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19 agosto 2025

Tar 2025 - La sentenza del Tribunale penale militare ha accertato con chiarezza la sussistenza sia dell’elemento oggettivo (il comportamento materiale di abbandono di posto o violata consegna) sia di quello soggettivo (la volontà o la colpa del militare) del reato contestato, in conformità agli artt. 120 e 47 n. 2 del Codice Penale Militare di Pace. Tale valutazione indica che sotto il profilo fattuale e psicologico il fatto illecito è stato ritenuto integrato.

 

 

Tar 2025 - La sentenza del Tribunale penale militare ha accertato con chiarezza la sussistenza sia dell’elemento oggettivo (il comportamento materiale di abbandono di posto o violata consegna) sia di quello soggettivo (la volontà o la colpa del militare) del reato contestato, in conformità agli artt. 120 e 47 n. 2 del Codice Penale Militare di Pace. Tale valutazione indica che sotto il profilo fattuale e psicologico il fatto illecito è stato ritenuto integrato.
Tuttavia, in applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il ricorrente è stato assolto dal punto di vista penale. Questa causa di non punibilità implica che, pur essendo il fatto formalmente configurabile come reato, esso si presenta di modesta gravità, tale da non giustificare l'irrogazione di una sanzione penale.
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Distinzione tra giudizio penale e giudizio disciplinare
È però fondamentale sottolineare che l’assoluzione penale sulla base della tenuità del fatto non preclude l’apertura o l’esito di un procedimento disciplinare nei confronti del medesimo militare per gli stessi fatti.
La giurisprudenza consolidata, come richiamato dal TAR Lazio (sentenze nn. 10488/2016 e 5849/2014) e dal TAR Calabria (n. 383/2013), afferma con chiarezza che:
•    Il giudizio disciplinare e il giudizio penale sono autonomi e operano su piani giuridici diversi;
•    Pertanto, valutazioni penalistiche, incluse assoluzioni o cause di non punibilità, non vincolano l'amministrazione militare in sede disciplinare;
•    L’Amministrazione può autonomamente valutare se lo stesso fatto, pur non penalmente sanzionabile, configuri una violazione disciplinare tesa a tutelare la disciplina, l’ordine e l’efficienza del servizio militare;
•    Resta però immutato l’accertamento materiale dei fatti effettuato nel processo penale: cioè i fatti, nelle loro caratteristiche rilevanti, non possono essere negati o riconsiderati diversamente, ma la loro qualificazione ai fini disciplinari resta autonoma.
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Implicazioni pratiche
Da quanto sopra ne deriva che:
•    L’assoluzione penale per tenuità del fatto non esclude che il militare possa essere sanzionato disciplinarmente per violata consegna o abbandono di posto;
•    Il procedimento disciplinare può anche tenere conto di elementi contestuali o di minor severità del fatto che non raggiungono il livello penalmente rilevante;
•    L’azione disciplinare, infatti, tutela interessi dell’ordinamento militare più ampi rispetto alla sola repressione penale, come la correttezza, disciplina, ordine e sicurezza interna.
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In conclusione, nel caso in esame, anche se il ricorrente è stato assolto in sede penale per particolare tenuità del fatto, rimane aperta la possibilità per l’Amministrazione militare di adottare provvedimenti disciplinari basati sullo stesso fatto, valutando autonomamente la rilevanza e la sanzionabilità in ambito disciplinare, secondo i principi di autonomia e indipendenza tra i due rami giuridici.


Pubblicato il 16/04/2025
N. 00170/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00065/2025 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 65 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato xxxxxxxxxx, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;
per l'annullamento previa sospensione cautelare
del provvedimento M_D AB05933 REG2024 0722047 del 12.02.2024, notificato in data 19.12.2024, con il quale il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare ha decretato, in danno del C.le Magg. Sc. -OMISSIS-, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per mesi 12, nonché tutti gli atti pregressi, connessi e conseguenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 la dott.ssa Claudia Micelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, C.le Magg. Scelto dell’Esercito italiano in servizio presso il Xxxxxx e Xxxxxx -OMISSIS-, chiede l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento del 12.2.2024, notificato il 19.12.2024, con cui il Ministero della Difesa ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per mesi 12.
2. Formula i seguenti motivi:
“I. Violazione art. 1370 C.O.M. – Eccesso di potere”.
Deduce che nel provvedimento di irrogazione della sanzione sarebbe stata aggiunta la violazione dell’art. 732 DPR 90/2010 (evidenziando il Ministero intimato che la condotta del graduato risulta disciplinarmente rilevante perché in contrasto con i doveri di cui agli artt. 712, 713, 717, 730 e 732 DPR 90/2010), che non risultava indicato nella contestazione degli addebiti.
“II. Eccesso di potere – Illogicità manifesta e irrazionalità – Violazione art. 1355 C.O.M.”.
Asserisce che il procedimento disciplinare sarebbe viziato da palese irrazionalità in quanto l’Amministrazione intimata avrebbe inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall’impiego nella misura più severa, pari a 12 mesi, per dei fatti per i quali era stato assolto per particolare tenuità del fatto in base all’art. 131 bis cp, violando in tal modo l’art. 1355 C.O.M. il quale stabilisce che le sanzioni disciplinari sono comminate in relazione alla mancanza commessa e alla gravità della stessa.
3. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio in resistenza al ricorso, argomentando diffusamente sulla infondatezza del gravame.
Il ricorrente ha prodotto note difensive.
4. All’udienza camerale del 19.3.2025 la causa, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm., è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato.
6. Il primo motivo di ricorso, volto ad evidenziare una mancata corrispondenza tra la contestazione degli addebiti e le violazioni indicate nel provvedimento conclusivo, non risulta accoglibile.
Ponendo a raffronto i fatti contenuti nella formale contestazione degli addebiti, con quelli posti a fondamento della irrogazione della sanzione disciplinare, non si ravvisa, infatti, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, alcuna violazione del principio della necessaria corrispondenza tra la contestazione e i fatti sanzionati, “Principio questo che assume rilievo primario nel procedimento disciplinare e comporta, a garanzia del diritto dell’incolpato al contraddittorio difensivo, che questi non possa essere punito per mancanze non previamente contestate, ma che va inteso nella sua corretta accezione, riguardando esso solo il quadro fattuale non essendo l’Amministrazione procedente vincolata alla qualificazione giuridica ed al rilievo disciplinare degli addebiti operata in sede di avvio del procedimento disciplinare (Cons St sez IV, 10.8.2007 n. 4393, nonché Tar Lazio sez I, 8.11.2010 n. 33260, Tar Lazio n. 5532/2015)” (Tar Sicilia – Catania, sez III, n. 2470/2023).
La sanzione risulta irrogata in puntuale connessione con il nucleo dei fatti a suo tempo contestati al ricorrente, il quale è stato sanzionato in relazione a comportamenti puntualmente individuati nell’atto di contestazione e a cui si riferisce la comminata sanzione.
7. Anche il secondo motivo di ricorso va respinto in base al costante orientamento in tema di sanzioni disciplinari nei confronti degli appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di Polizia, secondo cui “l’Amministrazione dispone di un’ampia sfera di discrezionalità nell’apprezzamento della gravità dei fatti e nella graduazione della sanzione, non potendo il giudice amministrativo sostituire la propria valutazione a quella della competente autorità amministrativa, salve le ipotesi di manifesta illogicità e irragionevolezza, evidente sproporzionalità e travisamento dei fatti (cfr ex multis Cons Stato sez II, 7.11.2022, n. 9756)” (Tar Catania 2470/23 cit.).
Le predette circostanze non sono riscontrabili nel caso di specie, dove l’Amministrazione intimata ha adeguatamente motivato le ragioni per cui, in base ai fatti accertati, ha ritenuto di disporre la sanzione disciplinare contestata, evidenziando che il ricorrente “Graduato dell’esercito italiano, in data 24 marzo 2021, comandato di servizio quale militare addetto al nucleo di sorveglianza presso -OMISSIS-, alle ore 20:00 circa, abbandonava il posto di servizio interrompendo le operazioni di vigilanza e controllo, per recarsi all’esterno dell’infrastruttura. Tale condotta, peraltro oggetto di procedimento penale, risulta disciplinarmente rilevante poiché in netto contrasto con i doveri inerenti al giuramento prestato, al grado rivestito, al senso di responsabilità, al dovere di osservare scrupolosamente le consegne regolanti il servizio svolto, nonché in contrasto con il contegno esemplare che il Militare deve tenere in ogni circostanza, a salvaguardia del prestigio dell’Istituzione alla quale appartiene”.
Nel motivare l’applicazione della sanzione della sospensione dall’impiego per mesi 12, l’Amministrazione ha “considerato, inoltre, il rendimento in servizio nonché i numerosi precedenti disciplinari di corpo in capo al militare”, “tenuto conto delle precedenti sanzioni di stato irrogategli”.
Dalla documentazione prodotta in giudizio dalla difesa erariale (sub docc. 10, 11 e 12) e dai chiarimenti forniti nella memoria difensiva, risulta infatti che i precedenti disciplinari consistono in ben 10 sanzioni disciplinari di corpo e 2 sanzioni disciplinari di stato, una di mesi 12 e una di mesi 2, irrogate a seguito del coinvolgimento del ricorrente in altrettanti procedimenti penali. I relativi decreti ministeriali di inflizione delle sanzioni della sospensione disciplinare sono stati fatti oggetto di espresso richiamo nel provvedimento impugnato.
La sentenza del Tribunale penale militare, confermata in grado di appello, ha accertato la sussistenza sia dell’elemento oggettivo, sia di quello soggettivo del reato contestato, di “abbandono di posto o violata consegna, aggravato (artt. 120, 47 n. 2 c.p.m.p.), assolvendo il ricorrente solo in applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.
Va comunque evidenziato che la giurisprudenza consolidata afferma che “in linea generale, il giudizio disciplinare non è vincolato dalle valutazioni effettuate in sede penale, giacché il giudizio disciplinare e quello penale sono autonomi fra loro ed operanti su piani diversi, fermo restando, quindi, che lo stesso fatto imputabile all’inquisito può essere giudicato lecito dal punto di vista penale ed illecito sotto l’aspetto disciplinare. In altri termini, l’Amministrazione può assumere a presupposto gli stessi fatti oggetto del procedimento penale, con l’onere di valutare autonomamente i medesimi accadimenti nell’ambito del procedimento disciplinare, ferma restando l’immutabilità dell’accertamento dei fatti nella loro materialità, siccome operato dal giudice penale (Tar Lazio, Roma, Sez. I, 21 ottobre 2016, n. 10488, con la giurisprudenza ivi indicata; id., 3 giugno 2014, n. 5849; Tar Calabria, Catanzaro, Sez. II, 8 aprile 2013, n. 383).
8. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso risulta infondato e va integralmente respinto.
9. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, vista la peculiarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
Claudia Micelli, Referendario, Estensore
         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Claudia Micelli        Carlo Modica de Mohac di Grisi'
         
         
         
         
         
IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

 

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