La sentenza della Cassazione n. 23745 del 2025, relativa alle responsabilità e ai risarcimenti in materia di emotrasfusioni, evidenzia alcuni punti fondamentali di grande rilevanza giuridica e fattuale.
**Contesto della sentenza:**
In questa pronuncia, la Corte di Cassazione affronta il caso in cui un paziente abbia ricevuto una trasfusione di sangue infetto, risultando successivamente affetto da una malattia con esiti permanenti. La problematica centrale riguarda la natura del decesso del paziente, avvenuto in un momento successivo, e la conseguente qualificazione giuridica dell’evento morte rispetto alla patologia contratta a seguito della trasfusione.
**Punto chiave: distinzione tra aggravamento e evento a sé stante:**
La Cassazione chiarisce che, qualora il decesso sopravvenga in conseguenza di una malattia contratta tramite trasfusione infetta, tale evento non rappresenta semplicemente un aggravamento della patologia già in atto, ma costituisce un evento a sé stante. Questa distinzione è fondamentale perché influisce sul calcolo del termine di prescrizione del diritto al risarcimento.
**Implicazioni sulla prescrizione:**
Secondo la pronuncia, il decesso, quando derivato causalmente dalla trasfusione infetta, dà origine a un nuovo diritto autonomo di azione risarcitoria, che decorre dal momento in cui si verifica l’evento morte. In altre parole, si applica il principio secondo cui il termine di prescrizione per il risarcimento del danno si calcola a partire dal fatto lesivo che costituisce l’evento “a sé stante” (cioè, il decesso) e non da quando la malattia con esiti permanenti si è manifestata o si è aggravata.
**Riferimento all’articolo 2947, comma terzo, del codice civile:**
L’articolo 2947, comma terzo, stabilisce che il termine di prescrizione per le azioni di risarcimento del danno derivante da fatto illecito decorre dal giorno in cui si è verificato l’evento dannoso. La sentenza applica questo principio al caso di decesso causato da trasfusione infetta, sottolineando che il termine decorre dalla morte stessa, quale evento autonomo, e non dalla diagnosi o dall’aggravamento della malattia.
**Impatto pratico e giurisprudenziale:**
La pronuncia della Cassazione ha un impatto importante nella disciplina delle responsabilità mediche e delle cause di risarcimento in ambito sanitario. Essa chiarisce che, in caso di decesso successivo a una trasfusione infetta, il diritto al risarcimento si prescrive dal momento della morte, rafforzando la tutela dei congiunti e dei soggetti legittimati “iure proprio”, ovvero in via diretta e personale.
**Conclusioni:**
In definitiva, la Cassazione n. 23745 del 2025 afferma che il decesso derivante da una trasfusione infetta rappresenta un evento autonomo e distinto rispetto alla malattia contratta, e che pertanto il termine di prescrizione del diritto al risarcimento decorre dalla morte stessa. Questa pronuncia rafforza il principio secondo cui ogni evento dannoso autonomo dà luogo a un termine di prescrizione proprio, garantendo una tutela più efficace dei diritti dei soggetti danneggiati e dei loro congiunti.
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