. **Implicazioni e significato:**
- La sentenza rappresenta un’importante pronuncia favorevole per il ricorrente, che ottiene il riconoscimento del suo diritto a un trattamento più favorevole, includendo i 6 scatti di anzianità nel calcolo del TFS.
- L’orientamento del TAR sottolinea l’obbligo dell’amministrazione di considerare correttamente le norme specifiche di settore e di procedere a un’istruttoria completa, evitando travisamenti o interpretazioni restrittive che ledano i diritti dei cittadini.
- La pronuncia rafforza il principio secondo cui il diritto previdenziale e pensionistico deve essere applicato nel rispetto delle norme e dei principi costituzionali, in particolare quelli relativi alla tutela del buon andamento della pubblica amministrazione e alla tutela dei diritti dei lavoratori in quiescenza.
**In sintesi**, il commento evidenzia come il ricorso del pensionato si basi sul riconoscimento di un diritto previsto dalla normativa speciale per i militari, e come il giudice, accogliendo le sue istanze, abbia ribadito l’obbligo dell’amministrazione di riconoscere correttamente tale beneficio, ordinando il ricalcolo e il pagamento delle somme dovute.
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