Fatti e Atti impugnati:
1. Il provvedimento di rigetto della domanda di pensione privilegiata ordinaria per il “Disturbo ossessivo della personalità”, adottato dall’amministrazione.
2. Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, che ha ritenuto l’infermità “Disturbo depressivo con manifestazioni atipiche in comorbidità con disturbo ossessivo compulsivo” non dipendente da fatti di servizio.
3. Il decreto del Ministero della Difesa di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità.
Il Ricorrente:
L’istante si presenta come un ex militare che ha prestato servizio dal xxxxx, evidenziando di soffrire di un disturbo ossessivo della personalità. Egli sostiene che la sua condizione abbia origine nei primi mesi del xxxx, in relazione alla morte di un collega, presumibilmente a causa di effetti collaterali di una vaccinazione anti Covid-19. Inoltre, riferisce di aver contratto l’infezione da Covid-19 in forma paucisintomatica, con diagnosi sierologica successiva.
Analisi e Commento:
1. **Valutazione della relazione tra infermità e causa di servizio**:
- La Corte dei Conti, come organo di controllo sulla gestione delle risorse pubbliche e sulla corretta erogazione delle pensioni, valuta principalmente la fondatezza delle motivazioni poste alla base del diniego. La questione centrale riguarda la relazione tra la condizione psichiatrica del ricorrente e i fatti di servizio.
- La giurisprudenza consolidata richiede che il nesso di causalità tra evento o fatto di servizio e l’infermità sia adeguatamente provato, spesso attraverso relazione medico-legale specifica e documentata. Le attestazioni del Comitato e del Ministero, che hanno escluso tale dipendenza, sono basate su approfondite valutazioni cliniche e sulla considerazione delle evidenze disponibili.
2. **Valutazione dei fatti riferiti dal ricorrente**:
- Il ricorso evidenzia un “fattore scatenante” per il disturbo ossessivo, cioè la morte di un collega e l’evento pandemico, con riferimento alla vaccinazione e all’infezione da Covid-19.
- Tuttavia, la relazione tra eventi stressanti o specifiche circostanze esterne e l’insorgenza di disturbi psichici, sebbene ammissibile, richiede una chiara dimostrazione clinica del collegamento causale. La diagnosi di “Disturbo ossessivo della personalità” può essere di natura preesistente o svilupparsi indipendentemente dagli eventi tra cui il ricorrente situa l’origine della sua condizione.
3. **Valutazione delle fonti di prova e dei criteri di responsabilità dell’amministrazione**:
- La Corte valuta che le analisi medico-legali svolte dal Comitato e dal Ministero siano state secondo criteri scientifici e normativi corretti, basandosi su elementi clinici e sulla documentazione medica prodotta. La mancata dimostrazione del nesso di causalità determina il rigetto delle domande del ricorrente.
- La richiesta di annullamento degli atti impugnati si fonda sulla presunta erroneità di tali valutazioni, ma la Corte, in assenza di evidenze contrarie, tende a confermare la correttezza delle conclusioni di escludere la dipendenza da causa di servizio.
4. **Aspetti processuali e giuridici**:
- La normativa di riferimento, in materia di pensioni privilegiate, richiede che l’infermità psichiatrica sia riconosciuta come conseguenza diretta di fatti di servizio per ottenere il beneficio.
- La Corte dei Conti, nel suo ruolo di controllo, si concentra sulla legittimità e sulla correttezza delle valutazioni tecniche e amministrative, e non si sostituisce ai giudizi medici, limitandosi a verificarne la coerenza e l’applicazione corretta delle norme.
Conclusioni:
- In assenza di prove concrete che colleghino la condizione psichiatrica del Sig. A. a eventi di servizio, la decisione di non riconoscere la dipendenza da causa di servizio è corretta e conforme alle normative vigenti.
- Il ricorso, pertanto, appare infondato, e gli atti impugnati devono essere confermati, con conseguente rigetto del ricorso.
**Sintesi**:
Il caso rappresenta un tipico esempio di procedimento di verifica e riconoscimento di causa di servizio in ambito previdenziale militare, dove la prova del nesso causale tra eventi esterni e infermità psichica riveste un ruolo fondamentale. La valutazione delle prove medico-legali e la corretta applicazione delle norme sono decisive per la soluzione della controversia, che in questo caso si conclude con l’adesione alla fondatezza delle conclusioni dell’amministrazione.
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