Cassazione 2025 - Nel periodo 1961-1996 dipendente del OMISSIS di OMISSIS per la manutenzione delle condotte idriche, è stato esposto in modo continuativo a fibre di amianto presenti negli impianti su cui operava. Tale esposizione, protrattasi per decenni, ha determinato lo sviluppo di asbestosi e, successivamente, di carcinoma polmonare metastatico che ha causato il decesso del lavoratore.
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Procedimento in giudizio
1. Tribunale di Lanciano – accoglieva la domanda risarcitoria degli eredi dell’assunto, ritenendo provata la violazione degli obblighi di tutela da parte del datore di lavoro.
2. Corte d’Appello dell’Aquila – invece, con sentenza n. 54/2021 (depositata il 14/01/2021), rigettava il ricorso degli eredi, riformando la pronuncia di primo grado.
3. Ricorso in Cassazione – proposto dagli eredi di x., x, volto a ottenere il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno iure proprio e iure hereditatis.
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Questione giuridica
La Suprema Corte è chiamata a dirimere il nodo centrale sulla responsabilità ex art. 2087 c.c. del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza, nonché sull’onere della prova in tema di malattia professionale da amianto:
• Quali standard di protezione l’imprenditore deve dimostrare di aver adottato.
• In che misura l’esposizione protratta nel tempo influisce sull’attribuzione della responsabilità.
• Se e come il datore di lavoro possa allegare l’insussistenza del nesso causale tra esposizione e patologia.
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Motivazione della Corte
La decisione della Sezione Lavoro poggia sui seguenti principi di diritto:
• Ampiezza dell’obbligo generale di tutela (art. 2087 c.c.)
L’obbligo di sicurezza del datore di lavoro consiste non solo nell’osservanza delle specifiche norme legislative, ma anche nell’adozione di ogni misure idonea a prevenire infortuni e malattie professionali, in ragione della particolare pericolosità dell’amianto.
• Onere della prova
Spetta al datore di lavoro provare di aver adottato tutte le precauzioni generiche e specifiche previste dalle leggi e dalle buone prassi applicabili all’epoca (mascherine, aspirazione localizzata, controlli ambientali, formazione). Qualora ciò non avvenga, il giudice può desumere la responsabilità per fatto proprio.
• Nesso di causalità rafforzato
In materia di esposizione ad agenti cancerogeni come l’amianto, ove ricorra un’esposizione continuativa e senza interruzioni significative, il nesso di causalità è caratterizzato da una presunzione semplice a favore del lavoratore, superabile solo da prova contraria rigorosa in capo al datore.
• Parametrazione del danno
Riconosciuta la colpa del datore di lavoro, la Corte ribadisce la trasmissibilità agli eredi del danno biologico terminale e del danno morale correlato alla sofferenza conclusiva della vittima.
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Conseguenze e rilievi critici
• La pronuncia riafferma il ruolo centrale del dato cronologico dell’esposizione, premiando la tutela del lavoratore anche in ipotesi di inadempienze normative anteriori all’emanazione del D.lgs. 81/2008.
• Invertendo l’onere probatorio, la Cassazione rafforza l’effetto deterrente verso i datori di lavoro, che dovranno documentare sistematicamente ogni singola misura di prevenzione storicamente adottata.
• Resta aperto il profilo pratico dell’ammissibilità di prove documentali tratte da archivi aziendali e testimonianze di altri lavoratori, specialmente in contesti in cui la normativa sulla sicurezza fosse rudimentale o poco diffusa.
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Conclusioni
Con l’ordinanza n. 23673/2025 la Corte di Cassazione consolida l’impianto giurisprudenziale a favore dei lavoratori esposti ad amianto, ribadendo:
• Il carattere ampio e autonomo dell’obbligo di sicurezza del datore di lavoro.
• Il rafforzamento del nesso causale in presenza di esposizione cronica a cancerogeni.
• L’inversione dell’onere della prova a carico del responsabile.
Questa decisione rappresenta un punto di svolta per la responsabilità civile in tema di malattie professionali, suggerendo agli operatori del diritto di adottare un approccio garantista e rigoroso nell’accertamento delle misure preventive e nel riconoscimento del danno.
Cassazione Civile, Sez. Lav., 22 agosto 2025, n. 23673 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana - Presidente
Dott. RIVERSO Roberto - Rel. Consigliere
Dott. PANARIELLO Francescopaolo - Consigliere
Dott. CASO Francesco Giuseppe Luigi - Consigliere
Dott. BUFFA Francesco - Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 17811-2021 proposto da:
OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato OMISSIS OMISSIS;
- ricorrenti -
contro
OMISSIS DI OMISSISOMISSIS - OMISSIS OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS E OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato OMISSIS OMISSIS;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 54/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 14/01/2021 R.G.N. 122/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/06/2025 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO.
Fatto
La Corte d'Appello di L'Aquila, con la sentenza in atti, pronunciando sull'appello svolto dal OMISSIS di OMISSIS OMISSIS, OMISSIS OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS (in seguito OMISSIS di OMISSIS OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano ha accolto l'appello ed in riforma della sentenza impugnata ha respinto il ricorso originariamente proposto da OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS in proprio e quali eredi di OMISSIS (già dipendente del OMISSIS di OMISSISe deceduto il (...) per carcinoma polmonare metastatico conseguente ad asbestosi contratta per prolungata esposizione a fibre di amianto). Col predetto ricorso gli eredi del lavoratore chiedevano la condanna del OMISSIS di OMISSISal risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditatis patiti a causa del decesso del lavoratore intervenuto per effetto della continuativa esposizione subita del de cuius all'azione nociva delle fibre d'amianto contenute nelle condotte idriche su cui eseguiva quotidiani interventi di manutenzione, in ragione delle mansioni di acquaiolo svolte dal 1961 al 1996.
A fondamento della sentenza, la Corte d'Appello ha respinto l'eccezione di prescrizione sollevata in relazione all'azione di risarcimento del danno iure hereditatis ed ha invece accolto il motivo di ricorso relativo all'insussistenza di profili di imputabilità colpevole del OMISSIS di OMISSISex art. 2087 OMISSIS
La Corte d'Appello ha accertato, in base alla c.t.u., che il lavoratore era stato posto con elevata frequenza a contatto con serbatoi e tubazioni realizzati in cemento amianto su cui eseguiva interventi di manutenzione e riparazione; che non risultavano adottate adeguate misure di prevenzione nell'ambito della sorveglianza sanitaria del lavoratore medesimo e che il lavoratore era stato riconosciuto affetto da asbestosi al 10%, poi all'85% ed infine al 100% in sede INAIL che aveva pure affermato la natura professionale del carcinoma, così come il ctu. Secondo la Corte in primo luogo essendo stato il ricorso proposto oltre 20 anni dopo la cessazione del rapporto lavorativo era evidente la difficoltà per il datore di lavoro di provare il corretto adempimento degli obblighi di prevenzione e sicurezza. Inoltre, trattandosi di un rapporto lavorativo iniziato in epoca risalente (1961) e conclusosi nel 1996, non poteva applicarsi al caso di specie in via retroattiva la normativa di difesa dall'amianto entrata in vigore in seguito (con il dlgs. 626/94, dlgs. 81/2008, ed il dlgs. 106/2009), né poteva essere valorizzata la precedente disciplina del D.P.R. 303/1956 che si riferiva solo alle polveri in generale.
In definitiva, secondo la Corte di appello, solo a partire dagli anni 1991/92 poteva affermarsi che costituisse fatto notorio la correlazione causale fra l'esposizione a fibre d'amianto e il carcinoma polmonare. E sebbene il c.t.u. avesse affermato l'origine professionale delle patologie polmonari da cui era affetto OMISSIS, del resto riconosciute anche dall'Inail, tuttavia, a detta della Corte di appello, mancava l'individuazione dei parametri quantitativi dell'esposizione "parametro questo indispensabile al fine di valutare la dose cumulativa di fibre d'amianto espressa come fibre anno per centimetro cubico d'aria". Ne era conseguito che il perito era giunto alle conclusioni recepite in sentenza non sulla base di un attendibile accertamento dell'anamnesi lavorativa e delle concrete condizioni di lavoro in cui le mansioni erano state espletate dal de cuius, bensì solo per via indiretta attraverso "l'analisi del tessuto polmonare, così come risultante dagli esami radiografici ed istologici depositati in atti."
Nulla risultava pure dedotto in giudizio con riguardo all'adempimento degli obblighi di informazione e formazione datoriali; né con riguardo all'obbligo datoriale di munire i lavoratori di dispositivi di sicurezza idonei ad eliminare le situazioni di pericolo riscontrate; per quanto riguardava l'obbligo di garantire la salubrità dell'ambiente dove veniva eseguita la prestazione, in assenza di allegazioni specifiche in ordine al contesto lavorativo, doveva ritenersi verosimile quindi che si trattasse di prestazioni da eseguirsi in ambiente aperto in cui gli unici fattori di rischio erano costituiti dalle polveri rilasciate dalle tubature su cui venivano eseguiti gli interventi di manutenzione, fattori in ordine ai quali non si rinvenivano in atti elementi istruttori dimostrativi della durata e della intensità dell'esposizione.
In definitiva, secondo la Corte di appello, le emergenze istruttorie non apparivano univoche in ordine ai presupposti della durata e della continuità dell'esposizione al rischio denunziato, per cui alla luce della documentazione in atti e dell'istruttoria espletata andava ritenuto che la parte appellata non avesse fornito la prova sufficiente, il cui onere era su di lei ricadente, della sussistenza di una specifica omissione datoriale nella predisposizione di quelle misure di sicurezza, suggerita dalla particolarità del lavoro dall'esperienza e dalla tecnica, necessarie ad evitare il danno. Ed andava altresì escluso il nesso causale nonostante la ctu avesse affermato il contrario.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS in proprio e quali eredi di OMISSIS con sei motivi di ricorso ai quali ha resistito il OMISSIS OMISSIScon controricorso. Dopo la decisone il Collegio ha autorizzato il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni previsto dalla legge.
Diritto
1. - Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 2087, 2697 OMISSIS in relazione all' articolo 360 n. 3 c.p.c. nella parte in cui la Corte d'Appello ha affermato che la parte appellata non ha fornito sufficiente prova che era su di lui ricadente della sussistenza di specifica omissione datoriale nella predisposizione di quelle misure di sicurezza suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza o dalla tecnica necessaria ad evitare il danno.
2. - Con il secondo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2087 OMISSIS e 2697 OMISSIS in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c. là dove la Corte di appello ha affermato che la parte appellata non aveva fornito sufficiente prova delle violazioni commesse dal datore di lavoro.
3. - Con il terzo motivo si sostiene la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2087 OMISSIS, del D.P.R. n. 303 del 56, del D.P.R. n. 547 del 55, del Regio decreto n. 530 del 1927, degli articoli 1, 4, 32, 35, 37 e 41 della Costituzione; del decreto legislativo n. 277 del 1991 in relazione all'articolo 360, numero 3 c.p.c. là dove la Corte ha sostenuto in modo apodittico che all'epoca in cui il lavoratore aveva contratto il male non era ancora nota la particolare insidiosità dell'amianto.
4. - Con il quarto motivo si sostiene la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione all'articolo 360 n. 4 c.p.c. là dove si sostiene che nulla risulta dedotto e dimostrato in ordine all'intensità e alla durata dell'esposizione.
5. - Con il quinto motivo si deduce la violazione degli articoli 115 e 116 OMISSIS in relazione articolo 360 numero 5 c.p.c., avendo la Corte d'Appello, posto a base della decisione prove reputate assenti e che invece erano presenti fin dall'inizio della domanda, avendo i ricorrenti affermato che OMISSIS era stato esposto alle fibre d'amianto per tutta la durata del rapporto di lavoro per circa 35 anni con intensità elevata, visto che quotidianamente OMISSIS anche più volte al giorno veniva chiamato ad effettuare interventi di manutenzione sulle condotte idriche in eternit; il c.t.u. aveva pure affermato che OMISSIS era affetto da asbestosi polmonare con successiva insorgenza del carcinoma polmonare metastatico, essendo stato esposto per oltre trent'anni a fattori di rischio lavorativo con specifico riferimento alle sostanze aereodisperse contenenti fibre di amianto e le cui caratteristiche di oncogenicità erano scientificamente acclarate, sicché si poteva affermare che le OMISSISdette infermità che avevano portato a morte il lavoratore avevano caratteristiche di malattie professionali e, conseguentemente, erano da considerare come contratte a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa svolta e descritta in atti.
6. - Con il sesto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 2087 e 2697 OMISSIS in relazione all'articolo 360, numero 3 c.p.c., là dove viene sostenuto che nulla risulta dedotto in giudizio con riguardo all'adempimento degli obblighi di formazione e informazione e con riguardo all'obbligo datoriale di munire i lavoratori e dispositivi di sicurezza e di garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.
7. - I motivi di ricorso, i quali possono essere esaminati per connessione, sono fondati, essendo la sentenza impugnata affetta da plurime violazioni di legge sotto molteplici e concorrenti profili sia logici che giuridici, sia sotto il profilo motivazionale che della violazione degli artt. 2087, 2697, 21 D.P.R. 303/56, 40 e 41 c.p., nonché del tu 1124/1965 e del D.Lgs. 277/1991.
8.- La sentenza viola altresì principi risalenti affermati dalla giurisprudenza di legittimità e ribaditi anche di recente (Cass. n. 18503/2016, Cass. n. 4092/2025 e n. 4084/2025)
9. - Anzitutto la pronunciata risulta contra legem laddove nega l'obbligo del datore di lavoro di rispettare la normativa sulle polveri ex art. 21 D.P.R. 303/56 ed anche quella sulle fibre di amianto ex D.Lgs. n. 277/1991, pur essendo il rapporto di lavoro in oggetto cessato nel 1996.
10. - In secondo luogo la pronuncia è errata là dove, violando gli artt. 2087 e 2697 OMISSIS, sostiene che avrebbero dovuto essere gli attori (che nel caso di specie agivano anche iure hereditatis) a dover indicare quale sarebbe stato l'inadempimento messo in atto dal datore di lavoro nella protezione dei lavoratori dal rischio amianto; per contro è stato ripetutamente affermato che "La responsabilità conseguente alla violazione dell'art. 2087 cod. civ. ha natura contrattuale, sicché il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno da infortunio, o l'Istituto assicuratore che agisca in via di regresso, deve allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa e del danno, nonché il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno, e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile" (Cass. n. 10529/2008, n. 16869/20, fra le molte conformi).
11. - In terzo luogo, la sentenza è errata là dove sostiene che nel giudizio di responsabilità civile di cui si tratta fosse necessario accertare e dimostrare la presenza di una determinata esposizione quantitativa e qualitativa alle fibre di amianto (in contrario vedi invece Cass. 4092/2025 e n. 4084/2025, cit.).
12. - In quarto luogo là dove non ha tenuto conto che il nesso causale tra la neoplasia e l'attività di lavoro, già accertato dall'INAIL, era stato ampiamente e logicamente riconosciuto dal c.t.u. sulla base di una serie di elementi - clinici, logici, di fatto, temporali, ivi compreso il prelievo autoptico - del tutto rispondenti ai principi consolidati elaborati da questa Corte circa l'accertamento del nesso eziologico in ambito professionale, sulla scorta delle note sentenze delle Sez. Unite, civili e penali (cfr. Cass. S.U. pen. n. 30328 del 2002; Cass. S.U. pen. n. 38343 del 2014; Cass. S.U. pen. n. 33749 del 2017; Cass. S.U. civ. n. 576 del 2008; Cass. S.U. civ. n. 23197/2018), dalle quali risulta come la giurisprudenza consolidata abbia rifiutato un approccio rigidamente deterministico al tema causale ribadendo che non è indispensabile che si raggiunga sempre la certezza assoluta, una connessione immancabile, tra i due termini della relazione in oggetto, essendo sufficiente allo scopo una relazione di tipo probabilistico; purché la prova della correlazione causale tra fatto ed evento attinga, nel singolo caso concreto, ad un livello di "alta probabilità logica".
13. - In quinto luogo là dove, soprattutto, sotto quest'ultimo aspetto, che attiene alla cd. causalità individuale, la sentenza non ha tenuto nemmeno conto che, come osservato dal ctu, il lavoratore deceduto aveva contratto proprio l'asbestosi (col 100% di invalidità) che è una malattia professionale tabellata che deriva dalla forte esposizione all'amianto; una malattia c.d. "sentinella" quindi di una esposizione qualitativamente e quantitativamente molto sostenuta, com'è appunto quella professionale, che si pone quindi quale antecedente causale più probabile del carcinoma polmonare che ha condotto al decesso il lavoratore.
14. - Sotto altro aspetto occorre pure osservare, a proposito della epoca di conoscenza della nocività dell'amianto, che l'asbestosi - malattia pur essa mortale e produttiva di una significativa riduzione della aspettativa di vita - è stata inserita nell'elenco delle malattie professionali tipizzate fin dalla legge n. 455 del 1943.
15.- I OMISSISdetti principi risultano da ultimo affermati da questa Corte con le citate ordinanze n. 4092/2025 e n. 4084/2025 alle quali pure si rinvia, per quanto occorrer possa, anche ai sensi degli art.118 disp. att. c.p.c.
È stato infatti affermato (Cass. n. 4092/25) da una parte che in tema di responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 OMISSIS per il danno alla salute derivante dall'esposizione del lavoratore a polveri di amianto significativamente presenti nell'ambiente di lavoro, il superamento dei valori limite di esposizione agli agenti chimici (cd. TLV, cioè "threshold limit value") risulta privo di rilievo ai fini della ricostruzione sia della colpa del datore di lavoro, da individuare in base alle norme in materia di igiene del lavoro e di prevenzione dalle polveri di qualsiasi specie, sia del nesso causale, per il quale, stante la natura di malattia dose dipendente, rileva piuttosto l'intensità delle dosi che si accumulano nell'organismo in ragione della durata dell'esposizione nel corso del tempo.
Ed inoltre, dall'altra parte, si è pure precisato che in tema di responsabilità ex art. 2087 OMISSIS, il datore di lavoro, al fine della prevenzione dei danni ai lavoratori derivanti dall'esposizione alle polveri di amianto, è tenuto al rispetto anche della regola cautelare di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 303 del 1956 - volta a proteggere dall'inalazione di polveri, di qualsiasi specie, di cui si deve conoscere l'esistenza e nocività, sia se produttive di effetti visibili che invisibili - e ciò in ragione del duplice rilievo che il legislatore, in più disposizioni, qualifica come polveri le fibre di amianto e richiama espressamente detto D.P.R. per la protezione dal rischio derivante dall'amianto.
Inoltre, Cass. n. 4084/25 ha pure chiarito che ai fini della configurazione della responsabilità datoriale ai sensi dell'art. 2087 OMISSIS non occorre in capo all'imprenditore la prevedibilità dello specifico evento concretamente verificatosi o del suo decorso causale (nella specie, decesso del lavoratore per mesotelioma pleurico correlato all'esposizione a polveri di amianto), ma è sufficiente quella della potenziale idoneità della condotta a provocare un danno grave alla salute, sicché, ai fini dell'esonero da tale responsabilità, occorre dimostrare quali misure di prevenzione ed informazione, fra quelle conosciute ed in uso all'epoca, sono state concretamente adottate a protezione dello specifico rischio lavorativo.
17. - Infine deve essere avvertito, essendo stato eccepito dalla controricorrente che il lavoratore lavorava in un ambiente aperto e non al chiuso, che tale modalità di lavoro non ha di per sé alcun rilievo esimente rispetto agli obblighi legali di protezione dall'esposizione nociva che il lavoratore (addetto alla manutenzione di serbatoi e condotte idriche in eternit lungo tutta la Val di OMISSIS) subiva intervenendo direttamente ed a distanza ravvicinata sulle tubazioni in amianto, non essendo configurabile alcun esonero del datore di lavoro dagli obblighi di protezione rispetto al rischio in discorso, quale che sia l'attività ed il luogo in cui essa venga prestata.
18. - Va infatti precisato che la responsabilità civile del datore di lavoro non viene radicata sullo svolgimento di una mera attività pericolosa (in sé lecita ed autorizzata), comportante l'utilizzo di amianto; poiché essa deriva non già dall'attività di impresa in sé e per sé considerata, bensì esclusivamente dal modo con cui è stata esercitata. E senza nessuna valutazione retrospettiva ("ora per allora"), dovendo aversi riguardo esclusivo allo scopo e alle regole in vigore al momento della condotta. La datrice di lavoro viene, cioè, chiamata a rispondere dell'omissione di cautele doverose, prescritte da norme di legge in vigore a quell'epoca; come accade per qualsiasi altra attività lavorativa sottoposta a verifica di legalità operata ai fini dell'affermazione della responsabilità civile a seguito di una lesione di natura professionale.
19. - La sentenza impugnata non ha rispettato i principi sopra indicati sicché il ricorso deve essere accolto; la sentenza impugnata va cassata in relazione al ricorso accolto con rimessione al giudice di rinvio indicato in dispositivo il quale in diversa composizione dovrà procedere alla prosecuzione della causa in osservanza dei prefati principi e provvedere altresì sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa alla Corte d'Appello di L'Aquila in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003 e succ. mod., in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei ricorrenti e del lavoratore deceduto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del 17 giugno 2025.
Depositata in Cancelleria il 22 agosto 2025.
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