Tar 2025 - Il reato contestato al militare è disciplinato dall’art. 120 del Codice Penale Militare di Pace (c.p.m.p.), che punisce l’abbandono di posto o la violazione delle consegne da parte del militare incaricato della guardia o del servizio. Tale disposizione mira a garantire la disciplina, l’efficienza e l’integrità del servizio militare, tutelando in particolare la vigilanza e la sicurezza degli obiettivi affidati ai militari.
Nel caso in esame, il ricorrente è stato accusato, unitamente a un suo collega, di aver violato le prescrizioni del proprio incarico di servizio durante un turno nell’ambito dell’operazione “Strade sicure”, operazione di vigilanza e controllo del territorio congiunto alle forze dell’ordine al fine di garantire la sicurezza pubblica.
Fatti contestati e natura dell’illecito
In data xxxxxx xxxxxx 2023, alle ore 19:30 circa, mentre era di servizio, il ricorrente è stato sorpreso ad assumere un comportamento non operativo, violando quindi le disposizioni impartite per lo svolgimento del servizio di guardia. Più specificamente, è stato riscontrato l’uso del telefono cellulare personale durante il servizio di vigilanza, attività vietata perché distrae dal controllo e dall’attenzione che il ruolo richiede.
L’abbandono del posto o la violazione delle consegne sono presupposti di fatto che ledono la funzione del servizio militare. In tal modo, il militare non assicura la continuità della sicurezza e la tutela degli obiettivi affidati, esponendo sé stesso, i colleghi e il contesto operativo a rischi concreti di sicurezza.
Rilevanza delle aggravanti comuni
La contestazione inoltre specifica che il comportamento è stato commesso in concorso con un altro militare, un elemento che può rappresentare un’aggravante comune. Il concorso di persone, infatti, amplifica la gravità del fatto in quanto la collaborazione illecita tra militari mina maggiormente la disciplina interna e la coesione del reparto.
Implicazioni disciplinari e penali
L’art. 120 c.p.m.p. prevede sanzioni che possono arrivare fino a misure detentive militari o altre pene accessorie, a seconda della gravità e delle circostanze del fatto. La responsabilità penale affianca le eventuali sanzioni disciplinari militari, che possono includere ammonizioni, arresti militari o procedimenti di degradazione interna, mirati a ripristinare la disciplina e a deterrente di comportamenti analoghi.
L’uso improprio del cellulare personale durante la vigilanza rappresenta una violazione particolarmente rilevante, data la potenziale distrazione dal compito affidato, che in un contesto operativo come “Strade sicure” potrebbe avere conseguenze serie sulla sicurezza pubblica.
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11149/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12749/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12749 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Dipartimento Impiego del personale dell'Esercito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- dell’atto recante prot. nr. M_D AB62BE8 REG2024 -OMISSIS-emesso dallo Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento Impiego del Personale, datato 19.09.2024, (notificato a parte ricorrente in data 20.09.2024 come da Verbale di Notifica) con cui è stato annullato il precedente trasferimento d’impiego disposto nei confronti del Graduato Scelto dell’Esercito Italiano -OMISSIS- e disposto “[…] In esito a quanto comunicato con documento a riferimento, considerato gli elementi novativi precedentemente non in possesso di questo Dipartimento, nei confronti del Grd. Sc. -OMISSIS-si dispone: - l’annullamento del provvedimento d’impiego emanato con il foglio a seguito in “e”; - l’immediato rientro presso il xxxxxx Reggimento xxxxxx in XXXXXX […]”;
- dell’art. 3, lett. b) della “Circolare per i Trasferimenti a Istanza di parte con Carattere Ordinario – Anno 2024” dello Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento Impiego del Personale, secondo il quale “[…] Al personale che si trovi nella posizione di “indagato” nell’ambito di procedimenti giudiziari per delitti non colposi è data facoltà di presentare istanza nell’ambito della Circolare, tenendo aggiornato Dipartimento su eventuali elementi novativi del procedimento. La valutazione di tali istanze si considererà sospesa fino all’emanazione del provvedimento, ovvero ad esito cognitivo del procedimento. Tuttavia, qualora la conclusione del citato procedimento penale non avvenga entro l’attuazione dei provvedimenti di impiego, attesa la necessità di alimentare le posizioni organiche messe a bando nei tempi prefissati, le istanze si considereranno decadute […]”, nell’interpretazione resa dall’Amministrazione, nonché, poiché contrario all’art. 27, comma 2, della Costituzione Italiana e per violazione dell’art. 97 della Costituzione Italiana: violazione del principio di buon andamento, efficienza, economicità, proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa e dell''art. 110 della Costituzione;
- di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Dipartimento Impiego del personale dell'Esercito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Gianluca Amenta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Graduato Scelto dell’Esercito italiano -OMISSIS-, il quale prestava servizio presso il xxxxxx Reggimento Xxxxxx sito a Xxxxxx, in data 22/03/2024, presentava istanza, ai sensi della Circolare per i trasferimenti a istanza di parte con carattere ordinario - anno 2024, al fine di ottenere il trasferimento presso la sede di Xxxxxx.
In data 18/07/2024, veniva pubblicata la graduatoria di merito relativa alla pianificazione dei trasferimenti in questione, in esito alla quale l'istanza del ricorrente veniva accolta con riserva; quindi, in data 05/08/2024, veniva emanata la pianificazione definitiva di impiego nell’ambito della quale l'istanza del ricorrente risultava definitivamente accolta, con trasferimento presso 1'xxxxxx° Reggimento xxxxxx "Xxxxxx" sito in Xxxxxx, con decorrenza dal 10/09/2024.
In data 11/09/2024, tuttavia, il citato xxxxxx° Reggimento comunicava allo Stato Maggiore dell’Esercito - Dipartimento per l’Impiego del Personale (d’ora in poi DIPE) l'esistenza di un procedimento penale a carico del ricorrente, in fase di indagini preliminari, presso la Procura Militare della Repubblica del Tribunale Militare di Verona; conseguentemente, in data 19/09/2024, il DIPE, ritenuta sussistente una causa di decadenza dal trasferimento, con l’atto gravato col presente ricorso disponeva il ritiro in autotutela del provvedimento di trasferimento a Xxxxxx, nonché l'immediato rientro del dipendente presso il precedente reparto di servizio presso Xxxxxx.
Da ultimo, si segnala che, in data 02/10/2024, il xxxxxx Reggimento Xxxxxx comunicava al DIPE che la Procura Militare di Verona in data 25/09/2024 aveva esercitato l'azione penale nei confronti del ricorrente, il quale pertanto assumeva lo status di imputato.
2. Con atto introduttivo ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha impugnato il provvedimento adottato dal DIPE in data 19/09/2024 contenente il ritiro in autotutela del precedente ordine di trasferimento a Xxxxxx e l’ordine di rientro a Xxxxxx.
In punto di fatto, il ricorrente ha rappresentato che, contrariamente a quanto ritenuto dall’Amministrazione nel provvedimento gravato, la stessa era già a conoscenza dell’esistenza di un procedimento penale a suo carico; a tal proposito, evidenzia che:
- in data 19/05/2023, il xxxxxx Reggimento Xxxxxx Xxxxxx (reparto presso il quale all’epoca era stato temporaneamente trasferito), immetteva nel sistema informatico dell’Amministrazione la notizia che egli era coinvolto nel procedimento penale aperto dalla Procura militare presso il Tribunale di Verona N.R.G. -OMISSIS-;
- il reato contestato era quello di cui all’art. 120 c.p.m.p. (abbandono di posto o violata consegna da parte del militare di guardia di servizio) con le aggravanti comuni per essere stato il ricorrente, in concorso con un suo collega, in data xxxxxx/04/2023, alle ore 19:30 circa, mentre era di servizio nell’ambito dell’operazione militare “Strade sicure”, stato sorpreso in un comportamento non operoso e in violazione di quanto previsto dalle relative consegne, e più precisamente mentre utilizzava il cellulare privato durante il servizio di vigilanza;
- la notizia veniva immessa nel sistema informatico anche dal Raggruppamento “Xxxxxx – Xxxxxx-Xxxxxx Xxxxxx” con ulteriore comunicazione datata xxxxxx/05/2023;
- la notizia veniva diramata a tutti gli uffici interessati, tra cui il PERSOMIL e il DIPE;
- l’Amministrazione, pertanto, ha accolto la domanda di trasferimento nella piena consapevolezza dell’esistenza di un procedimento penale a suo carico.
3. Il gravame è affidato ad un unico composito motivo di ricorso con cui viene censurata la decisione dell’Amministrazione di annullare in autotutela il precedente accoglimento della sua istanza di trasferimento, decisione assunta in assenza di qualsivoglia alterazione dello status giuridico del ricorrente, il quale sin da subito aveva correttamente informato i propri superiori gerarchici dell’esistenza di un procedimento penale a suo carico.
Vi sarebbe stata pertanto una lesione del suo legittimo affidamento e, inoltre, la condotta dell’Amministrazione sarebbe contraria al principio costituzionale di non colpevolezza, essendo stata attribuita una rilevanza estremamente grave alla qualità di mero indagato in un procedimento penale.
4. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio e ha presentato memorie con cui, in via preliminare, ha eccepito l’incompetenza territoriale del giudice adìto per avere il ricorrente la sede di servizio a Xxxxxx; nel merito, è stata chiesta la reiezione del ricorso, evidenziandosi come l’atto gravato era atto dovuto ai sensi dell’art. 3, lett. b), della circolare impugnata.
Inoltre, secondo l’Avvocatura, le comunicazioni alle quali il ricorrente fa riferimento avevano come oggetto la segnalazione della notizia di reato da parte del Comandante di Corpo, ma non anche l’acquisizione della qualità di indagato in capo al ricorrente; invero, solamente in data 31/10/2023, la Procura militare di Verona avrebbe comunicato l'esistenza di un procedimento penale a carico del ricorrente e tale notizia sarebbe stata acquisita sulle piattaforme di segnalazione eventi disciplinari /giudiziari (cd. Infolegale) solamente con l’aggiornamento del 13/09/2024.
5. All’esito della camera di consiglio del 16/12/2024, la Sezione ha adottato l’ordinanza n. -OMISSIS-del 18/12/2024 con cui ha accolto l’istanza cautelare.
6. All’udienza pubblica del 28/05/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento, intendendo il Collegio confermare quanto già statuito in sede cautelare.
8. In via preliminare, deve essere esaminata l’eccezione di incompetenza territoriale formulata dall’Avvocatura; l’eccezione è infondata perché parte ricorrente ha espressamente impugnato, non solo il provvedimento di ritiro in autotutela del precedente ordine di trasferimento, ma anche la circolare presupposta, la quale ha una indubbia natura regolamentare, con conseguente competenza di questo Tribunale a decidere la controversia ai sensi dell’art. 13, comma 4-bis, c.p.a.
9. Passando al merito del ricorso, deve innanzitutto essere evidenziato che la Circolare per i trasferimenti a istanza di parte con carattere ordinario - anno 2024 all’art. 3 (rubricato “Requisiti per la partecipazione”) stabiliva alla lettera b) che “Al personale che si trovi nella posizione di “indagato” nell’ambito di procedimenti giudiziari per delitti non colposi è data facoltà di presentare istanza nell’ambito della Circolare, tenendo aggiornato Dipartimento su eventuali elementi novativi del procedimento. La valutazione di tali istanze si considererà sospesa fino all’emanazione del provvedimento, ovvero ad esito cognito del procedimento. Tuttavia, qualora la conclusione del citato procedimento penale non avvenga entro l’attuazione dei provvedimenti d’impiego, attesa la necessità di alimentare le posizioni organiche messe a bando nei tempi prefissati, le istanze si considereranno decadute”; la lettera a) dell’articolo 3, invece, stabiliva che i requisiti di partecipazione dovevano permanere fino alla data di effettiva attuazione dell’eventuale trasferimento e che, inoltre, il DIPE avrebbe proceduto a revocare i provvedimenti eventualmente già emessi in caso, tra gli altri, di “pendenze giudiziarie non comunicate, pregresse o successive alla presentazione dell’istanza”.
Da una interpretazione letterale e sistemica di tali norme possono evincersi le seguenti regole:
- l’esistenza di un procedimento penale a carico del militare non costituiva causa automatica di esclusione dalla procedura, essendo al contrario espressamente previsto che il militare interessato potesse presentare domanda anche se sottoposto a indagini in un procedimento penale;
- nell’ipotesi in cui il procedimento penale non si concluda entro il termine per esaminare le domanda, l’istanza di trasferimento dovrebbe essere considerata decaduta;
- la revoca di un provvedimento di trasferimento già adottato può avvenire solamente in ipotesi di pendenze giudiziarie non comunicate (siano esse pregresse ovvero successive rispetto alla presentazione dell’istanza), ma non anche nella differente ipotesi di procedimenti penali pendenti, ma correttamente comunicati.
10. Ebbene, ciò considerato, il Collegio rileva che:
- il ricorrente, al momento di proposizione della domanda di trasferimento, aveva lo status di indagato per essere coinvolto nel procedimento penale aperto dalla Procura militare presso il Tribunale di Verona N.R.G. -OMISSIS-;
- tale notizia è stata prontamente acquisita dall’Amministrazione, avendo dapprima il xxxxxx Reggimento Xxxxxx Xxxxxx e successivamente il Raggruppamento “Xxxxxx – Xxxxxx-Xxxxxx Xxxxxx” provveduto ad immettere nella piattaforma cd. Infolegale la notizia dell’apertura del procedimento penale in cui il ricorrente era coinvolto;
- non merita condivisione la tesi sostenuta dall’Avvocatura secondo cui tali comunicazione avrebbero riguardato unicamente l’esistenza della notizia di reato, ma non anche l’acquisizione dello status di indagato da parte del militare dal momento che, così come risulta dalle schermate prodotte, era stata indicata non solo l’esistenza della notizia di reato, ma anche il nominativo del ricorrente, il quale, con tutta evidenza, era inteso essere il soggetto sottoposto ad indagini preliminari;
- in ogni caso, è la stessa Avvocatura a riconoscere che la Procura militare di Verona ha comunicato l'esistenza di un procedimento penale a carico del ricorrente in data 31/10/2023 (e quindi in un momento anteriore a quello in cui è stato adottato l’ordine di trasferimento da Xxxxxx a Xxxxxx), non assumendo rilevanza alcuna il ritardo con cui l’Amministrazione ha provveduto ad inserire tale notizia nel proprio sistema informatico (invero, secondo l’Avvocatura, l’inserimento della notizia nella piattaforma sarebbe avvenuto solamente in data 13/09/2024 e quindi successivamente al trasferimento definitivo del 05/08/2024);
- essendo stata la notizia dell’esistenza del procedimento penale a carico del militare comunicata e acquisita prima dell’adozione del provvedimento di trasferimento, l’Amministrazione non avrebbe potuto revocarlo ai sensi della lettera a) dell’art. 3 citato posto che, come detto, la revoca era possibile solamente in ipotesi di pendenze giudiziarie non comunicate;
- l’Amministrazione, pertanto, avrebbe potuto considerare come decaduta la domanda e non prenderla in esame ai sensi della lettera b) dell’art. 3, ma una volta che, invece, tale domanda è stata esaminata ed è stata accolta, non sussistono più margini per un suo annullamento in autotutela;
- tale soluzione, oltre che conforme col dato testuale della circolare (la quale, come detto, non contempla l’ipotesi di revoca o di annullamento in tali casi), si appalesa coerente con il principio costantemente espresso in giurisprudenza di tutela del legittimo affidamento (da ultimo, si veda Consiglio di Stato, Sez. II, 19/03/2025, n.2252 secondo cui “L'affidamento del privato sulla legittima attività dell'Amministrazione si configura in ragione del convincimento ragionevole del legittimo esercizio del potere pubblico e del convincimento ragionevole dell'operato dell'amministrazione conforme ai principi di correttezza e buona fede, individuandosi in ciò il duplice parametro al quale ancorare la fiducia, il convincimento o l'aspettativa del privato; nella tutela dell'affidamento risulta centrale la dimensione soggettiva, ma, nondimeno, sussistono limiti fisiologici alla tutela dell'affidamento, riconducibili alle caratteristiche del rapporto amministrativo ed alla esigenza di proteggere anche altri principi ritenuti pari-ordinati o superiori alle aspettative di profitto dei singoli.”), anche considerando che nel caso di specie né sono state allegate né sembrano concretamente sussistere le ragioni di interesse pubblico all’annullamento del provvedimento di cui all’art. 21-nonies l. 241/1990, non subendo alcun pregiudizio l’Amministrazione dal confermare il trasferimento del ricorrente dalla sede di Xxxxxx a quella di Xxxxxx.
11. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento prot. nr. M_D AB62BE8 REG2024 -OMISSIS-del 19.09.2024.
12. In ragione del complessivo andamento della vicenda, le spese di lite possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento prot. nr. M_D AB62BE8 REG2024 -OMISSIS-del 19.09.2024.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 xxxxxx 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
Gianluca Amenta, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Gianluca Amenta Giovanni Iannini
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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