Consiglio di Stato 2025 - Gli appellanti, in qualità di genitori esercenti la potestà sul minore -OMISSIS-, affetto da patologia che comporta il riconoscimento dello status di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, hanno impugnato il provvedimento dell’Istituto comprensivo statale -OMISSIS- di Xxxxxx che, per l’anno scolastico 2024-2025, ha:
• Omesso la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), documento fondamentale per la programmazione educativa e didattica personalizzata destinata a garantire il diritto all’inclusione e all’istruzione del minore con disabilità;
• Riconosciuto mediante semplice nota, limitativamente a 22 ore settimanali di insegnamento di sostegno, a fronte di un orario curricolare di 40 ore;
• Non assegnato alcuna ora di assistenza specialistica, necessaria per il supporto specifico in relazione alle capacità di comunicazione del minore.
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2. Petitum
Il ricorso aveva natura annullatoria e condannatoria:
• Richiesta di annullamento della nota della scuola che ha assegnato un numero di ore non conforme alle necessità del minore;
• Condanna dell’Istituto e del Ministero:
a) ad assegnare al minore il massimo delle ore di sostegno previste da norme di riferimento (ossia 40 ore settimanali — l’intero orario curricolare);
b) al Comune di Xxxxxx ad assegnare 12 ore settimanali di assistenza specialistica, con specifico riferimento alle capacità comunicative del minore.
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3. Decisione del TAR Campania
Il TAR Campania (Salerno) ha accolto in larga parte il ricorso, pronunciando la sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., a valle della discussione della domanda cautelare.
Ciò evidenzia che il giudice amministrativo ha ritenuto fondate le argomentazioni relative alla tutela del diritto all’istruzione e all’inclusione scolastica del minore con handicap grave, sottolineando la necessità di garantire un sostegno e un’assistenza specialistica pienamente rispondenti al quadro normativo vigente.
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4. Profili giuridici di rilievo
• Tutela costituzionale del diritto allo studio e all’inclusione: Ai sensi dell’art. 34 della Costituzione e della legge n. 104/1992, il diritto dell’alunno con disabilità a un’educazione integrata e personalizzata è un principio inderogabile;
• Piano Educativo Individualizzato (PEI): Documento obbligatorio e vincolante, il PEI deve essere predisposto annualmente e calibrato sulle specifiche esigenze del minore, stabilendo il numero di ore di sostegno e di assistenza specialistica;
• Onere dell’amministrazione scolastica: L’Istituto e il Ministero hanno il dovere di assicurare risorse, personale e strumenti adeguati all’effettiva realizzazione del PEI, mentre il Comune è responsabile della fornitura dell’assistenza specialistica territoriale;
• Giurisprudenza consolidata: Numerose pronunce amministrative e giurisdizionali hanno confermato la necessità di garantire ore di sostegno in misura completa (solitamente pari a quelle dell’orario curricolare) e una assistenza specialistica adeguata alla condizione certificata.
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5. Implicazioni per l’appello al Consiglio di Stato
Nel giudizio di appello, il Consiglio di Stato sarà chiamato a valutare:
• La correttezza e la completezza dell’istruttoria sui bisogni formativi ed educativi;
• La legittimità e la congruità del provvedimento impugnato, nella misura in cui ha limitato il sostegno a 22 ore e non ha predisposto alcun orario di assistenza specialistica;
• L’adeguatezza delle misure prospettate in primo grado, inclusa la conferma dell’obbligo di assegnare ore massime di insegnante di sostegno e assistenza specialistica in conformità alla normativa.
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6. Valutazioni conclusive
La sentenza di primo grado rappresenta una tutela concreta e incisiva del diritto all’inclusione scolastica e all’assistenza adeguata per gli studenti disabili.
La mancata predisposizione del PEI e la limitazione o assenza delle ore di sostegno e assistenza costituiscono una violazione grave dei diritti dell’alunno con handicap grave.
Il ricorso accolto del TAR sottolinea la responsabilità dell’amministrazione e del Comune nel garantire piena attuazione delle norme e dei principi su inclusione scolastica.
Il Consiglio di Stato, nell’esaminare l’appello, avrà l’onere di consolidare questo orientamento giurisprudenziale e di valutare eventuali ragioni di interesse pubblico espresse dagli enti chiamati in causa.
Pubblicato il 18/07/2025
N. 06381/2025REG.PROV.COLL.
N. 02180/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2180 del 2025, proposto dai sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’Avvocato xxxxxxx, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli uffici di quest’ultima siti in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
Comune di Xxxxxx, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato Rosaria Violante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza n. -OMISSIS-/2024 su ricorso n.-OMISSIS-/2024 emessa dal TAR Campania - Salerno, sez. I, il -OMISSIS-e depositata il-OMISSIS- non notificata
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni appellate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 luglio 2025 il Consigliere Michele Tecchia e uditi per le parti gli Avvocati Simona Marotta e Rosaria Violante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso di primo grado, gli odierni appellanti - in qualità di genitori esercenti la potestà sul minore -OMISSIS- -OMISSIS- (frequentante la classe-OMISSIS- dell’istituto comprensivo statale -OMISSIS- di Xxxxxx e affetto da patologia implicante il riconoscimento della situazione di handicap grave ex art. 3, comma 3, l. n. 104/1992) - avevano impugnato l’atto con cui l’istituto scolastico, pur non avendo predisposto alcun PEI per l’anno scolastico 2024-2025, aveva riconosciuto al minore (con una semplice nota di risposta ad una richiesta dei genitori) appena 22 ore settimanali di sostegno (a fronte di un orario curricolare di 40 ore) e nessuna ora di assistenza specialistica.
Il petitum era al contempo annullatorio e condannatorio, posto che i ricorrenti – oltre a chiedere l’annullamento della nota impugnata – chiedevano anche di condannare:
a) da un lato il Ministero e l’Istituto scolastico ad assegnare al minore un insegnante di sostegno per le ore massime previste ex lege (id est 40 ore anziché 22 ore);
b) dall’altro lato il Comune di Xxxxxx ad assegnare al minore un insegnante chiamato a prestare assistenza specialistica per 12 ore settimanali con specifico riguardo alla capacità di comunicazione.
2. Il ricorso è stato in larga parte accolto dal T.A.R. per la Campania (Salerno) con sentenza resa in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. a valle della camera di consiglio calendarizzata in data -OMISSIS-per la trattazione della domanda cautelare.
In particolare, il primo giudice:
(i) ha innanzitutto rilevato “la fondatezza delle doglianze articolate da parte ricorrente, attesa l’attribuzione al minore, che versa in condizione di handicap con connotazione di gravità ex art. 3, comma 3, l. n. 104/1992, di un numero limitato di ore di sostegno rispetto al monte ore di frequenza settimanale in assenza di predisposizione del Piano Educativo Individualizzato, che non risulta redatto per l’anno scolastico 2024/2025, nonché in contrasto con le indicazioni formulate dal GLO in sede di verifica finale del PEI 2023/2024 (cfr. sedute del -OMISSIS-e del -OMISSIS-, nelle quali è stata proposta l’attribuzione al minore di n. 40 ore di sostegno, oltre a n. 12 ore settimanali di assistenza specialistica, per “sostenere l’alunno nella promozione e lo sviluppo dell’autonomia sociale personale. Promuovere le relazioni tra pari”)”;
(ii) ha per l’effetto statuito che “La quantificazione concreta delle ore di sostegno attribuibili non può tuttavia essere operata in questa sede, per le note limitazioni che il giudice amministrativo incontra nel sindacare l’attività tecnico discrezionale dell’amministrazione, ma deve essere contenuta nel P.E.I., alla cui redazione l’Amministrazione è obbligata. Va conseguentemente disposta la condanna dell’Amministrazione scolastica alla tempestiva redazione del PEI e alla sua esecuzione, mediante attribuzione al minore di un insegnante di sostegno per il numero di ore ivi quantificate, che andranno parametrate alle concrete esigenze e ai bisogni formativi del disabile senza che limiti di organico o di bilancio possano incidere su tale valutazione. L’amministrazione dovrà porre in essere ogni opportuno accorgimento per dare piena tutela al diritto del minore come innanzi descritto, provvedendo anche a quantificare nel PEI le ore di assistenza specialistica riconosciute al minore per l’anno in corso, in misura adeguata alla sua patologia”;
(iii) ha statuito che “non può invece essere accolta, allo stato, la richiesta di condannare il Comune di Xxxxxx ad “assegnare al minore sopraindicato un assistente specialistico-educatore professionale con metodo ABA- per 12 ore settimanali””, ciò in quanto “nell’ambito del sistema di tutela dell’utente con disabilità il compito di accertare l’entità dei bisogni dell’alunno necessitante di sostegno o assistenza e di individuare gli strumenti necessari per farvi fronte (fra cui rientra, a pieno titolo, l’ausilio di figure professionali da destinare all'assistenza all'autonomia e alla comunicazione) è attribuito a monte al Gruppo di Lavoro Operativo e al PEI, redatto di anno in anno. All’ente locale è quindi demandata l’assegnazione dell’assistenza specialistica a valle della redazione del PEI e sulla base di esso; PEI che tuttavia, come sopra evidenziato, allo stato non risulta ancora definitivamente adottato per l’anno in corso”.
In sintesi, quindi, il Giudice di prime cure:
a) ha annullato la nota impugnata del -OMISSIS- con cui il dirigente scolastico aveva assegnato al minore soltanto 22 ore di sostegno e nessuna ora di assistenza specialistica, e ha al contempo condannato l’istituto scolastico a predisporre il PEI (il quale avrebbe dovuto contenere la quantificazione esatta delle ore di sostegno e delle ore di assistenza specialistica);
b) ha inoltre respinto la domanda di condanna del Comune di Xxxxxx ad assegnare al minore 12 ore di assistenza specialistica (tramite assistente specialistico operante con metodo ABA), in quanto l’ente locale può procedere all’assegnazione dell’assistente specialistico (per un determinato numero di ore) soltanto a valle della redazione del PEI e sulla base di esso (PEI nel caso di specie assente);
c) ha infine disposto la compensazione delle spese legali “tenuto anche conto della definizione del giudizio in fase cautelare, ravvisa i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite”.
3. Con l’odierno atto di appello, pertanto, i genitori del minore impugnano la sentenza di prime cure limitatamente ai due capi che li hanno visti soccombenti, e cioè:
(a) il capo di sentenza che ha respinto la domanda con cui i genitori del ragazzo avevano chiesto la condanna del Comune di Xxxxxx ad assegnare al minore un insegnante ad hoc per 12 ore settimanali a titolo di assistenza specialistica in materia di capacità di comunicazione (in aggiunta alle ore di sostegno);
(b) il capo di sentenza sulla compensazione delle spese legali.
3.1. Per quel che concerne il primo capo di sentenza appellato, gli appellanti sostengono che se da un lato è vero che il PEI 2024-2025 non risulta ancora predisposto, dall’altro lato è anche vero, però, che il PEI 2023-2024 (e cioè quello dell’anno scolastico precedente) esiste e prevede – con specifico riferimento all’assistenza specialistica – una particolare proposta del GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) per l’anno scolastico successivo (2024-2025), id est 12 ore settimanali di assistenza specialistica alla comunicazione.
Ad avviso degli appellanti, pertanto, il Giudice di primo grado avrebbe ben potuto condannare il Comune di Xxxxxx ad assegnare al minore le ore di assistenza specialistica, atteso che egli poteva contare sul PEI 2023-2024 (e cioè il PEI dell’anno precedente) nella parte in cui quest’ultimo formulava una specifica proposta per l’anno scolastico successivo (2024-2025).
3.2. Per quel che concerne, poi, il secondo capo di sentenza appellato, gli appellanti si dolgono del fatto che “Nel caso di specie, il giudice di primo grado nel quantificare le spese processuali non ha tenuto conto del fatto che il ricorso veniva accolto, per quanto attiene la richiesta di assegnazione delle ore di sostegno, nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, CSA Salerno e Scuola Secondaria di I Grado Don Enrico Smaldone Xxxxxx, costituite in giudizio, mentre veniva respinto nei confronti del Comune di Xxxxxx, non costituito in giudizio, sulla richiesta di assegnare al minore un assistente specialistico per n. 12 ore settimanali. Pertanto, quantomeno in relazione alla domanda avanzata nei confronti delle parti soccombenti il giudice avrebbe dovuto liquidare le spese tenendo conto del fatto che i ricorrenti si sono visti costretti ad instaurare un giudizio per ottenere il soddisfacimento delle proprie ragioni, mentre tale giudizio avrebbe ben potuto essere evitato ove l’Amministrazione si fosse adeguata tempestivamente”.
4. A seguito della notifica dell’atto di appello a tutte le Amministrazioni intimate, si è inizialmente costituito nel giudizio di appello il Ministero dell’istruzione e del merito.
5. All’esito della camera di consiglio calendarizzata in data 8 aprile 2025 per la trattazione dell’istanza cautelare ex art. 98 c.p.a., il Collegio ha accolto la richiesta di sospensione dell’esecutività della sentenza appellata per le seguenti ragioni:
“Ritenuto che in base ad una sommaria cognizione propria e tipica della presente fase cautelare, la domanda di misure collegiali propulsive ex art. 55 c.p.a. appare assistita dagli indefettibili presupposti del periculum in mora e del fumus bonis iuris, atteso che:
a) il ritardo nell’assegnazione delle 12 ore settimanali di assistenza specialistica in favore del minore in questione (con specifico riferimento alle capacità di comunicazione) può pregiudicare gravemente e irreparabilmente il percorso educativo dello studente nelle more della definizione del giudizio di appello;
b) il PEI dell’anno scolastico 2023-2024 prevede espressamente l’obbligo dell’Amministrazione di riconoscere le 12 ore settimanali di assistenza specialistica anche per l’anno scolastico successivo (id est l’anno corrente 2024-2025);
Rilevato, pertanto, che in considerazione di quanto sopra esposto va ordinata la sospensione della sentenza appellata nella parte in cui ha respinto la domanda di condanna del Comune di Xxxxxx all’assegnazione delle 12 ore settimanali di assistenza specialistica, e per l’effetto va ordinato al Comune di Xxxxxx di esaminare la posizione del minore con specifico riferimento alla previsione del PEI dell’anno scolastico 2023-2024 – valevole per l’anno scolastico 2024-2025 – secondo cui lo studente necessita di 12 ore di assistenza specialistica in materia di comunicazione;
Rilevato, inoltre, di dover fissare il termine del 20 maggio 2025 entro il quale il Comune di Xxxxxx dovrà comunicare al Collegio l’esito provvedimentale del remand disposto con la presente ordinanza cautelare;
Rilevato, altresì, di dover fissare l’udienza pubblica del 15 luglio 2025 per la trattazione del merito della causa, fermo restando il diritto delle parti di depositare in vista di detta udienza eventuali sopravvenienze provvedimentali nel rispetto dei termini previsti dall’art. 73 co. 1 c.p.a.”.
6. In seguito alla pubblicazione della summenzionata ordinanza cautelare, con atto di costituzione del 15 aprile 2025, il Comune di Xxxxxx si è costituito nel giudizio di appello e con successivo deposito del 20 maggio 2025 ha versato in atti una nota di riscontro al remand cautelare del Collegio, nonché una memoria difensiva.
6.1. In particolare, premesso che in virtù di una convezione ex art. 30 del TUEL il Comune di Xxxxxx ha dato vita ad un’azienda speciale consortile ex artt. 31 e 114 del TUEL insieme ai Comuni di Corbara e Sant’Egidio del Monte Albino (azienda preposta all’erogazione di specifici servizi in favore degli alunni diversamente abili indicati dagli istituti scolastici presenti sul territorio), con comunicazione del 15 maggio 2025 la summenzionata Azienda consortile ha rappresentato inter alia che:
(i) “con la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, e, in particolare, l’articolo 1, commi 179 e 180, come modificati dai commi 1 e 2 dell’articolo 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 — che rispettivamente prevedono che “per il potenziamento dei servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo denominato «Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità»”;
(ii) “con specifico riferimento al minore oggetto della vs spett.le richiesta, si rammenta che, nel merito del PEI, le Istituzioni Scolastiche dovrebbero, presumibilmente, comunicare ai comuni di residenza degli alunni diversamente abili il monte orario previsto e definito nel documento di cui trattasi. Fatte e circostanziate le dovute precisazioni di principio, si evidenzia che, ad ogni modo, il minore M.A. per gli anni sopra indicati ha usufruito di n. 36 ore, nell’anno scolastico 23/24, e n.30 ore, in quello successivo - 24/25”.
6.2. Con parallela memoria difensiva, inoltre, il Comune di Xxxxxx – dato atto di ciò che emerge dalla summenzionata comunicazione di riscontro dell’azienda consortile comunale – ha eccepito che “L’azienda speciale consortile ha dichiarato di erogare al minore n. 30 ore di assistenza specialistica per l’anno scolastico in vigore. Considerato che l’interesse ad agire è nel pregiudizio del percorso educativo dello studente, tenuto conto che l’anno scolastico in corso termina il 7 giugno c.a. e che la data di udienza è fissata per il giorno 15 luglio c.a., è solare la sopraggiunta carenza di interesse. In seconda battuta si consideri che in ogni caso il minore non è stato completamente privato nel suo diritto all’assistenza. Di qui l’irricevibilità dell’appello e la sopraggiunta improcedibilità in punto di diritto e di fatto, nel merito infondato, e come tale da rigettare con tutte le conseguenze di legge”.
7. All’udienza pubblica del 15 luglio 2025, i legali della parte appellante e del Comune di Xxxxxx hanno proceduto alla discussione della causa, nel corso della quale la parte appellante ha contestato la circostanza dell’avvenuta erogazione delle 12 ore di assistenza specialistica nelle capacità comunicative nell’anno scolastico 2024-2025; all’esito della discussione della causa il Collegio ha assunto quest’ultima in decisione.
DIRITTO
8. L’odierno atto di appello ruota intorno a due profili.
Il primo è la domanda (spiegata nei confronti del Comune di Xxxxxx) di accertamento del diritto del minore al riconoscimento di 12 ore settimanali di assistenza specialistica nelle capacità comunicative nell’anno scolastico 2024-2025 (diritto negato dal giudice di prime cure).
Il secondo è la domanda (spiegata nei confronti del Ministero dell’istruzione e del merito) di riforma del capo di sentenza che ha disposto la compensazione delle spese legali del giudizio di prime cure.
9. Per quel che concerne la prima domanda, va anzitutto rilevato che la sopraggiunta conclusione dell’anno scolastico 2024-2025 non fa venir meno l’interesse della parte appellante a veder riconosciuto il diritto del minore al riconoscimento delle 12 ore settimanali di assistenza specialistica nelle capacità comunicative, atteso che l’esigenza assistenziale in questione è assoluta e incomprimibile, sicché la scadenza dell’anno scolastico non osta al fatto che il monte ore in questione – ove non erogato – possa essere compensato e recuperato negli anni scolastici successivi, previe opportune valutazioni del caso dell’Amministrazione in sede di nuovo Piano Educativo Individualizzato (PEI).
Venendo, poi, al merito della domanda in questione, il Collegio rileva che la circostanza dell’effettiva assegnazione al minore delle 12 ore settimanali di assistenza specialistica nelle capacità comunicative, non è stata dimostrata.
Da un lato, infatti, in base al riscontro che l’azienda consortile ha fornito al Collegio a valle dell’ordinanza cautelare propulsiva del 9 aprile 2025, risulta che il minore avrebbe medio tempore ricevuto “30 ore” di assistenza specialistica nell’anno scolastico 2024-2025, ma non viene precisato se si tratti di 30 ore settimanali o - com’è più verosimile - di 30 ore annuali.
Dall’altro lato, all’udienza pubblica del 15 luglio 2025 la parte appellante ha puntualmente contestato il fatto che il minore abbia ricevuto (nel corso dell’anno scolastico 2024-2025) le prescritte 12 ore settimanali di assistenza specialistica nelle capacità comunicative.
Ne discende, pertanto, che l’Amministrazione – a fronte della doglianza attorea basata sulla mancata assegnazione delle 12 ore settimanali di assistenza specialistica nelle capacità comunicative – ha omesso di fornire la prova della loro effettiva attribuzione.
Fermo quanto precede, il Collegio ritiene di dover confermare la prognosi di fondatezza della domanda già anticipata in sede cautelare.
Il PEI dell’anno scolastico 2023-2024 prevede espressamente, infatti, l’obbligo dell’Amministrazione di riconoscere le 12 ore settimanali di assistenza specialistica anche per l’anno scolastico successivo (id est l’anno corrente 2024-2025), ciò che basta ad affermare – in mancanza di prove da parte dell’Amministrazione dell’adozione di un nuovo PEI contenente diverse prescrizioni – il diritto del minore al riconoscimento delle 12 ore settimanali di assistenza specialistica di cui si controverte.
Resta impregiudicato, ovviamente, il potere dell’Amministrazione di rivalutare l’effettivo fabbisogno assistenziale del minore per gli anni scolastici successivi rispetto all’anno 2024-2025, non potendo il Collegio pronunziarsi con riferimento a poteri amministrativi ancora non esercitati.
La prima delle due domande proposte mediante l’odierno appello va quindi accolto nei limiti di quanto sopra esposto.
10. Quanto alla seconda domanda (con cui è stata chiesta la riforma del capo di sentenza che ha disposto la compensazione delle spese legali del giudizio di primo grado) anch’essa va accolta, atteso che il ricorso di primo grado conteneva due diverse domande indirizzate nei confronti di due distinte Amministrazioni (da un lato il Ministero dell’istruzione e del merito e dall’altro lato il Comune di Xxxxxx), dando luogo ad un cumulo soggettivo di domande, ciascuna delle quali avente una propria autonomia processuale.
Va da sé che le due domande, per loro natura scindibili, restano distinte, siccome dotate di una propria individualità giuridica in relazione ai rispettivi legittimi contraddittori.
Tale autonomia delle due domande si riflette anche sul versante delle spese di lite, con la conseguenza che gli originari ricorrenti – in quanto risultati vittoriosi in relazione alla domanda proposta nei confronti del Ministero – appaiono legittimati alla refusione delle spese sostenute per l’instaurazione del giudizio nei confronti di quest’ultimo.
A tale obbligo di refusione non può essere contrapposta alcuna ragione di compensazione delle spese di lite, posto che:
a) la soccombenza reciproca può configurarsi soltanto a fronte di esiti diversi di più domande contrapposte che sono state formulate nel medesimo processo tra le stesse parti (Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 15630 del 11 giugno 2025), mentre nel caso di specie le domande esitate diversamente nel giudizio di primo grado non sono state formulate tra le stesse parti;
b) l’accoglimento della domanda proposta nei confronti del Ministero non è stato parziale;
c) non si riscontrano particolari novità normative o mutamenti giurisprudenziali o altre eccezionali ragioni (tale non essendo la definizione del giudizio in forma semplificata) che giustifichino la compensazione delle spese del giudizio.
Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, si ritiene corretto disporre – in riforma della sentenza appellata – la condanna del Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle spese legali del giudizio di primo grado nella misura indicata in dispositivo.
11. In conclusione, pertanto, l’appello va accolto sia nella parte in cui esso impugna il capo di sentenza che ha respinto la domanda proposta nei confronti del Comune di Xxxxxx (con conseguente condanna di quest’ultimo al riconoscimento al minore in questione delle 12 ore settimanali di assistenza specialistica nelle capacità di comunicazione per l’anno scolastico 2023-2024, fatti salvi eventuali recuperi di tale monte-ore negli anni scolastici successivi), sia nella parte in cui ha erroneamente disposto la compensazione delle spese del giudizio di prime cure nei confronti del Ministero dell’istruzione e del merito (il quale va quindi condannato alla relativa refusione nella misura indicata in dispositivo).
12. Per quel che riguarda le spese del giudizio di appello, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del legale degli appellanti dichiaratosi antistatario (con dichiarazione resa soltanto nel giudizio di appello e non anche nel giudizio di primo grado).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto – in parziale riforma della sentenza appellata – così dispone:
a) condanna il Comune di Xxxxxx a riconoscere al minore in questione le 12 ore settimanali di assistenza specialistica nelle capacità comunicative per l’anno scolastico 2023-2024 (fatti salvi eventuali recuperi di tale monte-ore negli anni scolastici successivi);
b) condanna il Ministero dell’istruzione e del merito alla refusione delle spese del giudizio di primo grado in favore degli appellanti e le liquida in misura complessivamente pari ad € 3.000,00 (tremila/00) oltre oneri accessori come per legge (se dovuti).
Condanna altresì il Ministero dell’istruzione e del merito e il Comune di Xxxxxx alla refusione delle spese del giudizio di appello in favore degli appellanti e le liquida in misura complessivamente pari ad € 4.000,00 (quattromila/00) oltre oneri accessori come per legge (se dovuti), ripartiti nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) a carico di ciascuna delle due Amministrazioni appellate, con distrazione in favore del legale degli appellanti dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Michele Tecchia, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Michele Tecchia Roberto Chieppa
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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