Tar 2025 - Giurisprudenza Amministrativa: Il TAR Lecce Interviene sull’Equipollenza dei Titoli
Commento strutturato: Tar Puglia – Lecce, Sez. II, 16 luglio 2025, n. 1220 (inquadrazione teorica e prospettiva pratica)
1) Premessa del tema
- Oggetto della controversia: la rilevanza dei titoli di studio ai fini di una partecipazione a concorsi pubblici, con particolare attenzione alle nozioni di equipollenza ed equiparazione tra titoli di vecchio ordinamento e titoli post-riforma.
- Definizioni operative:
- Equipollenza: analogia tra titoli di studio prevista espressamente dalla legge, tipicamente tra titoli riconducibili a uno stesso livello secondo una previsione legale o tabellare.
- Equiparazione: analogia operata tra titoli ante e post riforma, in assenza o in aggiunta a una previsione esplicita di equipollenza, basata su comparazione di contenuti, durata, crediti, livello formativo e professionale.
- Contesto concorsuale: nelle pubbliche amministrazioni italiane l’accesso è subordinato al possesso di un titolo di studio adeguato e, spesso, all’esistenza di una corrispondenza tra titolo richiesto e titolo posseduto. La giurisprudenza distingue tra strumenti normativi di equipollenza (quando previsti) e valutazioni sollecitate dal giudice per titoli ante/riforma (quando non esplicitamente equipollanti).
2) Quadro normativo di riferimento (in cornice generale)
Nota: i riferimenti concreti variano a seconda del periodo di riforma e della disciplina di settore. Ecco una sintesi utile per orientarsi, che può essere rifinita con i testi della sentenza:
- Sistema pre-riforma vs post-riforma: nel vecchio ordinamento universitario esistevano titoli (es. lauree ante riforma) che, a seguito di riforme successive (ad es. DM 509/1999, DM 270/2004, riforme Gelmini e interventi vari), hanno trovato nuove denominazioni o strutture (laurea di primo livello, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, lauree magistrali a seconda del quadriennio etc.).
- Equipollenza: spesso prevista da norme o tabelle ministeriali che stabiliscono esplicitamente quali titoli di vecchio ordinamento siano equipollenti a quali titoli post-riforma.
- Equiparazione (pre/post riforma): operazione valutativa del giudice o dell’amministrazione quando non esiste una previsione espressa di equipollenza; si valuta se i contenuti, la durata del corso e il livello formativo siano sostanzialmente equivalenti.
- Quadro di riferimento comune: in sede di concorsi pubblici, la ricerca di Titolo equipollente/equiparato è finalizzata a garantire parità di trattamento tra candidati, nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialità, proporzionalità e ragionevolezza.
3) Distinzioni chiave tra equipollenza ed equiparazione nel contesto dei concorsi
- Equipollenza espressa (norme/tabelle): ha forza normativa speciale. Se una laurea di vecchio ordinamento è espressamente equipollente a una laurea post-riforma, la PA può accogliere l’idoneità del candidato senza ulteriori accertamenti.
- Equiparazione (senza previsione espressa): comporta un’analisi di contenuti e livello tra titoli ante/post riforma. La valutazione è tipicamente operata ai fini della verifica della corrispondenza al profilo richiesto dal bando (ambito disciplinare, durata, crediti formativi, contenuti curricolari, eventuale tirocinio, abilitazioni).
- I limiti pratici: l’equiparazione non può estendersi oltre quanto previsto dalla legge; può riguardare solo i profili e i livelli che la normativa e la giurisprudenza consentono di confrontare. In caso di dubbi, la giurisdizione amministrativa tende a tutelare i diritti del candidato, ma entro i confini della normativa vigente.
4) Criteri tipici che le corti considerano nell’analizzare l’equipollenza/equiparazione
- Livello e livello formativo: si verifica se il titolo ante riforma corrisponda al livello richiesto nel bando (es. primo livello, secondo livello/post-riforma).
- Contenuti e obiettivi formativi: comparazione tra contenuti curricolari, moduli di studio, durata degli studi e eventuali attività professionalizzanti.
- Crediti universitari e durata legale del corso: se la durata complessiva e i crediti (ECTS o equivalente) sono sufficientemente analoghi al titolo post-riforma richiesto.
- Area disciplinare: confronto tra la funzione educativa e la disciplina riconducibile al titolo.
- Titolazione ad accesso e abilitazioni: verifiche su requisiti di abilitazione o requisiti professionali accessori se richiesti dal bando.
- Giurisprudenza amministrativa precedente: coerenza con orientamenti consolidati, che spesso distinguono tra casi in cui è ammissibile l’equiparazione e casi in cui la mancanza di analogia espressa porta al rigetto.
5) Implicazioni pratiche per i concorrenti
- Aggiornamento delle proprie esperienze: se possiedi un titolo ante riforma e partecipi a concorsi post-riforma, verifica se esiste una tabella di equipollenza o se è necessaria un’equiparazione.
- Documentazione necessaria: preparati a presentare curricula, piano di studi, contenuti dei corsi, duration del titolo, eventuali tabelle ufficiali di equipollenza/equiparazione, attestati di equivalenza o dichiarazioni rilasciate dall’istituzione universitária o dall’autorità competente.
- Ricorso e tutela: in caso di esclusione o di exigibilità rigettata, valuta se esistano basi per ricorso amministrativo o giurisdizionale, basandoti su motivazioni di equipollenza/equiparazione, contenuti formativi e profilo professionale richiesto.
6) Prospettiva operativa per chi redige o valuta i bandi di concorso
- Chiarezza delle previsioni: i bandi dovrebbero indicare esplicitamente se i titoli di studio sono equipollenti o equiparati, o se si richiede una valutazione caso per caso.
- Procedure di verifica: definire in modo trasparente la procedura per l’accertamento dell’equipollenza/equiparazione, inclusa la documentazione da allegare e i criteri di valutazione.
- Uguaglianza di trattamento: assicurarsi che la procedura sia compatibile con i principi di pari opportunità, evitando discriminazioni tra candidati con titoli di vecchio e nuovo ordinamento che risultino effettivamente comparabili.
- Ruolo delle autorità competenti: distinguere quale ente possa rilasciare una dichiarazione di equipollenza/equiparazione (università, MIUR/MUR, prefettura o altra autorità), specificando tempi e modalità di rilascio.
7) Possibili esiti pratici delle controversie simili
- Conferma dell’equipollenza espressa: se la legge o una tabella ministeriale attribuisce chiaramente un collegamento tra titoli, la tesi del candidato avrà buon esito.
- Equiparazione accolta dal giudice: quando non c’è equipollenza espressa ma la Corte ritiene che i contenuti e il livello siano sostanzialmente equivalenti, si può consentire l’esame o l’uso del titolo.
- Rigetto dell’equiparazione: se mancano elementi sufficienti di analogia o se la differenza in contenuti o durata è significativa, la domanda di equiparazione/equipollenza può essere respinta, con eventuale conferma dell’esclusione dal concorso.
8) Come procedere se vuoi un commento preciso e mirato
- Se mi invii il testo della sentenza (o un link al testo ufficiale), posso:
- estrarre i passaggi chiave e riassumerli in modo puntuale.
- identificare quale Gamma di equipollenza/equiparazione la Corte ritiene applicabile e i criteri utilizzati.
- esaminare l’argomentazione giuridica (fonti normative e dottrina richiamate) e indicare eventuali criteri predittivi per future pronunce.
- proporre un insieme di linee operative per avvocati, segreterie di concorsi o funzionari pubblici.
9) Nota conclusiva
- L’equipollenza ed equiparazione tra titoli di studio restano un tema sensibile e spesso controverso nei concorsi pubblici, poiché bilanciano esigenze di certezza giuridica, tutela del principio di uguaglianza e necessità di riconoscimento di percorsi formativi differenti ma sostanzialmente comparabili.
- Testi normativi e giurisprudenza evolvono con riforme universitarie, decreti attuativi e aggiornamenti ministeriali; per questo motivo l’orientamento di un singolo TAR può non essere automaticamente generalizzabile a tutte le situazioni.
Pubblicato il 16/07/2025
N. 01220/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00308/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 308 del 2024, proposto da
Xxxxxx Xxxxxx, rappresentato e difeso dall’avvocato Xxxxxx Xxxxxx, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Xxxxxx, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Eliana Vacca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Xxxxxx Serio, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- della nota prot. n. 0003156/2024 del 15.1.2024 del Comune di Xxxxxx, recante oggetto “Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto Area Istruttori con profilo informatico a tempo indeterminato e pieno approvato con determinazione n. 3413/2023. Comunicazione esclusione dalla procedura”, nella parte in cui prevede l’esclusione del ricorrente dalla selezione de qua “per mancanza del titolo di studio richiesto dall’art. 1 lett. I) del bando di concorso a pena di inammissibilità”, nonché in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;
- della determina n. 411 del 15.2.2024, a firma del Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Xxxxxx, recante ad oggetto “Concorso pubblico per la copertura di n.°1 posto “area istruttori” con profilo di informatico a tempo indeterminato e pieno. Approvazione esiti istruttoria delle istanze”, nella parte in cui esclude il ricorrente dall’elenco degli ammessi al concorso in parola, nonché in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;
nonché, ove necessario,
- dell’avviso di pubblico concorso per l’assunzione di n.1 istruttore con profilo di informatico a tempo indeterminato e pieno, pubblicato il 15.11.2023 ed adottato dal Dirigente del Settore II - Servizio Personale del Comune di Xxxxxx in esecuzione della Determinazione n. 3413 del 14.11.2023, nella parte in cui l’art. 1, co. 1, lett. i) – che prevede tra i requisiti di ammissione “il possesso del diploma di scuola media superiore di “perito informatico” o equipollente, di “informatica e telecomunicazioni” o equipollente, ovvero diploma di Tecnico Superiore rilasciato dagli ITS e riconosciuto dal MIUR afferente al settore tecnico-informatico” – possa essere interpretato nel senso di escludere i possessori di diploma di perito tecnico industriale con indirizzo “Elettronica e Telecomunicazione”;
- ove occorra, della nota dell’I.I.S.S. Majorana di Xxxxxx, assunta al protocollo dell’Ente del Comune di Xxxxxx n. 2685 del 12.01.2023 (di tenore sconosciuto), relativa all’equipollenza di taluni titoli di studio in possesso dei candidati ai fini dell’ammissibilità al concorso, nella parte in cui disponga o comunque fornisca interpretazione in fatto o in diritto di segno contrario all’ammissione del ricorrente alla procedura selettiva de qua;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche di contenuto ignoto al ricorrente, che disponga in senso contrario alla ammissione del ricorrente alla procedura selettiva de qua.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Xxxxxx;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 giugno 2025 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il mezzo di gravame all’esame, il ricorrente espone, in sintesi, che:
- con avviso pubblicato in data 15.11.2023, il Comune di Xxxxxx ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore con profilo di informatico;
- all’articolo 1, comma 1, lettera i), il bando specificava i titoli di studio richiesti per l’ammissione e tra questi figurava il “diploma di scuola media superiore di ‘perito informatico’ o equipollente, di ‘informatica e telecomunicazioni’ o equipollente, ovvero diploma di Tecnico Superiore rilasciato dagli ITS e riconosciuto dal MIUR afferente al settore tecnico informatico”;
- ha quindi presentato la propria candidatura, a sostegno della quale ha dichiarato di essere in possesso del predetto requisito specifico, avendo conseguito nel 1995 presso l’Istituto ITIS “Ettore Majorana” di Xxxxxx il diploma di perito tecnico industriale con indirizzo “Elettronica e Telecomunicazione”, viepiù allegando documentazione comprovante la sua abilitazione alla libera professione di perito industriale e l’iscrizione al relativo ordine professionale;
- con nota prot. n. 3156 del 15.1.2024, il Comune di Xxxxxx gli ha comunicato l’esclusione dalla procedura selettiva, motivata in ragione della “mancanza del titolo di studio richiesto dall’art. 1 lett. I) del bando di concorso a pena di inammissibilità”;
- tale esclusione è stata successivamente formalizzata e confermata con la determina dirigenziale n. 411 del 15.2.2024, con cui è stato approvato l’elenco dei candidati ammessi e di quelli esclusi, tra cui figura il ricorrente.
1.1. Avverso la suddetta determinazione è insorto il ricorrente, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi di diritto: I. “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 co. 1 lett. i) dell’avviso di pubblico concorso. Violazione e/o falsa applicazione r.d. n. 275 del 1929. Violazione e/o falsa applicazione l. 15 giugno 1931 n. 889. Violazione e/o falsa applicazione l. 2 febbraio 1990 n. 17. Violazione e/o falsa applicazione d.P.R. n. 88/2010. Violazione e /o falsa applicazione artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Eccesso di potere per violazione del principio dell’imparzialità e/o della par condicio tra i candidati. Eccesso di potere per difetto dei presupposti. eccesso di potere per travisamento dei fatti. Eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza. eccesso di potere per carenza motivazionale. Sviamento. Ingiustizia manifesta. Violazione del giusto procedimento. Violazione del favor partecipationis”; II. “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 co. 1 lett. i) dell’avviso di pubblico concorso. Violazione e/o falsa applicazione r.d. n. 275 del 1929. Violazione e/o falsa applicazione l. 15 giugno 1931 n. 889. Violazione e/o falsa applicazione l. 2 febbraio 1990 n. 17. Violazione e/o falsa applicazione d.P.R. n. 88/2010. violazione e /o falsa applicazione artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Eccesso di potere per violazione del principio dell’imparzialità e/o della par condicio tra i candidati. Eccesso di potere per difetto dei presupposti. eccesso di potere per travisamento dei fatti. eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza. eccesso di potere per carenza motivazionale. Sviamento. Ingiustizia manifesta. Violazione del giusto procedimento. Violazione del favor partecipationis”; III. “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 co. 1 lett. i) dell’avviso di pubblico concorso. Violazione e/o falsa applicazione r.d. n. 275 del 1929. Violazione e/o falsa applicazione l. 15 giugno 1931 n. 889. Violazione e/o falsa applicazione l. 2 febbraio 1990 n. 17. violazione e/o falsa applicazione d.P.R. n. 88/2010. Violazione e /o falsa applicazione artt. 3 e 97 Cost. Violazione e/o falsa applicazione art. 6 e 6 bis l. 241/1990. Eccesso di potere per mancata attivazione del soccorso istruttorio. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Eccesso di potere per violazione del principio dell’imparzialità e/o della par condicio tra i candidati. Eccesso di potere per difetto dei presupposti. eccesso di potere per travisamento dei fatti. Eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza. eccesso di potere per carenza motivazionale. Sviamento. ingiustizia manifesta. violazione del giusto procedimento. violazione del favor partecipationis”.
1.2. Si è costituito il giudizio il Comune di Xxxxxx, instando per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e competenze di causa.
2. Con ordinanza n. 259/2024 del 26.4.2024, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta unitamente al ricorso, disponendo la sospensione dei provvedimenti impugnati, al fine della partecipazione del ricorrente alla procedura in argomento e subordinandone gli effetti alla positiva definizione della causa nel merito.
3. Previo deposito di memorie difensive ex art. 73 c.p.a., all’udienza pubblica del 23 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Con vari ordini di censura, che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione e di chiarezza espositiva, il ricorrente sostiene la piena validità, ai fini della partecipazione al concorso in questione, del titolo di studio dallo stesso posseduto, ossia il diploma di “perito tecnico industriale con indirizzo Elettronica e Telecomunicazione” conseguito nel 1995, sottolineando come, all’epoca del conseguimento, la qualifica di “perito industriale” fosse unitaria ed assorbente, indipendentemente dal singolo indirizzo curriculare seguito dallo studente nel corso degli studi.
4.1. Ad avviso della parte, il rapporto tra il diploma di perito industriale e quello di perito informatico sarebbe di genus a species, essendo il secondo una derivazione del primo, divenuta giuridicamente rilevante soltanto dopo la riforma varata dal d.P.R. n. 80/2010; a sostegno di questa tesi, il ricorrente invoca un’interpretazione sistematica della clausola del bando, la quale ammetteva alla selezione anche i laureati in materie come ingegneria elettronica e ingegneria delle comunicazioni, sicché la ratio della selezione sarebbe quella di ricercare competenze nel più ampio “settore tecnico-informatico”, che includerebbe l’elettronica e le telecomunicazioni, rendendo il profilo del ricorrente coerente con il requisito partecipativo richiesto.
4.2. Nella prospettazione attorea, la decisione di escludere un perito industriale con specializzazione in “Elettronica e Telecomunicazioni” — un indirizzo che, prima della riforma del 2010, unificava percorsi formativi poi confluiti nelle nuove specializzazioni di “Elettronica” e “Informatica e Telecomunicazioni” — risulterebbe manifestamente irragionevole e in palese violazione del principio del favor partecipationis, quale canone ermeneutico fondamentale nelle procedure a evidenza pubblica, e della stessa lex specialis di gara.
4.3. La parte deduce l’illegittimità del procedimento anche sotto il profilo della mancata attivazione del soccorso istruttorio, sostenendo che la P.A. – una volta rilevata la dubbia conformità del titolo di studio ai requisiti richiesti del bando – avrebbe dovuto avviare una interlocuzione con il candidato per chiedere chiarimenti, come previsto dall’art. 6 della legge n. 241/1990; l’omissione di tale segmento procedimentale riverberebbe i suoi effetti anche sotto il profilo dell’insufficiente motivazione, non essendo esplicitato l’iter logico-giuridico seguito dall’Amministrazione per giungere alla contestata determinazione.
5. I motivi di ricorso, così compendiati, sono infondati.
5.1. Il formante giurisprudenziale in subiecta materia ha condivisibilmente evidenziato che, nell’ambito delle procedure selettive, quali i concorsi o le gare per l’affidamento di contratti pubblici, la logica competitiva tra i candidati ed i concorrenti impone all’Amministrazione procedente il rispetto del principio di par condicio, che si traduce nell’applicazione di talune regole procedurali, tra le quali, in particolare e per quanto di interesse in questa sede, il divieto di estensione dei requisiti di partecipazione, in quanto presupposti di stretta interpretazione. Infatti, l’interpretazione analogica o sistematica, se applicata ai criteri individuati nel bando, può ingenerare incertezza tra gli interessati, pregiudicando quanti, pur volendo prendere parte alla procedura, abbiano desistito dall’intento attenendosi al significato letterale delle regole di partecipazione stabilite dall’Amministrazione procedente; inoltre, a potersi dolere sarebbero anche i concorrenti a pieno titolo legittimati a partecipare, non desiderando l’inclusione di ulteriori candidati nell’ambito della platea dei partecipanti al concorso.
5.2. La giurisprudenza ha ripetutamente ribadito che i requisiti di partecipazione sono suscettibili soltanto di stretta interpretazione, statuendo che – qualora il bando di concorso richieda tassativamente il possesso di un determinato titolo di studio per l’ammissione ad un concorso pubblico – non è consentita la valutazione di un titolo di studio diverso, salvo che non ne sia stabilita l’equipollenza in virtù di una norma di legge (in termini Cons. Stato, Sez. IV, 10 marzo 1992, n. 251).
5.3. Se, dunque, per costante giurisprudenza, l’istituto dell’equipollenza fra i titoli di studio posseduti, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, ha carattere eccezionale e non è quindi suscettibile di mera interpretazione analogica (Cons. Stato, VI, 8 febbraio 2016, n. 495; Cons. Stato, VI, 18 agosto 2010, n. 5886), non può ritenersi equipollente ad un titolo di studio mancante ed espressamente richiesto dal bando un titolo nominalmente differente (seppur appartenente al “vecchio ordinamento”), né è sufficiente a sopperire a tale mancanza la valutazione complessiva del percorso formativo seguito dal candidato.
5.4. La carenza, infatti, di un requisito previsto per la partecipazione ad un concorso pubblico non può essere integrata o sostituita da titoli diversi rispetto a quelli richiesti e per i quali la legge non abbia espresso un chiaro ed univoco giudizio di equipollenza (peraltro pacificamente non rinvenibile nella fattispecie in esame).
5.5. In tema di definizione del titolo di studio occorrente per la partecipazione ai concorsi pubblici, è stato inoltre precisato che, ferma la definizione del livello del titolo (laurea, diploma di scuola secondaria o altro titolo di studio) affidata alla legge o ad altra fonte normativa, l’Amministrazione che indice il concorso - in assenza di specifiche indicazioni di legge - è titolare di un potere discrezionale nella definizione della tipologia del titolo di studio, in relazione alla professionalità ed alla preparazione culturale richieste per il posto che, attraverso il concorso e la selezione dei soggetti più meritevoli, si intende ricoprire (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 18 ottobre 2012, n. 5351; Sez. VI, 3 maggio 2010, n. 2494; TAR Campania - Napoli, Sez. III, n. 18205/2005; TAR Toscana - Firenze, Sez. II, 11 aprile 2012 n. 708 e n. 707).
6. Orbene, ciò posto, facendo applicazione delle suddette coordinate ermeneutiche al caso di specie, osserva il Collegio che non vi è corrispondenza tra il titolo di studio posseduto dal ricorrente e i requisiti specificamente richiesti dalla lex specialis del concorso.
6.1. Il bando di selezione esigeva chiaramente (in claris non fit interpretatio), quale requisito di ammissione, il possesso del diploma di "perito informatico" o equipollente, oppure di "informatica e telecomunicazioni" o equipollente, oltre ad altri titoli di livello superiore (ovvero lauree afferenti al settore tecnico-informatico); orbene, a fronte di ciò, il diploma del Sig. Xxxxxx, ossia quello di perito tecnico industriale con indirizzo "Elettronica e Telecomunicazioni", non solo non è espressamente menzionato nella pertinente disposizione del bando (cfr. art. 1, comma 1, lett. i), ma il relativo percorso formativo non può neanche essere considerato equivalente a quello presupposto dai titoli richiesti dalla lex specialis.
6.2. Invero, dall’esame della normativa nazionale sul riordino degli istituti tecnici, e specificamente della tabella di confluenza di cui all’Allegato D al d.P.R. n. 88/2010, emerge che il percorso di studi del previgente ordinamento in "Elettronica e Telecomunicazioni", seguito dal ricorrente, è confluito nel nuovo indirizzo di "Elettronica ed Elettrotecnica"; al contrario, la figura del perito informatico, esplicitamente contemplata dal bando, è confluita nel distinto indirizzo di "Informatica e Telecomunicazioni".
6.3. Dunque, il predetto riordino normativo del secondo ciclo dell’istruzione secondaria tecnica e professionale (c.d. “Riforma Gelmini”) depone nel senso di una differenza sostanziale e non meramente formale tra i due percorsi formativi, rendendoli appartenenti a indirizzi diversi, sebbene entrambi inseriti nel “Settore tecnologico”; con la conseguenza che è infondato l’assunto del ricorrente secondo cui il suo diploma sarebbe confluito in entrambi i nuovi indirizzi, dovendosi invece rimarcare che “Ciascun indirizzo del previgente ordinamento confluisce in un solo indirizzo e, ove previsto, in una sola delle relative articolazioni” (vedi nota in calce alla citata tabella sub Allegato D).
6.4. Neppure è positivamente apprezzabile la doglianza attorea inerente alla mancata attivazione del soccorso istruttorio, poiché – secondo consolidata giurisprudenza (cfr., ex multis, TAR Lombardia, Sez. III, 6.4.2022, n. 778; TAR Lazio, Sez. IV, 25.3.2022, n. 3422) – tale istituto può essere applicato unicamente per sanare mere irregolarità materiali o errori facilmente desumibili dalla documentazione già presentata, mentre non può essere invocato, come preteso dal ricorrente, per sopperire alla mancanza di un requisito sostanziale di ammissione alla procedura selettiva, espressamente previsto dalla lex specialis.
6.5. Né miglior sorte spetta alla censura di illegittimità dedotta dalla parte ricorrente per carenza di motivazione dell’impugnato provvedimento di esclusione dal concorso. L’esclusione, infatti, costituisce una conseguenza automatica della riscontrata carenza del requisito di partecipazione, che non implica una peculiare motivazione, costituendo mera attuazione di una regola di stretta interpretazione, già prevista nel bando di concorso; donde, l’infondatezza del motivo, essendo il provvedimento impugnato contraddistinto da elementi sufficienti a rendere edotto l’interessato delle ragioni della sua esclusione.
7. Quanto, infine, all’impugnativa, in via subordinata (“ove necessario”) e in parte qua, del bando di concorso – in disparte profili di inammissibilità della stessa, essendo onere dell’interessato proporre tempestivo gravame nei riguardi della clausola escludente contenuta nel bando di concorso, che per l’appunto non ammetteva i diplomati in possesso del titolo di “perito tecnico industriale”, ed essendo, sul punto, il provvedimento espulsivo del tutto conforme alla citata previsione del bando – essa si appalesa in ogni caso infondata, posto che - come detto - la scelta dei titoli di ammissione rientra nella sfera di discrezionalità dell’Amministrazione e, nel caso di specie, essa è stata esercitata in modo logico e coerente con il profilo professionale prescelto.
8. Per le ragioni suesposte il ricorso va respinto, in quanto infondato.
9. Nondimeno, considerata la vicenda nel suo complesso e la peculiarità delle questioni esaminate, appare equo disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nino Dello Preite, Presidente FF, Estensore
Paolo Fusaro, Referendario
Tommaso Sbolgi, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Nino Dello Preite
IL SEGRETARIO
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