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19 agosto 2025

Consiglio di Stato 2025 - Consiglio di Stato 2025 - La signora -OMISSIS- ha partecipato al concorso pubblico per il reclutamento di 1479 allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, bandito con provvedimento del 28 ottobre 2021 e pubblicato nella G.U.R.I. n. 89 del 9 novembre 2021. Dopo aver superato la prova scritta e la prova di efficienza fisica, la candidata è stata ritenuta inidonea all’accertamento psico-fisico e attitudinale. L’inidoneità è motivata dalla presenza di un tatuaggio in una zona scoperta dall’uniforme (caviglia destra) e dalla situazione clinica complessa della candidata, che si trova in follow-up per un precedente intervento chirurgico di asportazione di xxxxxx xxxxx xxxxxx all’xxxxx xxxxxx.Il riferimento normativo principale è l’art. 12 comma 7 del bando di concorso (G.U. n. 89/2021) e l’art. 123 comma 1 lett. “Q” del D.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, entrambi giustificanti il rigetto della candidatura.

 

 

Consiglio di Stato 2025 - La signora -OMISSIS- ha partecipato al concorso pubblico per il reclutamento di 1479 allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, bandito con provvedimento del 28 ottobre 2021 e pubblicato nella G.U.R.I. n. 89 del 9 novembre 2021. Dopo aver superato la prova scritta e la prova di efficienza fisica, la candidata è stata ritenuta inidonea all’accertamento psico-fisico e attitudinale.
L’inidoneità è motivata dalla presenza di un tatuaggio in una zona scoperta dall’uniforme (caviglia destra) e dalla situazione clinica complessa della candidata, che si trova in follow-up per un precedente intervento chirurgico di asportazione di xxxxxx xxxxx xxxxxx all’xxxxx xxxxxx.
Il riferimento normativo principale è l’art. 12 comma 7 del bando di concorso (G.U. n. 89/2021) e l’art. 123 comma 1 lett. “Q” del D.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, entrambi giustificanti il rigetto della candidatura.
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Analisi Normativa
1.    Art. 123 comma 1 lett. “Q” del D.lgs. 443/1992
Questo articolo disciplina i requisiti di idoneità psicofisica per l’accesso alle forze di polizia. La lettera “Q” consente di escludere il candidato in presenza di condizioni che possano compromettere la piena o idonea funzionalità al servizio. La valutazione medica è dunque delegata a una commissione tecnica e si deve basare su parametri oggettivi di salute e idoneità.
2.    Art. 12 comma 7 del bando di concorso
Qui vengono specificati ulteriori requisiti e cause di esclusione, in particolare l’esclusione per tatuaggi in zone scoperte dall’uniforme è una norma adottata con l’obiettivo di mantenere un’immagine istituzionale conforme e dovuta al ruolo del personale di polizia penitenziaria.
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Motivazioni dell’Inidoneità
•    Tatuaggio in zona scoperta dall’uniforme
La presenza di tatuaggi visibili costituisce motivo di esclusione, in ragione delle disposizioni contenute nel bando e delle regole disciplinari/rappresentative dell’Amministrazione penitenziaria.
•    Condizione clinica pregressa (xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx)
Il fatto che la candidata sia sotto follow-up per un precedente intervento chirurgico complesso è considerato un elemento importante per l’idoneità allo svolgimento di un servizio che potrebbe risultare impegnativo fisicamente e psicologicamente. L’Amministrazione mira a garantire che il candidato non abbia condizioni che possano compromettere la sicurezza, l’efficacia del servizio o la salute del candidato stesso.
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Profili di criticità e potenziali questioni giuridiche
•    Proporzionalità e ragionevolezza del criterio tatuaggi
La normativa sull’esclusione per tatuaggi visibili è stata più volte dibattuta in termini di rispetto della privacy, della libertà personale e del principio di non discriminazione. Tuttavia, nel settore delle forze di polizia l’orientamento prevalente tende a privilegiare le esigenze di immagine e disciplina del corpo.
•    Valutazione medica e diritto alla salute
L’accertamento dell’idoneità psico-fisica deve essere svolto secondo criteri medici rigorosi e imparziali. La condizione clinica della candidata deve essere valutata sia in rapporto alla possibile compromissione funzionale che al diritto a non essere discriminata se effettivamente idonea alla mansione.
•    Eventuali ricorsi
La candidata potrebbe contestare la valutazione, soprattutto con riguardo al tatuaggio e all’effettiva idoneità clinica al servizio, chiedendo una rivalutazione medica o la modifica del parametro discriminante nel bando.
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Conclusione
Il provvedimento che ha escluso la candidata sembra fondarsi su disposizioni normative specifiche (art. 12 comma 7 del bando e art. 123 del D.lgs.) che legittimano espressamente le esclusioni per tatuaggi in zone visibili dall’uniforme e per condizioni di salute che, pur non invalidanti in senso assoluto, possano limitare l’idoneità al servizio.
Tuttavia, tali provvedimenti devono sempre essere valutati con attenzione rispetto ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela della persona, potendo essere impugnati in sede giudiziale qualora si ravvisino eccessi o errori nella valutazione medica o amministrativa.

Numero 00497/2025 e data 20/05/2025 Spedizione
 
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 2 aprile 2025


NUMERO AFFARE 01263/2023
OGGETTO:
Ministero della giustizia.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, contro il Ministero della Giustizia, avverso il provvedimento del 19 ottobre 2022 di esclusione dal concorso per il reclutamento di 1479 agenti della Polizia penitenziaria.
LA SEZIONE
Visti il ricorso straordinario e i motivi aggiunti depositati in data 26 ottobre 2023;
Vista la nota prot. n. 419420 del 25 ottobre 2023 con la quale il Ministero della giustizia ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Davide Miniussi.


Premesso in fatto.
1. In data 15 novembre 2021 la sig.ra -OMISSIS- ha presentato domanda per la partecipazione ai concorsi pubblici per il reclutamento di complessivi n. 1479 allievi agenti del Corpo di Polizia penitenziaria, indetti con provvedimento del Direttore Generale del Personale e della Ricerca del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia del 28 ottobre 2021, pubblicato in G.U.R.I. - IV Serie Speciale “Concorsi ed esami” n. 89 del 9 novembre 2021.
Superata la prova scritta e la prova di efficienza fisica, la sig.ra -OMISSIS- è risultata inidonea all’esito dell’accertamento psico-fisico e attitudinale “per esiti di rimozione tatuaggio in zona del corpo non coperta dall’uniforme (caviglia destra), in soggetto in attuale follow up per xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, già asportato chirurgicamente, ai sensi dell’art. 12 comma 7 del bando di concorso, g.u. n. 89 del 09.11.2021 e del D.lgs. 443/92 art. 123 comma 1 lett. “Q”, così come richiamato dall’art. 12 comma 7 del citato bando di concorso” (così il provvedimento adottato in data 19 ottobre 2022 dalla commissione di cui all’art. 106, co. 3, d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443).
2. Avverso il suddetto provvedimento e il bando di concorso è insorta l’odierna ricorrente, con ricorso straordinario depositato in data 26 ottobre 2023 e affidato ad un unico motivo di gravame, con cui deduce la violazione di legge (art. 123, d.lgs. n. 443 del 1992; art. 12 del bando; tabella 1 allegata al D.M. 2003, n. 198; artt. 2, 3 e 4 Cost.; art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241) e l’eccesso di potere (sub specie di erroneità e travisamento dei presupposti, nonché di difetto di motivazione) per avere la commissione formulato un giudizio di non idoneità sulla base della cicatrice conseguente all’avvenuta asportazione del tatuaggio in questione (in contrasto con l’art. 12 del bando, che menziona soltanto i tatuaggi) e del follow up, in realtà non sussistente – in quanto la candidata si sarebbe limitata a sottoporsi ad una visita ginecologica ordinaria – e comunque non rilevante, in quanto l’art. 123 del d.lgs. n. 443 del 1992 menziona, quale causa ostativa al giudizio di idoneità, le neoplasie, e l’odierna ricorrente non è più affetta da neoplasia, avendo subito l’asportazione dell’intero xxxxx xxxxxx.
3. In via istruttoria, l’odierna ricorrente ha chiesto che la Sezione voglia disporre accertamenti “al fine di verificare la sussistenza o meno delle circostanze che hanno indotto la Commissione ad esprimere il contestato giudizio di non idoneità”.
4. Con nota prot. n. 419420 del 25 ottobre 2023 il Ministero della giustizia ha trasmesso la relazione istruttoria. Il Ministero ha, preliminarmente, riferito che la ricorrente non si è presentata agli accertamenti che avrebbe dovuto svolgere la commissione di seconda istanza, adita con ricorso dalla ricorrente medesima. Nel merito, ha concluso nel senso del rigetto del ricorso, evidenziando che l’art. 123, co. 1, lett. c) del d.lgs. n. 443 del 1992 contempla tra le cause di non idoneità anche le cicatrici.
5. All’adunanza del 2 aprile 2025 il ricorso è stato deciso.
Considerato in diritto.
1. Il motivo di gravame è infondato nella parte in cui deduce la violazione di legge e l’eccesso di potere con riferimento alla motivazione del provvedimento relativa all’esito della rimozione del tatuaggio.
1.1. La Sezione rileva, preliminarmente, che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, il provvedimento impugnato ha motivato l’esclusione in ragione non della cicatrice conseguente all’avvenuta asportazione del tatuaggio, bensì alla luce degli “esiti di rimozione tatuaggio”. Il presupposto dell’esclusione, pertanto, è costituito da ciò che resta ancora visibile del tatuaggio che l’odierna ricorrente ha tentato di rimuovere e non dalla mera cicatrice. Anche dall’esame della fotografia allegata (sub n. 5) alla relazione ministeriale risulta chiaramente visibile la traccia del tatuaggio, che non è del tutto scomparso.
1.2. La permanenza, almeno in parte, del tatuaggio giustifica l’esclusione dal concorso della sig.ra -OMISSIS-.
In base all’art. 12, co. 7 del bando “[c]ostituiscono causa di non idoneità per l’assunzione nella Polizia penitenziaria, le imperfezioni e le infermità previste dall’art. 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 443 e successive modifiche e integrazioni, fra cui le alterazioni volontarie dell’aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell’aspetto fisico ma non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l’uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia penitenziaria”.
Detta clausola contemplata dalla lex specialis recepisce, pertanto, il contenuto dell’art. 123, co. 1, lett. c) del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dall’art. 30, co. 1, lett. cc) del d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.
La legittimità dell’esclusione in casi analoghi alla fattispecie in esame è stata in più occasioni affermata dalla giurisprudenza amministrativa: “[…] il tatuaggio è causa di esclusione qualora esso, quale che ne sia l’entità o il soggetto rappresentato, sia collocato nelle parti del corpo non coperte dall’uniforme, dovendosi, a tal fine, fare riferimento a tutti i tipi di uniforme utilizzate o utilizzabili nell’ambito del servizio. In particolare, l’amministrazione non è titolare di alcuna discrezionalità, non dovendo procedere ad alcuna valutazione, dovendo bensì solo prendere atto degli esiti di un mero accertamento tecnico” (Cons. Stato, sez. II, 25 gennaio 2022, n. 1167).
Del resto, ciò che rileva è che il tatuaggio fosse visibile al momento dell’accertamento, e tanto è vero che proprio in tale sede la commissione lo ha rilevato e segnalato, accertando la sussistenza della causa di esclusione.
2. La Sezione rileva, peraltro, che l’odierna ricorrente, pur avendo proposto ricorso alla commissione medica di seconda istanza, non si è presentata, ancorché regolarmente convocata, alla relativa visita. In ragione di tale circostanza, oltre che per le considerazioni sopra esposte, la Sezione ritiene che non vi sia necessità di disporre gli accertamenti istruttori invocati dalla ricorrente.
3. Il carattere plurimotivato del provvedimento e l’infondatezza del motivo del ricorso nella parte in cui ha ad oggetto la componente motivazionale inerente agli esiti della rimozione del tatuaggio consentono di ritenere assorbita la restante parte del motivo di gravame, la cui eventuale fondatezza non attribuirebbe alla ricorrente utilità alcuna, in quanto il provvedimento di esclusione rimarrebbe, in ogni caso, fermo.
4. La Sezione, pertanto, esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
P.Q.M.
La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente parere, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.


         
         
L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE F/F    
Davide Miniussi    Fabrizio Cafaggi    
         
         
         
         
IL SEGRETARIO
Maria Cristina Manuppelli



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.


 

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